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ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI CON FERMO AMMINISTRATIVO: NON SI PUÒ IMPORRE AL CITTADINO IL CERTIFICATO DEL MECCANICO, Massimiliano Mancini

La legge n. 14/2026 consente la demolizione del veicolo fuori uso gravato da fermo amministrativo, ma non autorizza l’amministrazione a introdurre oneri documentali non previsti dalla norma

Massimiliano Mancini

Abstract: La legge 26 gennaio 2026, n. 14, ha superato uno dei principali ostacoli alla corretta gestione dei veicoli fuori uso gravati da fermo amministrativo, stabilendo che l’iscrizione del fermo non può essere opposta alla richiesta di cancellazione dal PRA per rottamazione. La norma ha una chiara finalità ambientale, amministrativa e sociale: consentire la demolizione di veicoli ormai inutilizzabili, evitando che il vincolo fiscale li trasformi in rottami permanenti, abbandonati o comunque non gestibili. In questo quadro, non appare legittimo imporre al cittadino, che chiede il certificato di rottamazione o intende avviare la procedura di demolizione, la produzione di un certificato o di una dichiarazione del meccanico attestante l’inutilizzabilità del mezzo, se tale onere non è previsto dalla legge. La disciplina distingue infatti tra la procedura ordinaria di consegna del veicolo al centro autorizzato, nella quale lo stato del veicolo è descritto nel certificato di rottamazione, e la diversa ipotesi dei veicoli rinvenuti da organi pubblici, non reclamati o acquisiti per occupazione, nella quale sono gli enti pubblici competenti ad attestare l’inutilizzabilità. L’introduzione di documenti ulteriori, non richiesti dalla normativa primaria, rischia di aggravare illegittimamente il procedimento, frustrare la ratio della riforma e trasferire sul cittadino un onere probatorio improprio.

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ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO (L 14/2026)


La certificazione di inutilizzabilità a richiesta dei privati

La legge 14/2026, nell’introdurre l’inopponibilità del fermo amministrativo sui veicoli fuori uso per consentirne la rottamazione, con la chiara finalità di consentire la demolizione di veicoli ormai inutilizzabili per evitare che il vincolo fiscale li trasformi in rottami dannosi per l’ambiente e il decoro urbano, così come si è già illustrato in precedenza, distingue tra la procedura a iniziativa degli organi nel caso di veicoli rinvenuti su suolo pubblico da quella a iniziativa dei privati, che è l’unica applicabile nei casi di veicoli giacenti su area privata.

Le disposizioni si applicano sia ai veicoli leggeri, ossia le categorie N1[1] e M1[2] e i veicoli a motore a tre ruote (art. 209 d. lgs. 209/2003[3]), e anche per gli altri veicoli (art. 231 d. lgs. 152/2006 [4]). In questi casi la procedura prevede che l’istanza sia rivolta al Comune [art. 3 c. 2 L. 14/2026[5]) il quale oltre a dover individuare l’ufficio competente, deve anche quantificare la tariffa essendo considerato un servizio a richiesta dei privati [art. 3 c. 1 L. 14/2026[6]).

È necessario quindi che i comuni, adottino una determinazione organizzativa, che coinvolgendo più uffici dell’ente costituisce disciplina di organizzazione degli uffici e dei servizi e quindi è di competenza della giunta, nella quale si stabilisca: l’ufficio competente; il responsabile del procedimento;  il modello di richiesta; il modello di attestazione di inutilizzabilità; la tariffa del servizio, quando l’attestazione è richiesta dal privato; le modalità di comunicazione al proprietario quando il veicolo è rinvenuto dagli agenti di polizia stradale; il registro interno delle attestazioni rilasciate.

Cosa deve accertare la polizia locale ovvero l’ufficio individuato dal Comune

La legge n. 14/2026 non dice cosa si debba accertare per poter rilasciare il certificato che consente la rottamazione del veicolo poiché l’ “Attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso” prevista dall’art. 3 L. 14/2026 contiene già nella denominazione l’oggetto della verifica ossia lo stato di veicolo fuori uso definito dalla normativa come qualsiasi veicolo considerato rifiuto (art. 3 c. 1 lett. b D. Lgs. 209/2003[7]) e quindi che il detentore se ne sia disfatto o abbia l’intenzione di disfarsene (art. 183 c.1 lett. a D. Lgs. 152/2006 [8]).

