ETHICA SOCIETAS-Rivista di scienze umane e sociali
Diritto RIVISTA

SANZIONI SU STRADA DI NATURA GIURIDICA PRIVATA E PROFILI PUBBLICISTICI, Chiara Salzano e Nicola Quarantiello

Come considerare una strada ai fini dell’applicazione delle norme del CdS e del regime giuridico

[Ethica Societas anno 1 n.2]
Chiara Salzano, giurista specializzata in diritto civile, collaboratrice di staff della Polizia municipale di Benevento.

 

Abstract: il regime giuridico vigente sulle strade private che tuttavia sono aperte o comunque soggette al pubblico uso, passaggio, fruizione, anche in relazione alla legittimità del potere regolamentario del Comune e della legittimità di azione degli organi di Polizia stradale.

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Nicola Quarantiello, sottufficiale della Polizia municipale di Benevento.

PREMESSA

Soventemente, nell’ambito del contenzioso giuridico presso i Comandi, giungono ricorsi o istanze di annullamento in autotutela, ascrivibili a presunti errori dell’organo di Polizia stradale accertatore, circa la esatta individuazione della natura giuridica delle strade, per le quali i ricorrenti ritengono che vi sia una specifica carenza di competenza, in particolare in ordine al potere sanzionatorio.

Infatti, l’eccezione più frequentemente sollevata è la diversa qualificazione giuridica dell’area, ossia il ritenere presuntivamente che la strada, giuridicamente qualificata come proprietà privata, sia totalmente sottratta alla competenza pubblica e all’intervento di carattere sanzionatorio da parte degli organi preposti ai servizi di Polizia stradale.

Sicché la vetustà di tali previsioni ottiene giusto riscontro in numerose pronunce da parte della Corte di Cassazione, avvalorate ancor più da Circolari e dalle prescrizioni fornite dal Codice della Strada, il quale definisce puntualmente l’ambito applicativo e – di conseguenza – operativo delle sanzioni da elevare su strada.

DIFFERENZA TRA STRADA PRIVATA APERTA AL PUBBLICO TRANSITO

Il concetto di strada è stato ampiamente esaminato da dottrina e giurisprudenza, sicché è pacifico, per l’orientamento dottrinale prevalente, che la distinzione fra strade pubbliche e private debba basarsi soprattutto sul criterio funzionale e non sul mero criterio materiale dell’appartenenza, cosicché sono pubbliche le strade destinate al pubblico transito e private tutte le altre.

Si rileva, quindi, che al solo fine dell’applicazione di quanto disposto dal Codice della Strada, va presa in considerazione l’area a uso pubblico destinata alla circolazione di veicoli, pedoni e animali.

Secondo consolidato orientamento di Cassazione, ai fini della definizione di strada è rilevante, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Codice della Strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. Pertanto, è l’uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del Codice della Strada. Sicché, TUTTE le strade pubbliche o private – in quanto soggette al pubblico passaggio – appartengono al Comune nel quale sono situate. L’ente locale preposto è gravato dall’onere di cura, manutenzione e disciplina della strada in oggetto, a prescindere dalla sua specifica natura giuridica.

Tutti gli utenti che le percorrano o occupino, a qualsiasi titolo, sono necessariamente tenuti al rispetto delle norme previste in tema dal Codice della Strada. Per definire un’area come strada, non si deve far riferimento alla mera proprietà della strada, piuttosto alla sua destinazione. A mero titolo esemplificativo, in una fattispecie astratta concernente un tratto di strada con carreggiata per la circolazione veicolare, in assenza di marciapiede laterale rialzato, consegue l’inderogabile e specifico obbligo di lasciare congruo spazio libero, al fine di consentire la corretta circolazione esterna alla carreggiata, nonché la sicurezza fisica dei pedoni. Limite quantificabile in almeno un metro, così come previsto dall’art. 157, comma 2, del Codice della Strada.

Ciò si verificherebbe anche qualora una ristretta fascia laterale, compresa tra il margine della carreggiata e le adiacenti abitazioni, fosse qualificata dal punto di vista giuridico come proprietà privata, ma ugualmente soggetta al pubblico transito dei pedoni.

