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LA BLOCKCHAIN COME NUOVA FRONTIERA DELLA SOSTENIBILITÀ TRA TRANSIZIONE ECOLOGICA E ZES, Riccardo Feola e Chiara Salzano

La tecnologia Blockchain, tra prospettive applicative, transizione al digitale ed ecosostenibilità

Riccardo Feola
Riccardo Feola Segretario Comunale ed esperto di finanza digitale

Abstract: Chiara Salzano e Nicola Quarantiello hanno incontrato, per Ethica Societas, Riccardo Feola, Segretario Comunale, esperto conoscitore di digital finance e appassionato di trasformazione digitale del mercato finanziario. In questo articolo, affronta con Salzano le caratteristiche e il quadro giuridico di riferimento della tecnologia Blockchain, ponendo l’accento sull’attuale, molto discusso, tema della transizione ecologica e le zone ZES. In particolare, Riccardo Feola valorizza il prezioso ruolo che potranno svolgere le pubbliche amministrazioni, in tema di sostenibilità, al fine di costruire una transizione digitale funzionale e interdipendente rispetto alla transizione ecologica, soprattutto per favorire lo sviluppo e la crescita dei territori.

Chiara Salzano

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PREMESSA

L’evoluzione tecnologica nel settore della digital finance è un elemento fondamentalmente dinamico, il quale, unitamente alla sempre crescente informatizzazione delle procedure e operazioni nel sistema finanziario, ha consentito a diversi settori di pubblica utilità di attingere a questi nuovi modelli di progresso, profilando diverse opportunità di sviluppo digitale.

La caratteristica fondamentale della tecnologia blockchain, basata sui registri distribuiti, è l’inalterabilità e la immodificabilità dei dati, peculiarità particolarmente apprezzate in un’epoca in cui la transizione al digitale e la sostenibilità delle procedure e degli investimenti sono sensitive topics di grande interesse per tutti i cittadini.

Nondimeno, la forte versatilità della blockchain e la sua utilizzabilità nei più disparati settori, ha favorito lo sviluppo di una specifica normativa a sostegno della competitività, innovazione, sicurezza dei servizi e delle attività da essa permeate.

QUADRO GIURIDICO E NORMATIVO DELLA BLOCKCHAIN IN ITALIA 

Al fine di evitare una eccessiva frammentazione giuridico-normativa, si è proceduto con la previsione di progressiva normativizzazione, con l’approvazione al Senato, e successivamente alla Camera, del disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto semplificazioni  decreto legge n° 135/2018, con cui viene per la prima volta riconosciuta “la memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’art. 41 del Regolamento UE n. 910/2014”. Sicché la precipua volontà era di quella di garantire, ai documenti memorizzati su di una blockchain, una “certificazione” della data ed ora di esistenza di un’evidenza informatica in un dato momento[1].

L’intrinseco vantaggio è duplice: anzitutto, si riconosce espressamente a dei codici software la valenza di contratti e di documenti informatici, inoltre, avendo il requisito della forma scritta, gli smart contract possono essere utilizzati in tutte le ipotesi in cui la legge richieda il requisito della forma scritta ad substantiam[2].

Il legislatore italiano ha, conseguentemente, adottato una normativa interna in materia di registri elettronici distribuiti con la L. 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. In particolare, l’art. 8-ter, comma 1, D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2019, ha introdotto una definizione di tecnologie basate su registri distribuiti (Distributed Ledger Technology – DLT) con la quale si fa riferimento a «tecnologie e protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili»[3].

Sennonché, l’adozione di tale normativa certamente innovativa, ma d’altra parte ancora carente sotto il profilo di una corretta capillarizzazione giuridica di ogni aspetto inerente l’utilizzo della blockchain nei diversi ambiti settoriali, necessiterà ad ogni modo di una puntuale integrazione circa i singoli standard tecnologici cui doversi necessariamente attenere, al fine di renderla sempre più perfomante ma, soprattutto, sicura per gli utenti.

