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Massimiliano Mancini NOTIZIE Privacy

12.000 EURO DI SANZIONE DAL GARANTE AL COMUNE DI SALENTO (SA), Massimiliano Mancini

Il comune non può mai derogare agli obblighi in materia di videosorveglianza, nemmeno in caso di emergenza nazionale, e non può addurre la motivazione di essere piccolo e avere poco personale (provv.341 del 20/10/2022)

di Massimiliano Mancini

Abstract: Un comune con meno di 2.000 abitanti che utilizzava le telecamere per sanzionare chi violava gli obblighi del lockdown durante l’emergenza nazionale pandemica è stato sanzionato dal Garante, ribadendo il principio che fine non giustifica mai i mezzi nemmeno in casi eccezionali, perché aveva apposto cartelli generici per segnalare l’area videosorvegliata posti sotto le telecamere e non prima, non spiegava il tempo di conservazione delle immagini secondo i principi dell’accountability (da fare nella valutazione d’impatto-DPIA) e chiedeva il pagamento di un diritto per rilasciare copia delle riprese dell”interessato.

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Il fatto illecito

Il comune di Salento è un piccolo centro del Cilento, in provincia di Salerno, nel quale risiedono 1.179 persone. Durante il periodo della pandemia da virus SARS-CoV-2 ha utilizzato il sistema di videosorveglianza per controllare il rispetto degli ogglighi di confinamento.

Un cittadino che ha ricevuto un verbale per “la violazione al divieto di uscire dalla propria abitazione” rilevato mediante “impianto di videosorveglianza […]” ha presentato reclamo al Garante lamentando:

  • l’area video sorvegliata, non [sarebbe] dotata di idonea cartellonistica che informa gli interessati della ripresa” poiché riportanti indicazioni generiche e posti sotto le telecamere;
  • che aveva richiesto di accedere alle immagini riprese senza aver, tuttavia, ottenuto alcun riscontro da parte del Comune il quale solo dopo ulteriore sollecitazioni ha comunicato all’interessato che, per poter ottenere copia delle immagini estratte dal sistema di videosorveglianza, avrebbe dovuto corrispondere la “somma complessiva di euro 307,84”.

Le spiegazioni dell’ente:

Il Comune di Salento ha giustificato il suo comportamento sostenendo che:

  • il titolare del trattamento è un Comune molto piccolo, dotato di risorse estremamente limitate, e i fatti oggetto di reclamo si sono verificati nel difficile e critico contesto dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2
  • il Comune dispone di soli “due [vigili urbani] in convenzione con altro Comune per 15 ore settimanali, […] ha usato l’unico mezzo a disposizione per cercare di far rispettare la predetta normativa”;
  • è possibile che il cartello recante l’indicazione che l’area fosse soggetta alla video sorveglianza, dove si trovavano i cinque cittadini […,] non fosse in linea con la normativa; ma era proprio sulla testa del [reclamante] ben visibile a ricordare che quell’area era videosorvegliata”;
  • “in riferimento al diniego di esercitare gratuitamente il diritto di accesso alle immagini occorre sottolineare che la cifra richiesta era esattamente quanto preventivato dalla società tecnica per effettuare le operazioni di estrazione. La scelta di richiedere un contributo spese trova la sua base giuridica proprio nell’articolo 12 del Regolamento […]”;
  • inoltre anche il […] regolamento [comunale] sulla videosorveglianza prevede la possibilità, per la giunta comunale, di determinare i costi della messa a disposizione delle immagini”.

Il giudizio del Garante

Sulla base dei fatti accertati il Garante ha stabilito che:

  • il fine non giustifica i mezzi in alcun caso, come già il Garante ha ripetuto tante volte e in tutti i casi nei quali ha applicato sanzioni;
  • il titolare del trattamento deve adottare misure appropriate per fornire all’interessato, prima di iniziare il trattamento, tutte le informazioni richieste dal Regolamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, e ciò vale sia per l’informativa di primo livello (la tabella apposta PRIMA dell’accesso all’area videosorvegliata e sono sotto la telecamera), d’altronde la valutazione d’impatto deve definire anche la correttezza e la posizione delle informative quantificando complessivamente il rispetto del principio di “liceità, correttezza e trasparenza”;
  • apporre una tabella inidonea o equivale a non apporla;
  • che il principio di limitazione della finalità, l’art. 6, par. 4, del Regolamento obbliga a non utilizzare i dati per finalità diverse da quelle per cui sono raccolti e secondo quanto si è dichiarato, quindi nel caso di specie le telecamere non possono essere utilizzate per elevare sanzioni amministrative che nulla hanno a che fare con l’asserita tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
  • che il principio di “limitazione della conservazione”, nonché di quello di “minimizzazione dei dati” (art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento), impone una attenta e argomentata valutazione d’impatto DPIA soprattutto se la conservazione è superiore a 72 ore;
  • che l’’art. 12 del Regolamento prevede che il titolare del trattamento debba fornire gratuitamente all’interessato le informazioni relative al trattamento e quindi non si possono chiedere somme per avere le immmagini che riprendono l’interessato.

La sanzione

Di conseguenza ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento, nonché dell’art. 166 del Codice:

  • di pagare la somma di € 12.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981, consentendo di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà delle sanzioni comminate;
  • la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019.

SCARICA L’ORDINANZA INGIUNZIONE: Sanzione Comune Salento, GarantePrivacy n.341 del 20 ottobre 2022.


LE ULTIME SANZIONI A CARICO DI ENTI PUBBLICI:

6.000 EURO DI SANZIONE DAL GARANTE AL COMUNE DI VILLABATE (PA)

2.000 EURO DI SANZIONE DAL GARANTE AL COMUNE DI COLLEGNO (TO)

7.500 EURO DI SANZIONE DAL GARANTE PER LA ASL DI FROSINONE

20.000 EURO DI SANZIONE DAL GARANTE PER IL COMUNE DI ORTE (VT)

150.000 EURO DI SANZIONE DAL GARANTE PER IL COMUNE DI TARANTO

3.000 EURO DI SANZIONE DAL GARANTE PER IL COMUNE DI MONTE S.ANGELO (FG)

3.000 EURO DI SANZIONE DAL GARANTE PER IL COMUNE DI S.MARCO IN LAMIS (FG)

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75.000 EURO DI MULTA DAL GARANTE PER IL MISE E LA REGIONE LAZIO

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