La condizione di veicolo fuori uso è strettamente connessa, come indica anche la Circolare del Ministero dell’Interno 7 aprile 2026, allo stato di abbandono che è definito dal DM 460/1999 che ne indica la presunzione allorquando esso è privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l’uso o la conservazione (art. 1 DM 460/1999[9]), che sono le stesse condizioni che impongono agli organi di polizia stradale di procedere autonomamente alla rottamazione, anche in presenza di fermo fiscale, qualora il veicolo sia rinvenuto su area pubblica e il proprietario non lo reclami.

Illegittima e inutile la dichiarazione del meccanico

La legge n. 14/2026 non prevede che il cittadino debba produrre un certificato del meccanico o una dichiarazione tecnica privata per ottenere la rottamazione del veicolo gravato da fermo amministrativo, e in considerazione del principio della riserva di legge (art. 23 Cost.[10]) è illegittima la richiesta di qualsiasi attestazione o certificazione per dare seguito all’istanza di rilascio dell’Attestazione di inutilizzabilita dei veicoli fuori uso gravati da fermo amministrativa.

L’imposizione di una certificazione ulteriore deve essere valutata anche alla luce dei principi generali dell’azione amministrativa che stabiliscono che la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria (art. 1 c. 2 L. 241/90[11]).

Il veicolo fuori uso non si individua attraverso una certificazione privata del meccanico, ma attraverso i presupposti giuridici e materiali previsti dalla disciplina ambientale e dal d.lgs. 209/2003: la decisione o l’obbligo di disfarsene, la destinazione alla demolizione, la consegna al centro di raccolta autorizzato, l’evidente stato di abbandono o l’attestazione dell’ente pubblico nei casi di veicoli rinvenuti, non reclamati o acquisiti.

In particolare la richiesta di attestazine di una dichiarazione del meccanico oltre ad essere illegittima è anche inutile, poiché l’opinione di parte non garantisce nulla e non permette di perseguire l’eventuale dichiarazione infedele o mendace.

Una prassi illegittima

La richiesta del certificato del meccanico rischia di produrre almeno quattro effetti distorsivi: l’aggravamento economico del cittadino, che deve sostenere un costo non previsto dalla legge; l’incertezza applicativa, perché ogni ufficio potrebbe pretendere documenti diversi: certificato del meccanico, perizia, fotografie, dichiarazione sostitutiva, verbale di sopralluogo, togliendo uniformità alla riforma; lo spostamento improprio della responsabilità istruttoria sul privato mentre se il veicolo è consegnato a un centro autorizzato, è il sistema legale della demolizione a dover attestare e gestire il bene come veicolo fuori uso; la frustrazione della finalità ambientale della legge rendendo troppo complesso demolire un veicolo gravato da fermo, con il rischio è che il mezzo resti abbandonato, occupi suolo, generi degrado, costituisca pericolo e continui a gravare sugli archivi amministrativi.

Una norma nata per sbloccare una situazione patologica non può essere interpretata in modo da ricreare, per via amministrativa, un blocco documentale.

Questo non significa che l’amministrazione debba accettare qualsiasi dichiarazione in modo acritico. ma l’eventuale verifica deve essere proporzionata, motivata e coerente con la legge. Quando vi siano dubbi concreti sulla reale destinazione alla demolizione, sull’identità del veicolo, sulla disponibilità del bene o sulla regolarità documentale, l’amministrazione può attivare i propri poteri istruttori. Ma tali poteri non giustificano una richiesta preventiva del certificato del meccanico.

La differenza tra controllo e aggravamento è sottile ma decisiva: il controllo interviene quando serve; l’aggravamento trasforma l’eccezione in regola.

Casi in cui ulteriore documentazione può essere presentata dal privato

Laddove l’ufficio accertatore ritenga che non vi siano i presupposti di legge per rilasciare l’Attestazione di inutilizzabilita dei veicoli fuori uso gravati da fermo amministrativa dovrà fornire una idonea motivazione (art. 1 c. 2 L. 241/90[12]) e prima di adoittare il diniego deve preavvvisare l’istante fornendo un termine per poter fornire eventuali indicazioni e ulteriorie documentazione (art. 10-bis L. 241/90[13]).

