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VALUTAZIONE INDIRETTA DELLA LEGITTIMITÀ DELLA RIFORMA CARTABIA, Luigi De Simone

Danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede e procedibilità d’ufficio (ipotesi di incostituzionalità)

di Luigi De Simone

Abstract: Il Tribunale di Siena ha sollevato incidentalmente la questione d’incostituzionalità della riforma Cartabia nell’ambito di un procedimento penale conseguente a un diverbio stradale.

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Nell’ambito del giudizio pendente davanti al Tribunale di Siena, originato da un diverbio stradale, l’imputato è chiamato a rispondere di violenza privata (art. 610 c.p.) e di danneggiamento (art. 635, co. 1 c.p.) per avere costretto un altro automobilista a fermarsi e avere quindi sferrato un pugno alla portiera del suo veicolo, proferendo al contempo offese e frasi minacciose, che prima della cd. “riforma Cartabia” integravano gli estremi di reati procedibili d’ufficio, mentre ora, in virtù del D. Lgs. n. 150/2022 (art. 2, co. 1, lett. e) e lett. n)) sono reati perseguibili a querela, facendo salva la procedibilità d’ufficio solo per alcune ipotesi, non ricorrenti nel caso di specie. Lo stesso Tribunale aveva già sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art.6 del D.L. 31 ottobre 2022 n.162(1), con il quale era stato disposto il differimento al 30 dicembre 2022 dell’entrata in vigore dell’intera riforma della giustizia penale (c.d. riforma Cartabia), realizzata con il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto tale rinvio aveva impedito l’estinzione del reato per intervenuta remissione della querela, ovvero la declaratoria di improcedibilità per mancanza della querela.

La questione viene sollevata dal Tribunale di Siena con tre diversi argomenti: due di essi riguardano la legittimità costituzionale del ricorso al decreto-legge per il differimento dell’entrata in vigore della riforma Cartabia e, pertanto, sono in linea di principio suscettibili di interessare ogni parte di quella riforma, compresi gli interventi relativi al processo penale; un terzo argomento, invece, riguarda la sola parte ‘sostanziale’ della riforma, relativa al sistema sanzionatorio penale, ed è capace di estendersi alle previsioni più favorevoli all’indagato o all’imputato, ulteriori rispetto a quelle relative al regime di procedibilità.

Recentemente, sempre in relazione al reato di danneggiamento, ex art. 635 c.p., ma per motivi diversi, un altro Tribunale ha sollevato una questione di legittimità costituzionale(2).

Infatti il Tribunale di Lecce, a seguito della richiesta avanzata dalla difesa dell’imputato, ha  sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 635 c.p. nella parte in cui, a seguito delle modifiche apportate dalla predetta “riforma Cartabia“, non è stata prevista la procedibilità a querela qualora la condotta di danneggiamento abbia ad oggetto cose esposte alla pubblica fede, di cui all’art. 635, comma 2 c.p., in relazione all’aggravante ex art. 625 comma 1 n° 7 c.p.(3)

Una donna, vittima di un petulante corteggiamento non ricambiato, subiva, per ripicca, il danneggiamento della propria autovettura in sosta su pubblica via, la cui carrozzeria veniva istoriata con vistosi graffi sulla fiancata, condotta tenuta nei mesi di febbraio e marzo 2020.

Nel settembre 2021 l’autore della condotta delittuosa veniva citato in giudizio. Nell’udienza del mese di febbraio u.s. il difensore della persona offesa produceva remissione di querela, ex art. 152 c.p., con contestuale accettazione da parte del querelato, ex art. 155 c.p.. Ma in virtù della riforma de quo non era possibile dichiarare l’estinzione del reato per mancanza di condizioni di procedibilità. Infatti il delitto di danneggiamento, ex art. 635, comma 1 c.p. è ora perseguibile a querela, salve due eccezioni, ovvero nel caso in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità, e nel caso in cui il delitto sia commesso in occasione del delitto di interruzione di pubblico servizio, ex art. 331 c.p.(4), mentre resta la procedibilità di ufficio nelle ipotesi previste nei comma 2 e 3.

Effettivamente crea una vistosa distonia la procedibilità di ufficio del danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte a pubblica fede, laddove il furto aggravato, ex artt. 625 e 625 c.p., compiuto sulle stesse cose, è ora perseguibile a querela.

Infatti il furto, salvo che la persona offesa sia incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorra taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7 – salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede – e 7-bis) ovvero nel caso di furto di componenti metalliche di infrastrutture per l’energia o il servizio di trasporto o telecomunicazioni, gestite da soggetti pubblici o concessionari pubblici, è procedibile a querela della persona offesa.

