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IL SINISTRO STRADALE NEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE, Chiara Salzano e Nicola Quarantiello

Approccio metodologico e operativo, tra ricostruzione della dinamica e difesa dell’Ente

Chiara Salzano, giurista specializzata in diritto civile, collaboratrice di staff della Polizia municipale di Benevento

 

Abstract: L’incidente stradale, per definizione evento accidentale che turba l’andamento della normale circolazione, è spesso oggetto di ricorsi all’autorità giudiziaria. Una appropriata  ricostruzione della dinamica del sinistro, unitamente ad un corretto approccio sistematico-operativo di rilevamento da parte degli agenti, consentirà loro di districarsi tra le frequenti contestazioni e permetterà una efficace difesa dell’Ente in fase di contenzioso.

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Nicola Quarantiello, sottufficiale della Polizia municipale di Benevento.

Il sinistro stradale è un evento che si verifica frequentemente nel contesto urbano e molto spesso comporta l’instaurazione di un contenzioso giudiziale dinanzi al Giudice di Pace o al Prefetto. Nel rilevamento è spesso impiegato un corpo di polizia, in servizio di pronto intervento; in ambito urbano prevalentemente la polizia locale o municipale. E’ di estrema importanza che, una volta giunti sul posto, gli agenti procedano al corretto rilevamento di tutti gli elementi che concorrono a consentire una appropriata ricostruzione della dinamica del sinistro, al fine di appurare ed addebitare le eventuali responsabilità per il verificarsi dell’evento dannoso e, di conseguenza, elevare le sanzioni per violazione alle norme del Codice della Strada.

La ricostruzione di un sinistro stradale è, quindi, una operazione molto complessa, ma di fondamentale importanza, che implica uno sforzo sinergico da parte dell’ufficio Infortunistica e della pattuglia operativa in pronto intervento. Il corretto espletamento di tutte le fasi sia interne che esterne al Comando sarà utile a prevenire la soccombenza dell’Ente, nel caso di ricorsi avverso i verbali di accertamento e contestazione di violazione al Codice della Strada, comminati a seguito dell’esame del sinistro.

La rilevazione degli incidenti costituisce uno dei servizi di polizia stradale. Il riscontro normativo si trova proprio all’art. 11 del C.d.S., comma 1 lettera b), accompagnato dal dovere di prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, dalla predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico, la scorta per la sicurezza della circolazione e la tutela e il controllo sull’uso della strada.

E’ d’uopo precisare, infatti, che la Polizia Locale svolge, in ottemperanza all’art.12 del C.d.S[1]., anche le funzioni di polizia stradale, nell’ambito del territorio di propria competenza: nel contesto di un contenzioso giudiziario sarà indispensabile, quindi, rimarcarne il concreto esercizio, anche al fine di evidenziare ed avvalorare ancor più il proprio compito di tutela e controllo circa il corretto uso delle strade e di prevenzione delle violazioni in materia di circolazione stradale.

In tema di sanzioni amministrative legate al Codice della Strada, la Polizia Municipale può espletare servizi di polizia stradale ex art. 12, comma 1, lett. e): tale assunto è ulteriormente corroborato anche dalla Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale, all’art. 5, comma 1 lett. b), oltre che da numerose sentenze di Cassazione, per cui tutti gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, in conformità della regola di carattere generale stabilita dall’art. 13 della legge n. 689/1981, detengono legittimamente il potere di accertare e sanzionare tutte le violazioni in materia di circolazione stradale su tutto il proprio territorio di competenza, tra cui figurano anche le strade statali al di fuori del centro abitato. L’organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio, come elementi esterni all’accertamento, sono del tutto ininfluenti su predetta competenza ad intervenire e vengono riservati al Ministero dell’Interno. Chiaramente, gli agenti di P.M. sono abilitati a compiere, in piena legittimità, la loro attività di accertamento istituzionale nell’ambito dell’espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, come nel caso in cui l’ente proprietario della strada siano Anas o la Provincia[2].

In buona sostanza l’unico tratto stradale dove non possono intervenire gli organi di vigilanza municipale è quello autostradale. Qui solo la specialità della polizia di stato può fare accertamenti e redigere verbali. In tutto il resto delle strade che attraversano il territorio comunale la polizia municipale ha sempre pieno titolo per elevare verbali ed effettuare interventi di polizia stradale[3].

