Lesioni colpose aggravate per la passeggera che apre la portiera e ferisce un pedone in transito sul marciapiede

Abstract: La Sentenza della Cassazione, IV sezione penale, n. 42039 del 19 ottobre, depositata il giorno 8 novembre 2022, ha confermato la condanna della passeggera posteriore di un autoveicolo che, aprendo la portiera dell’auto senza guardare, colpiva un pedone in transito sul marciapiede, procurandogli lesioni guaribili in 5 giorni.
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La Sentenza della Cassazione, IV sezione penale, n° 42039 del 19 ottobre, depositata il giorno 8 novembre 2022, ha confermato la condanna della passeggera posteriore di un autoveicolo che, aprendo la portiera dell’auto senza guardare, colpiva un pedone in transito sul marciapiede, procurandogli lesioni guaribili in 5 giorni.
Prima di analizzare brevemente la motivazione della Cassazione, si ricorda che il reato di lesioni colpose, ex articolo 590 c.p., protegge il bene giuridico della vita e dell’incolumità individuale, intesa nel senso della salvaguardia dell’integrità psicofisica della persona e della tutela del bene salute costituzionalmente rilevante.
Il predetto art. 590 c.p. punisce tre diverse fattispecie di lesioni personali colpose (lievi, gravi e gravissime) che costituiscono fattispecie autonome di reato comune, a forma libera e di danno, che si differenziano in base al livello di gravità delle lesioni prodotte dalle quali derivi una malattia nel corpo e nella mente. Nella nozione di malattia si comprendono non “tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico ovvero una compromissione delle funzioni dell’organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa“.
Nel caso in esame gli Ermellini hanno esaminato un caso di lesioni colpose aggravate lievi, ovvero quelle produttive di un processo patologico (malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, ovvero l’impossibilità per il soggetto di svolgere le normali attività quotidiane) destinato ad una guarigione clinica non superiore ai 40 giorni, trattandosi, come detto, di una prognosi di 5 giorni, delitto di competenza del Giudice di Pace e perseguibile a querela di parte.
Mentre nel caso di ipotesi “base” del delitto di lesioni colpose lievi la pena prevista, ex art. 590 c.p. comma 1, è la reclusione fino a tre mesi o la multa fino a 309 euro, nel caso trattato, invece, trattasi di delitto aggravato per la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, ex art. 590 comma 3 c.p., prevedendo una pena più grave dell’ipotesi base e cioè la reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000, così come previsto dalla Legge n. 102 del 21 febbraio 2006 “Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali”, norma poi modificata nel 2008 e soprattutto nel 2016 con l’introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni stradali gravi o gravissime.
Infatti il Giudice di Pace adito condannava l’imputata a 500 euro di multa (minimo edittale scelto dall’A.G. adita).
La condannata ricorreva in Cassazione tentando di far ricadere la colpa sul pedone distratto dal suo cane che teneva al guinzaglio.
La Suprema Corte riteneva il ricorso inammissibile, in quanto il motivo di ricorso prospettava, sostanzialmente, censure di merito, contestando la ricostruzione probatoria operata dal giudice di primo grado in relazione alle emergenze processuali. Contestualmente alla dichiarata inammissibilità, condannava la ricorrente anche alle spese processuali sei volte superiori alla sanzione penale inflitta dal Giudice di primo grado!
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