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L’ORDINE DI DEMOLIZIONE DI UN IMMOBILE ABUSIVO VALE ANCHE DOPO 30 ANNI (Cassazione Penale 49499/2022), Luigi De Simone

Viceversa l’inottemperanza all’ordine di demolizione entro 90 giorni determina, ope legis, l’acquisizione al patrimonio del Comune senza la necessità di ulteriori atti

di Luigi De Simone

Abstract: La Suprema Corte di Cassazione è tornata sul tema degli immobili abusivi ribadendo che l’ordine di demolizione dell’immobile abusivo conseguente a condanna penale è sempre valida e che in caso di inottemperanza è titolo sufficiente a trascrivere la proprietà a favore del Co,une e a immettere l’ente nel possesso inoltre anche in caso di intervenuta sanatoria serve un esplicito provvedimento giurisdizionale per modificare la sentenza penale passata che deve accertare la doppia conformità alle norme urbanistiche vigenti sia all’epoca dell’abuso e sia all’epoca di condono.

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La sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione penale III, n. 49499 del 29 dicembre 2022, ha stabilito che l’ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza penale passata in giudicato può essere revocato esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, e che abbiano conferito all’immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria.

Inoltre ha stabilito che il Giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di verificare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio.

Infatti nel caso di specie, il predetto Giudice dell’esecuzione, individuato ai sensi degli artt. 655 e ss. c.p.p., ha correttamente respinto le doglianze difensive, ritenendo illegittimo il permesso di costruire in sanatoria1, in quanto rilasciato in favore di un soggetto che, già all’epoca dell’istanza, era privo di legittimazione, essendo ampiamente decorso il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica all’interessata dell’ordine di demolizione comunale2. Già la stessa Corte di Cassazione aveva annullato, senza rinvio, la revoca dell’ordine di demolizione, con Sentenza n. 24346/18.

Tre importanti precisazioni fatte dalla S.C. con questa sentenza.

La prima è quella relativa alla legittimazione a richiedere la sanatoria ex art. 36 del D.P.R.n. 380/2001. Infatti la Corte precisa che la stessa è estesa non solo al proprietario dell’immobile, ma anche al responsabile dell’abuso, quindi legittimazione più ampia rispetto a quella a richiedere il preventivo permesso di costruire ex art. 11 D.P.R. n. 380/2001, limitata al solo proprietario. Tale ampliamento in ragione della scelta legislativa di accordare ai responsabili delle opere abusive la possibilità di utilizzare uno strumento giudiziario utile al fine di evitare le conseguenze penali dell’illecito commesso, fatti salvi i diritti di terzi3.

La seconda è relativa al fatto che l’ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione dell’opera abusiva ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione a demolire emessa dall’Autorità Amministrativa, determina l’automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera e dell’area pertinente, che si verifica ope legis e cioè indipendentemente dalla notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza, il quale costituisce titolo necessario solo all’immissione in possesso dell’ente locale ed alla trascrizione nei registri immobiliari ai fini della necessaria pubblicità.

Infine ribadisce che la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato, ex art. 44 del Testo Unico Edilizia, ad evitare l’irrogazione dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva previsto dall’art.

31, comma 9, del medesimo T.U.E. e a determinare, se eventualmente emanata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, la revoca di detto ordine, può essere solo quella rispondente alle condizioni espressamente indicate dall’art. 36 stesso T.U., ex DPR n° 380/2001, che richiede anche la c.d. “doppia conformità”5 delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria.

Altro tentativo delle parti, al fine di evitare la demolizione è stata la riferita violazione dell’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), ovvero il rispetto del principio di proporzionalità della sanzione  rispetto alle condizioni socio-economiche e di salute del ricorrente. Sul punto la S.C. non ha ritenuto generica la doglianza, tra l’altro già respinta dal Tribunale, e ha contestato la mancata produzione di documentazione afferente alle condizioni socio-economiche e di salute della ricorrente stessa.

In conclusione, il ricorso avverso l’Ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca del Tribunale adito emessa all’inizio del 2022 veniva respinto e l’ordine di demolizione impartito con la Sentenza penale n° 540 del lontano 1996 veniva confermato.

Ma la cosa evidentemente sconcertante è che nel 2022 si parla ancora di un abuso edilizio accertato nel 1994, cioè dopo trent’anni dall’accertamento della polizia giudiziaria, con numerose sentenze del giudice penale e del giudice amministrativo che si sono susseguite nel corso di tre decenni, con decisioni di contenuto confliggente.

Una domanda nasce spontanea: che senso ha demolire dopo trenta anni dalla condotta illecita?

Chi ha commesso l’abuso ha beneficiato dello stesso per tutto il tempo. Magari gli autori potrebbero non esser più in vita o hanno abbandonato l’immobile per altre vicende familiari.

La risposta: certamente sono auspicabili tempi più brevi, come richiesto, d’altronde, per tutto il sistema giudiziario italiano.

SCARICA LA SENTENZA: Cassazione Penale sentenza 49499/2022.


NOTE

  1. permesso di costruire in sanatoria rilasciato il 16.11.2020.
  2. Il Giudice dell’esecuzione aveva giustamente rilevato che una prima ingiunzione di demolizione per opere parzialmente difformi, rispetto a concessioni edilizie del 1988 e 1990, veniva emessa dal Comune il 13.12.1994 (notificata in data 10.02.1995) ed una seconda ingiunzione in data 17.5.1996 (notificata in data 10/07/1996), entrambe in epoca antecedente all’inoltro da parte dell’istante della istanza di accertamento, ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, accolta con provvedimento del Comune nel 1997, ma che poteva essere rilasciato solo per lavori ultimati entro il 31.12.1993 e non nel caso di specie, in cui la polizia giudiziaria aveva accertato la prosecuzione dei lavori nel mese di novembre 1994; intanto la giustizia penale emetteva sentenza di responsabilità penale n° 540/96 rispetto agli abusi contestati ordinando la demolizione.
  3. Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n° 7305 del 2018 e TAR Puglia, Sez. III n. 1577 del 14 ottobre 2019.

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