Come noto, il citato D. Lgs. n. 150/2022 è stato emanato in attuazione della Legge-delega n. 134/2021 rubricata “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale  nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni  per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”. Per l’argomento odierno assume particolare rilievo la lett. n)  dell’art. 2 comma 1 della “Cartabia” che ha inserito il citato comma 5 dell’art. 635 c.p. (vedi nota 4).

Dalla relazione illustrativa della Riforma emerge che il Legislatore ha optato sull’opportunità di “declassare” la punibilità a querela di parte, per le ipotesi di cui al primo comma dell’art. 635 c.p., in quanto viene in rilievo un’offesa di natura spiccatamente patrimoniale e privatistica mentre, per le condotte di cui ai commi successivi (commi 2 e 3), ha optato per la procedibilità d’ufficio in  quanto vengono in rilievo ipotesi di danneggiamento di beni pubblici o, comunque, di interesse o utilità pubblica. Tale ragionamento era guidato dai principi e criteri fissati nella Legge-delega laddove prevedeva di estendere il regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori reati contro la persona e il patrimonio nell’ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due a anni, facendo salva la procedibilità di ufficio  quando la p.o. sia incapace per età o per infermità.

Il Tribunale di Lecce, proprio partendo dalla relazione illustrativa, ritiene che seppur condivisibile la ratio legis, rispetto ai beni aventi vocazione pubblicistica elencati nel comma 2 dell’art. 635 c.p., dal punto 1 al punto 4(5), per i quali si comprende la necessità di un regime di procedibilità rafforzato, più difficile appare cogliere la ragionevolezza del richiamo alle cose esposte alla pubblica fede, in assenza di una connotazione pubblicistica o di un’offesa al patrimonio pubblico.

L’intenzione del Legislatore era quella di prevedere un regime di procedibilità rafforzata qualora l’offesa assumeva una dimensione sovra-individuale e prevedere la querela di parte per reati di non particolare gravità posti a tutela di beni individuali, personali e patrimoniali. Inoltre occorreva prevedere la querela di parte per quei reati di frequente contestazioni, come il furto o le lesioni personali, ove la procedibilità su in-put della parte offesa, rappresenta un forte incentivo alla riparazione dell’offesa e alla definizione anticipata del procedimento penale.

Per quanto sopra,  il Tribunale adito ha chiesto l’intervento della Corte Costituzionale in riferimento alla violazione dell’art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento nei confronti dell’autore di furto aggravato sul medesimo bene esposto a pubblica fede, condotta da considerarsi di maggiore disvalore sia in riferimento ai limiti edittali più alti e sia rispetto al fatto che, in caso di furto, il bene è sottratto irreversibilmente, mentre in caso di danneggiamento il bene rimane nella disponibilità della parte offesa.

Tale scelta appare irragionevole. Basti pensare che il regime di procedibilità è più incisivo nei confronti di chi graffia volontariamente un veicolo parcheggiato su pubblica via (proprio il caso de quo) rispetto a chi invece il veicolo lo ruba!!

Inoltre il Tribunale di Legge ipotizza anche la violazione dell’art. 76 Costituzione per non avere rispettato i principi della Legge-delega in quanto risultano violati i principi di proporzionalità e ragionevolezza nella scelta delle fattispecie da sottoporre a regime di procedibilità di ufficio, ovvero danneggiamento su cose esposte a pubblica fede, rispetto al furto aggravato sulle stesse cose, ora procedibile a querela.

Per questi motivi ora la Corte Costituzionale dovrà verificare la legittimità costituzionale dell’ultimo comma dell’art. 635 c.p., come inserito dalla riforma Cartabia (vedi nota 4), sperando che la pronuncia possa giungere in tempi relativamente brevi, proprio per ridurre il carico degli uffici giudiziari e lasciare a chi ha subito il danno, la decisione sulla perseguibilità del reato.


NOTE

  1. Tribunale di Siena, sezione penale, Ordinanza dell’11 novembre 2022.
  2. Tribunale di Lecce, sez. II penale, Ordinanza del 21 marzo 2023.
  3. Si intendono cose esposte alla pubblica fede quelle che si trovano in una situazione per cui un numero indeterminato di persone possono venirne in contatto per una specifica causa, per necessità, per consuetudine o per destinazione naturale (si pensi ad esempio alla sabbia della spiaggia o ai veicoli in sosta su pubblica via). Ai fini dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte “per necessità e consuetudine” alla pubblica fede anche le cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un’autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 38900 del 20 settembre 2019).
  4. Codice Penale, art. 635 (comma inserito dalla riforma Cartabia):«5. Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall’articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità»
  5. Codice Penale 635: «2. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell’articolo 625; 2)opere destinate all’irrigazione; 3) piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento; 4) attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive».

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