In questi casi l’istante potrebbe produrre documentazione utile a una revisione della decisione in senso favorevole tra cui anche un’eventuale relazione o attestazione tecnica sullo stato tecnico del veicolo che possano dimostrare l’intenzione inevitabile di disfarsene, come potrebbe essere la sussistenza di danni meccanici non visibili di tale rilevanza da rendere antieconomica la riparazione, ovvero la mancanza di parti essenziali non visibili dall’esterno, come ad esempio la sottrazione del propulsore o di altre parti essenziali del veicolo.

La soluzione corretta

La soluzione più coerente con la legge n. 14/2026 è distinguere tre piani.

Nel caso di veicolo volontariamente consegnato dal proprietario o detentore a un centro autorizzato per la demolizione, il fermo amministrativo non può essere opposto alla cancellazione dal PRA per rottamazione. La documentazione essenziale è quella ordinaria prevista per la rottamazione e il certificato è rilasciato dal centro di raccolta o dal soggetto abilitato.

Nel caso di veicolo rinvenuto da organi pubblici, non reclamato o acquisito per occupazione, l’inutilizzabilità è attestata dall’ente pubblico competente, con comunicazione al proprietario e possibilità di opposizione entro sessanta giorni, salvo i casi di rimozione immediata per ragioni di sicurezza, ambiente, circolazione o tutela del patrimonio stradale.

Nel caso di dubbio concreto e motivato, l’amministrazione può svolgere istruttoria, ma non può introdurre una certificazione privata obbligatoria come requisito generalizzato della procedura.

La ratio della riforma è quella di rendere effettiva la rottamazione dei veicoli fuori uso gravati da fermo, senza cancellare il debito, ma senza nemmeno trasformare il fermo in una condanna all’abbandono materiale del mezzo.

Conclusione

La legge n. 14/2026 ha introdotto il principio che il fermo amministrativo non può più impedire la rottamazione del veicolo fuori uso e da ciò discende che l’amministrazione non può imporre al cittadino adempimenti documentali ulteriori non previsti dalla legge come condizione della procedura.

La legalità amministrativa non consiste nel chiedere più carte possibili, ma nel chiedere solo quelle necessarie e previste dalla legge.


NOTE

[1] Categoria M1: Veicoli per il trasporto di persone con al massimo 8 posti a sedere oltre a quello del conducente (es. autovetture, monovolume e camper).

[2] Categoria N1: Veicoli per il trasporto di merci con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate (es. furgoni, van e pick-up commerciali).

[3] Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, art. 5 (Raccolta)«8-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l’ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico di cui al comma 10 del presente articolo del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione ai sensi del comma 14 del presente articolo, non può essere opposta l’iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque acquisisca la disponibilità del veicolo per il suo tramite non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l’acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso.»

[4] Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, art. 231 (veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)«5-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l’ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177, del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o di quelli acquisiti per occupazione ai sensi del comma 3 del presente articolo, non può essere opposta l’iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque ne acquisisca la disponibilità per il suo tramite non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l’acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso.»

[5] Legge 26 gennaio 2026, n. 14, recante “Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo”, art. 3 (Attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione): «2. Il costo complessivo e le tariffe del servizio di cui al comma 1 del presente articolo sono determinati dai comuni ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.»

[6] L. 14/2026, art. 3: «1. Tra i servizi a domanda individuale di cui al decreto del Ministro dell’interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, è compreso quello inerente al rilascio dell’attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione.»

[7] D.Lgs. 209/2003, art. 3 (Definizioni): «1. Ai fini del presente decreto, si intende per: […omissis…]: b) “veicolo fuori uso”, un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche; […omissis…].»

[8] D.Lgs. 152/2006, art. 231 (Definizioni): «1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi;[…omissis…].»

[9] Decreto 22 ottobre 1999, n. 499, “Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile”, art. 1: «1. Gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvengonosu aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l’uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del codice della strada, […omissis…].»

[10] Costituzione, art. 23: «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.»

[11] Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, art. 1 (Principi generali dell’attività amministrativa): «2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.»

[12] L. 241/1990, art. 3 (Motivazione del provvedimento): «1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. […omissis…].»

[12] L. 241/1990, art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza): «1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato.Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione.»


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