Nel pieno rispetto delle linee guida per l’infortunistica stradale di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno 300/A/8857/16/124/68 del 23 dicembre 2016[4], i verbali eventualmente comminati al termine della ricostruzione della dinamica dell’incidente, hanno un preciso nesso di interdipendenza rispetto alla qualità ed esaustività dei rilievi effettuati, in quanto una corretta motivazione, compilazione e notifica degli stessi non lascerebbe margine di contestazione alle parti, evitando così che l’organo giudicante adito possa, per l’effetto, annullarli cagionando un danno erariale nei confronti dell’Ente promanante. La ricostruzione del sinistro fornita dagli agenti accertatori deve essere sorretta da elementi logici coerenti, granitici e lineari, che non possano lasciar spazio ad alcun dubbio circa la possibile meccanica del sinistro, tenendo conto della fase antecedente, culminante e  susseguente con cui si è verificato, espungendo ogni eventuale valutazione frutto di personale apprezzamento: la dinamica, secondo gli ordinari criteri di deduzione, deve essere tecnicamente, congruamente e insindacabilmente ricostruita sulla base di elementi soggettivi come le tracce di frenata, le tracce di scarrocciamento, le caratteristiche della località, i danni visibili riportati dai veicoli coinvolti, la provenienza e direzione dei veicoli coinvolti, i rilievi completi dell’area interessata dal sinistro; accanto a questi vi sono gli elementi soggettivi, come la raccolta delle dichiarazioni spontanee delle parti e dei testimoni oculari.

Al fine di offrire al giudice una prospettiva ancor più particolareggiata dell’evento, la relazione dell’incidente dovrà essere corredata dal dettaglio planimetrico, da cui dovrà evincersi la corretta morfologia stradale, l’ubicazione dei veicoli in stato di quiete sulla carreggiata e le tracce al suolo, che dovranno essere rilevate con una considerevole quantità di misure, tali da non permettere smentita alcuna da parte di periti, tecnici e parti in causa. In sede di contenzioso giudiziale, infatti, capiterà molto spesso di ricevere eccezioni circa la mancanza di fede privilegiata dei verbalizzanti, ai sensi dell’art. 2700 c.c., la quale opera solo relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale[5].

Tuttavia, traendo origine da saldi elementi oggettivi – pur non godendo di intrinseca fede privilegiata – il verbale dovrà essere considerato frutto di accertamenti tecnici espletati da agenti di Polizia Municipale[6]. In relazione ad essi, è di incontrastato valore il principio di diritto legato all’efficacia dell’atto pubblico ex art. 2700 c.c., per cui la fede privilegiata è conferita agli agenti accertatori sul luogo del sinistro[7], anche se non presenti al momento dell’effettivo impatto tra i veicoli, relativamente alle operazioni di rilievo in conformità alle linee guida, che formano piena prova in fase di giudizio.

La ricostruzione relazionata sarà imperniata, di conseguenza, su fatti oggettivi, rispetto ai quali non interviene alcun apprezzamento personale, privilegiando la neutralità emotiva: l’organo giudicante dovrà necessariamente tenerne conto nella formazione del proprio convincimento.

Quindi non mera logica persuasiva, ma l’insieme di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi raccolti che sorreggeranno, oltre ogni ragionevole dubbio, la ricostruzione della dinamica del sinistro e contribuiranno all’eventuale attribuzione delle specifiche responsabilità in capo alle parti coinvolte, in ordine alle differenti violazioni del Codice della Strada, debitamente motivate sulla base di inconfutabili, apodittici, elementi oggettivi.

I ricorsi proposti dalle parti verbalizzate sono frequentemente basati sulla proposizione di eccezioni concernenti la inidoneità della relazione dell’incidente a ricostruirne l’esatta dinamica – prodotta dall’organo accertatore – tuttavia il più delle volte gli stessi ricorrenti non offrono una ricostruzione alternativa, di pari logicità, risultando inconferenti rispetto all’effettiva ricerca della verità processuale. Qualora neppure astrattamente vengano addotte da parte ricorrente motivazioni a suffragio della propria tesi, se non limitandosi alle generiche contestazioni circa l’erroneità della ricostruzione della dinamica del sinistro da parte degli agenti verbalizzanti, senza specificare per quali ragioni questa sarebbe inesatta e senza fornire – di contralto – alcuna alternativa, il ricorso dovrà ineluttabilmente essere rigettato[8]. La difesa da parte dell’Ente resistente dovrà essere impostata in modo tale da provare la fondatezza delle proprie tesi, non solo dal punto di vista logico-retorico, ma anche dal punto di vista accertativo, perché i fatti esposti devono essere provati e qualificati nell’ambito delle categorie giuridiche[9], finalizzati ad ottenere da parte dell’organo giudicante la conferma del provvedimento.

Talvolta parte ricorrente propone l’ammissione alla prova testimoniale, vertente sulle circostanze di fatto già accertate dagli agenti in fase di rilievo del sinistro e di cui è già dato atto nella relazione prodotta negli uffici del Comando.

In queste occasioni è opportuno opporsi all’ammissione dei mezzi istruttori avversi e alla eventuale prova articolata e articolanda da controparte. Nell’ipotesi in cui la stessa dovesse essere ammessa, sarà sempre necessario chiedere di essere facultati alla prova diretta, contraria e del contrario di quella avversa, con gli stessi testi indicati dalla controparte e sugli stessi capitoli articolati: chiaramente questi ultimi dovranno essere incentrati esclusivamente su fatti nuovi e non già noti, alla luce delle risultanze dei rilievi condotti sul teatro del sinistro. Il ricorrente dovrà dimostrare l’indispensabilità dell’ammissione di mezzi di prova, diretti a dimostrare punti decisivi della controversia[10]. Pertanto, dovrà necessariamente essere eccepita l’inammissibilità della prova testi laddove i capitoli di prova dovessero riguardare i rilievi effettuati dagli agenti, come la posizione dei veicoli post urto, i danni riportati dai veicoli, le dichiarazioni delle parti; tutti fatti oggettivi, da ritenersi corrispondenti a quanto effettivamente appreso dai verbalizzanti fino a querela di falso[11].

