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LA PRESCRIZIONE DEL REATO DI ABUSO EDILIZIO (Cassazione Penale 24407/2022), Luigi De Simone

Estinzione del reato di costruzione abusiva per  prescrizione e l’ordine di demolizione dell’opera hanno lo stesso destino. ma sono fatti salvi i poteri dell’autorità amministrativa competente

di Luigi De Simone

Abstract: La Sentenza della Cassazione, III sezione penale,  n. 24407 del 24 giugno 2022, ha messo un punto su un argomento spinoso, adottando una decisione solo apparentemente favorevole all’imputato.

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La Cassazione si è pronunciata su un caso di un abuso edilizio che,  nel corso dello svolgimento del processo, è andato in prescrizione;  per tale motivo, dal punto di vista penale, è salvo l’abuso edilizio, ma la posizione dell’imputato non è immune dal potere dell’autorità amministrativa competente, esercitabile, comunque, anche in assenza di un giudicato.

Ma, andiamo per ordine. Il Tribunale adito, nel 2019, condannava per abuso edilizio, ex art 44 DPR n° 380/01 (c.d. T.U.E.), un cittadino, il quale adiva la Corte di Appello competente sostenendo l’estinzione del reato per prescrizione, a suo dire già conclamata nel 2015.

Il Giudice di secondo grado accoglieva le doglianze, dichiarando l’estinzione del reato per prescrizione, evitando, però, di pronunciarsi espressamente sull’ordine di demolizione ed il rispristino dello stato dei luoghi sancito dal Giudice di primo grado prima citato, che aveva anche omesso il contradditorio con la parte interessata. Per questo motivo si richiedeva l‘intervento superiore per la sola parte della sentenza in cui era stata omessa la revoca dell’ordine di demolizione emesso dal Giudice di primo grado.

La Suprema Corte, prima di decidere sul caso  ha ricordato nella sentenza de quo che, con sentenza n° 111 del 5 aprile – 9 maggio 2022, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 568 c.p.p., comma 4, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

Dopo questa precisazione, la Corte di legittimità  ha affrontato il caso concreto prospettato. Infatti ha sottolineato che è costante la sua posizione,  nel senso che l’estinzione del reato di costruzione abusiva per prescrizione travolge l’ordine di demolizione dell’opera, indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, atteso che tale ordine è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione nella accessorietà alla sentenza di condanna. Aggiunge poi che l’ordine di demolizione presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna, non risultando sufficiente l’avvenuto accertamento della commissione dell’abuso, come nel caso di una sentenza che rileva l’intervenuta prescrizione del reato.

Letta fin qui la Sentenza sembrava salvare l’abusività commessa, senza lasciare scampo ad ulteriori azioni finalizzate all’abbattimento di quanto realizzato abusivamente e lasciando impunita una condotta obiettivamente grave e, purtroppo, molto diffusa, soprattutto in alcune aree geografiche italiane.

Ma non bisogna disperare, infatti, la Corte ha poi disposto, l’inoltro della sentenza all’Ufficio tecnico della Regione Campania, a norma dell’art. 102 del citato DPR, in ragione del fatto che all’autore, a suo tempo, furono contestate anche le violazioni di natura cd. sismica, di cui agli artt. 64/71, 65/72, 93, 94 e 95 del DPR n° 380/01.

Infatti, appena prima del “dispone” la Corte, nella sentenza, ha precisato che il mancato accertamento della responsabilità penale mantiene ferma la competenza dell’autorità amministrativa ad irrogare la predetta sanzione, specificando che l’ordine di demolizione, in quanto tale, non rimane irrimediabilmente precluso dall’intervenuta estinzione del reato, perché anzi, proprio in forza dell’espressa previsione dell’art. 168-ter c.p., esso potrà e dovrà essere ordinato all’imputato “prescritto”, ricorrendone i presupposti di legge, dalla Autorità amministrativa preposta.

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