Il dispositivo normativo definisce semplicemente il fenomeno blockchain, anche se, va precisato, si tratta di una mera definizione generale, in quanto, leggiamo testualmente “tecnologie basate su registri distribuiti[4]: nel senso di una “pluralità” di blockchain e sui loro requisiti tecnici applicati alla negoziazione di valori mobiliari[5]. Per tutti questi motivi, la normativa è in continua evoluzione, sono numerose le proposte dell’UE che spaziano dalle cripto-attività alla blockchain pura e semplice.

L’Unione Europea, infatti, ha voluto, per gli asset basati sulle blockchain, elaborare un regolamento europeo relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE[6],  con il fine ultimo di proteggere gli investitori e preservare la stabilità finanziaria, consentendo al contempo l’innovazione e promuovendo l’attrattiva del settore.

Accanto al summenzionato MiCa[7], regolamento UE sui cripto-asset, l’Unione ha poi appena provveduto a introdurre, in via definitiva, una specifica normativa rivolta agli operatori economici operanti attraverso le tecnologie a registro distribuito (DLT). Si tratta del Regolamento n. 858/2022, la cui applicabilità diretta è prevista dal 23 marzo 2023, che si è prefisso lo scopo di imporre l’adozione di un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito[8].

In Italia il regolamento n.858/2022 è stato recepito dalla legge del 10 maggio 2023 n.52 di conversione del decreto legge n.25 del 25 marzo 2023 recante disposizioni urgenti in materia di emissione e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. La nuova normativa nota come decreto FinTech prevede che i registri per la circolazione digitale potranno essere gestiti da banche, imprese di investimento, gestori di mercati stabiliti in Italia, intermediari finanziari iscritti nei relativi albi, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, gestori ed imprese di assicurazione sempre che l’attività sia svolta con riferimento a strumenti finanziari digitali emessi dagli stessi o da appartenenti al gruppo stabiliti in Italia. Accanto a questi soggetti la legge consente di assumere il ruolo di responsabile del registro anche gli emittenti, con sede legale in Italia, di strumenti digitali emessi dagli stessi ed agli altri soggetti individuati dalla Consob d’intesa con la Banca D’Italia. Sarà la Consob a dettare le disposizioni di attuazione della disciplina in esame attraverso un proprio regolamento da emanarsi entro il 15 luglio prossimo. Vedremo come la Consob intenderà esplicare i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell’elenco di cui all’art.19 della legge in esame ma soprattutto sarà interessante verificare come la Consob eserciterà i poteri di controllo e di limitazione con riferimento alla emissione e circolazione degli strumenti finanziari digitali.

Infine, la Commissione Europea ha scelto di  proporre alla grande platea di utenti, interessati al tema, una “sandbox” normativa. Si tratta di uno spazio di sperimentazione protetto dedicato alle soluzioni tecnologiche decentralizzate in cui le aziende potranno testare i loro prodotti e servizi coinvolgendo le autorità di regolamentazione pertinenti. Sostanzialmente, un meccanismo di sicurezza, anche per incentivare la fiducia della potenziale utenza ed estendere, ove sia possibile, l’operatività delle soluzioni tecnologiche anche in settori più reticenti. Lo scopo collaterale è quello di individuare ogni eventuale criticità giuridica o vuoto normativo relativi all’introduzione delle soluzioni, oltre a fornire una forma di consulenza giuridica, esperienza e orientamenti normativi in un contesto sicuro e di riservatezza. Lo spazio di sperimentazione è finanziato dal Digital Europe Programme e in attuazione della Strategia per le Pmi, rimarrà aperto dal 2023 al 2026 e sosterrà 20 progetti all’anno, compresi i casi d’uso del settore pubblico sull’infrastruttura europea di servizi blockchain (la  European Blockchain Services Infrastructure).[9]