Per di più, sul tema vi è anche la direttiva dei Ministero dei Lavori Pubblici del 24/10/2000, che testualmente recita: «Nelle strade private aperte all’uso pubblico, poste all’interno del centro abitato, rimane pur sempre la competenza del Comune ad assicurare la loro corretta e sicura utilizzazione da parte di tutti gli utenti; incombe quindi al Comune l’obbligo di disciplinare la circolazione attraverso una appropriata ed efficiente segnaletica stradale [art. 37, comma 1, lettera e), cod. str.]. A tale riguardo è bene precisare che la locuzione “area ad uso pubblico”, sulla quale il Codice all’art. 2 basa la definizione di “strada”, riguarda anche le strade private aperte all’uso pubblico, ancorché la relativa utilizzazione si realizzi “de facto” e non “de iure”. La segnaletica stradale in questi casi è posta a cura del Comune ogni qualvolta su di essa venga attuata una qualsiasi disciplina della circolazione avente carattere di generalità ed i provvedimenti relativi siano adottati per perseguire o conseguire un pubblico interesse. Analogamente sulle strade private ad uso pubblico fuori dai centri abitati, la competenza ad apporre la segnaletica è del Comune. È appena il caso di sottolineare che i segnali stradali devono rispettare le norme di riferimento per quanto riguarda la regolarità sotto il profilo qualitativo e quantitativo, anche sulle aree e sulle strade private aperte ad uso pubblico per le quali al Comune compete la responsabilità della disciplina della circolazione e della opposizione della segnaletica stradale».

PRESUNZIONE DI DEMANIALITÀ

Nel nostro ordinamento opera una presunzione iuris tantum, altresì definita presunzione di demanialità di carattere relativo, di appartenenza del suolo all’ente territoriale su cui la strada insiste, canonizzata dall’art. 22 c. 1 legge. n. 2248/1865 all. F e successivamente aggiornata con legge n. 59 del 07/02/1961, riferita alle aree contigue alla strada classificata a norma dell’art. 13, comma 4 e 5, d. lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e del D.M. 5 Novembre 2001, n. 6792: «Il suolo delle strade nazionali è proprietà dello Stato; quello delle strade provinciali appartiene alle provincie, ed è proprietà dei comuni il suolo delle strade comunali. Sono considerati come parte di queste strade per gli effetti amministrativi contemplati nella presente legge i fossi laterali che servono unicamente o principalmente agli scoli delle strade, le controbanchine, le scarpe in rialzo e le opere d’arte d’ogni genere stabilite lungo le strade medesime, non che le aiuole per deposito di materiali, le case di ricovero e quelle per abitazioni di cantonieri. Nell’interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazii ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando pero’ ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti. I tronchi delle strade nazionali e provinciali compresi nell’abitato di una città o villaggio fanno parte delle strade comunali, salvo il concorso dello Stato o della provincia nelle spese di mantenimento o di miglioramento come all’art. 41 e seguenti».

Tale assunto è, secondo la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 2795/2017 e in riferimento all’art. 822 del Codice Civile circa il demanio pubblico, idoneo a integrare in modo concreto ed effettivo la funzione viaria della rete stradale, senza che l’accertamento di tale destinazione funzionale possa basarsi sulle sole risultanze catastali o su mere previsione di destinazione urbanistica.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Analogamente i beni possono perdere la loro natura giuridica privata per variazione della loro originaria connotazione naturale. È il caso dei tratti di terra prossimi al mare i quali, a causa delle forti erosioni, assumano la connotazione di lido di mare, inteso quale porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare ovvero spiaggia, Essi assumono, così, i connotati naturali di bene appartenente al demanio pubblico, indipendentemente da possibili atti costitutivi della Pubblica Amministrazione.

Il diritto di proprietà privata può legittimamente subire una contrazione, potendo arrivare anche alla sua totale eliminazione, in sussistenza di tutti quei caratteri normativi che precludono al bene la possibilità di essere oggetto di proprietà privata.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, inteso come breve cenno normativo – non completamente esaustivo, in quanto il tema è da considerarsi ampio – è rilevante ai fini del corretto operare l’individuazione, dal punto di vista pratico, della destinazione a uso pubblico dell’area sulla quale si è chiamati ad agire, al fine di considerarlo vantaggiosamente quale elemento riduttivo del contenzioso giuridico.

Scarica l’articolo: Ethica societas 2 52-53

Link alla rivista ETHICA SOCIETAS anno 1 numero 2.

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