Rebus sic stantibus, dal punto di vista prettamente metodologico e operativo, sarà necessario un rigoroso e professionale contegno comportamentale in fase di accertamento, osservazione e rilevazione del sinistro stradale. In primo luogo, gli agenti accertatori non dovranno rilasciare notizie o sbilanciarsi in favore dell’una o l’altra parte, soprattutto nei confronti di soggetti cointeressati ai diversi aspetti connessi al sinistro[12]; la procedura ispettiva prevede la massima riservatezza nella conduzione delle operazioni legate ad eventi dannosi come i sinistri stradali. Per limitare ulteriormente il contenzioso, andrà prestata la massima attenzione a tutti gli adempimenti di legge e agli aspetti gestionali, tra cui la compilazione dei formulari e dei modelli relativi all’incidente, evitando modifiche ai contenuti e depositando debitamente tutto il materiale fotografico – con le foto panoramiche, le foto d’insieme e le foto di dettaglio – raccolti nell’apposito fascicolo custodito in atti al Comando.

E’ di particolare importanza l’allegazione, alla relazione del sinistro, dei rilievi fotografici, anche a campo largo, qualitativamente idonei a rappresentare al meglio la situazione di fatto: occorreranno un rilievo panoramico, uno d’insieme, i rilievi di dettaglio e quelli analitici, da cui possano evincersi chiaramente lo stato dei luoghi, i danni ai veicoli, le tracce di scarrocciamento, di frenata, i liquidi, i frammenti, i solchi al suolo, le tracce ematiche; l’acquisizione di eventuali immagini dai sistemi di videosorveglianza, pubblici o privati, potrà essere ulteriormente d’ausilio. Tale approccio metodologico, improntato al conseguimento della maggiore completezza possibile, minimizzando contraddizioni, equivoci e possibilità di errori, renderà incontrovertibili le deduzioni degli agenti, favorendo la ricerca della verità processuale sia – e soprattutto – per la difesa dell’Ente, ma contribuirà anche all’esito del giudizio in sede civile per il risarcimento del danno.

Da evitare, pertanto, contestazioni immediate di violazione al Codice della Strada, se non in presenza di circostanze di fatto cristalline e manifestatamente chiare agli agenti giunti sul teatro del sinistro. E’ preferibile, infatti, laddove la dinamica dell’incidente debba essere assoggettata a ulteriori accertamenti e indagini presso gli Uffici del Comando, elevare il verbale di contestazione solo successivamente al minuzioso esame di tutta la vicenda dannosa verificatasi, per minimizzare le possibilità di incorrere in errore materiale o sostanziale e limitare, di conseguenza, l’esposizione negativa del Comando in fase di giudizio. Un incidente di media complessità necessiterà, per la corretta ricostruzione nella sua interezza, oltre ad uno studio approfondito, anche una fase di confronto con i responsabili degli Uffici Infortunistica e Contenzioso, con un coordinamento interdisciplinare tale da incrementare la competenza, la professionalità e la padronanza della materia da parte di tutti gli agenti, in cui l’errore umano ha impatto ridotto al minimo.


NOTE:

[1] https://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-i-disposizioni-generali/art-12-espletamento-dei-servizi-di-polizia-stradale.html.

[2] Cass. Civ., sez.II, 18 ottobre 2011, n. 21523, fonte: https://www.asaps.it/36292-_competenza_territoriale_della_polizia_municipale_quando_opera_fuori_dai_centri_.html.

[3]Cass. civ., Sez. II, Ord., 4 ottobre 2018, n. 24209.

[4] Polizia di Stato. Linee guida per l’infortunistica stradale [clicca per scaricare].

[5] Cass. 28068/2017; n. 15108/2010.

[6] Sentenza n. 495/15 Giudice di pace di Benevento dott. Domenico Taraschi.

[7] Cassazione ordinanza 12 dicembre 2018, 1° aprile 2019, n. 9037.

[8] Cassazione, VI sezione civile, del 01/04/2019, (ud. 12/12/2018, dep. 01/04/2019), n.9037, Cass., n. 226629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012.

[9] G. Alpa, Il linguaggio dell’avvocato nella evoluzione dei metodi interpretativi, delle prassi e della tecnologia, cit., 23.

[10] Cass. 35146/2021, Cass. n. 13556 del 12/06/2006; Cass.Sentenza n. 410 del 07/02/1969.

[11] Cass. civ. sez. II, 9 marzo 2012, n. 3787.

[12] Polizia di Stato. Linee guida per l’infortunistica stradale [clicca per scaricare].


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