LA BLOCKCHAIN NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

L’innovazione e la progressiva digitalizzazione della Pubblica Amministrazione ha contribuito al ricorso, da parte di quest’ultima, alle soluzioni di alta tecnologia – tra cui proprio la blockchain – in considerazione della mole di dati da conservare ed elaborare. Al fine di garantire l’interoperabilità costante dei dati e, al contempo, garantire la massima sicurezza dei dati e di ogni informazione acquisita e gestita da infrastrutture tecnologiche basate sul sistema blockchain, Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha scelto per NoiPA il Cloud Computing come vettore di sviluppo tecnologico della piattaforma, per migliorare ancor più la sicurezza e l’affidabilità della gestione informatica. Due i progetti cardine: Sunfish e Poseidon. Le amministrazioni possono così condividere i dati senza, tuttavia, rivelare ai singoli operatori gli elementi sensibili, garantendo un livello di riservatezza delle informazioni degli utenti senza pari. Consente inoltre alle organizzazioni pubbliche e private di dare piena attuazione ai principi contenuti nel Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea (GDPR) garantendo agli utenti la trasportabilità dei dati, il diritto all’accesso, il diritto all’oblio e alla restrizione del trattamento dei dati personali[10].

Il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione può, effettivamente, trarre un grande giovamento dall’utilizzo di blockchain, in termini di sicurezza e ottimizzazione gestionale, con automatizzazione dei processi in un contesto di efficienza e trasparenza.

Proprio in tema di trasparenza, la tecnologia blockchain appare particolarmente performante, in quanto utile a prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi, basti pensare alla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013, c.d. Testo Unico in materia di trasparenza: l’inalterabilità dei dati contenuti e gestiti da blockchain sarebbe la chiave di volta per rendere i processi e gli atti amministrativi immuni a ogni possibile tentativo di corruzione esterna; l’insieme di questi elementi ha portato alcuni (tra cui Goldman Sachs) a ridenominare la blockchain come “Technology of Trust”[11].

PROSPETTIVE FUTURE E SOSTENIBILITA’

La blockchain, come ribadito anche nel corso del “ESG meets Blockchain Summit 2023”, promosso dall’Istituto Sistemi Informativi e Networking della SUPSI, con la partecipazione di esperti internazionali coordinati dall’ ESG Center of Excellence, centro di promozione scientifica costituito nelle scorse settimane a Lugano, potrà essere adattata e diversificata in numerosi settori.

Il tema dell’ecosostenibilità, fortemente popolare in questo periodo storico, impone una riflessione circa l’incentivazione all’utilizzo di sistemi blockchain green e a basso impatto ambientale, con un approccio fondamentalmente ecologico. Gli elementi di cui tener conto sono certamente il basso consumo energetico, fonti rinnovabili per il suo funzionamento e la bassissima o nulla produzione di scarti.

Riguardo il tema della transizione ecologica e degli obiettivi dell’Agenda 2030 per la riduzione delle emissioni in atmosfera, la transizione digitale, ed in particolare attraverso l’utilizzo delle  tecnologie blockchain, potranno essere di effettivo aiuto per l’implementazione di un sistema di certificazione, tracciato, distribuito e pubblico, dei c.d. carbon credits che le imprese potranno scambiare in un sistema di incentivi economici che L’Unione Eureopea potrebbe a breve istituire proprio per spingere le imprese ad intraprendere buone pratiche e sistemi di economia circolare che aiuti la riduzione delle emissioni.

Non dobbiamo dimenticare che Il PNRR italiano è suddiviso in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni. Questi ultimi si articolano in coerenza con i sei Pilastri citati nel Regolamento RRF.

La Transizione Ecologica e la Trasformazione Digitale sono una priorita´ per l´Europa. Per realizzare questo potenziale verde, le tecnologie digitali hanno bisogno di investimenti e di una legislazione che le incoraggi a prosperare. L’Europa deve quindi intensificare i suoi sforzi di digitalizzazione, ad esempio potenziando la connettività e aumentando i finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo. Perché ciò accada, l’Europa deve guardare insieme all’azione digitale e per il clima, piuttosto che a settori politici separati. Il “Next Generation EU”, che evoca l’ambizione di gettare le basi per l’Europa della prossima generazione, sostenuta da DIGITALEUROPE la cui visione è che l’Europa abbracci il digitale nell’azione per il clima, apporti benefici alla società in generale e continui la sua leadership globale collaborando con i nostri partner internazionali.

A riguardo proprio il sud Italia potrebbe diventare un “Hub” energetico strategico del Mediterraneo e dell´Europa. Le ZES sono state istituite per avere un effetto positivo sull’economia poiché 1) si sviluppano in luoghi geograficamente vantaggiosi per il commercio, in cui viene applicata una legislazione economica diversa rispetto al resto del Paese; 2) offrono inoltre incentivi alle imprese, attraverso agevolazioni fiscali/finanziarie e semplificazioni amministrative [ cfr. A.Lanotte, ZES: la zona di libero scambio nel Sud Italia: opportunità di sviluppo e crescita (Ottobre, 2019).]. Lo scopo specifico della ZES nel Sud Italia è quello di favorire la creazione di condizioni che consentano la crescita di alcune aree del Paese, definite dalla normativa europea come “meno sviluppate” (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) o “in transizione” (Sardegna, Abruzzo e Molise).

La pubblica amministrazione, nelle diverse esplicazioni dei poteri fra ambito locale, regionale, nazionale ed Europea può essere un attore determinante per costruire una transizione digitale che sia di vero aiuto alla transizione ecologica ed in quest’ottica la costituzione delle comunità energetiche e le zone Zes per il sud potranno costituire un volano per la crescita dello sviluppo di territori che, anche con grandi potenzialità, faticano a decollare.


NOTE:

[1] https://poloarchivistico.regione.emilia-romagna.it/notizie/blockchain-e-smart-contract-entrano-nella-normativa-italiana.

[2] https://www.agendadigitale.eu/documenti/al-via-la-blockchain-revolution-ecco-tutte-le-novita-e-cosa-si-potra-fare/.

[3] Quaderni Giuridici, Tokenizzazione di azioni e azioni tokens, P. Carrière, N. de Luca, M. de Mari, G. Gasparri, T.N. Poli, edita da CONSOB, 2023.

[4] Cfr. c.d. Decreto Semplificazioni (decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni nella L. 11 febbraio 2019, n.12).

[5] v. D.I. PACE, I sistemi di scambio di “Security Token”, in V.V. CUOCCI – F. P. LOPS – C. MOTTI (a cura di), La circolazione della ricchezza nell’era digitale, Pisa, 2021, 307. Sul tema della standardizzazione, cfr. L. MULLER – S. D. MEYER – C. GSCHWEND – P. HENSCHEL, Conceptual Framework for Legal & Risk Assessment of Blockchain Crypto Property (BCP), cit.; P. HACKER – C. THOMALE, op. loc. cit.; F. CASCINELLI – C. BERNASCONI – M. MONACO, op. loc. cit.

[6] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/ uri=CELEX:32022R0858&qid=1657872925149&from=EN.

[7] https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/30/digital-finance-agreement-reached-on-european-crypto-assets-regulation-mica/.

[8] https://www.cybersecurity360.it/cultura-cyber/criptovalute-e-blockchain-la-corsa-alla-regolamentazione-il-quadro-normativo/#post-56273-footnote-1.

[9] https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/blockchain-leuropa-lancia-la-prima-sandbox-normativa/.

[10] https://noipa.mef.gov.it/cl/blockchain.

[11] Blockchain bridge, vantaggi pratici e rischi: ecco i consigli per gestirli e difendersi, di Antonio Messina, 2022, https://www.agendadigitale.eu/documenti/come-blockchain-puo-modernizzare-la-pa-trasparenza-identita-digitale-e-appalti-ecco-le-applicazioni/.


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