ETHICA SOCIETAS-Rivista di scienze umane e sociali
Diritto Gaetano Alborino RIVISTA

DISCIPLINA DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA, Gaetano Alborino

Le novità introdotte dal decreto c.d. “Economia circolare”

[Ethica Societas anno 1 n.2]
Gaetano Alborino

Abstract: disamina della nuova disciplina sul ciclo dei rifiuti, i nuovi obblighi e l’apparato sanzionatorio.

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Riferimenti normativi

Il D. Lgs. n. 116/2020 – recante: “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” e vigente dallo scorso 26 settembre – ha innovato (anche) la disciplina dei centri comunali di raccolta, regolamentati dal D.M. 8 aprile 2008, con importanti modifiche sostanziali, integrando in particolare l’elenco delle tipologie di rifiuti che vi possono essere conferite.

Prima però di passare all’esame della novella legislativa, per la parte che qui rileva, si vuole anzi tutto richiamare le fonti, che trattano quelle che comunemente ancora vengono denominate “isole ecologiche” e, in generale, i requisiti tecnico-gestionali.

Il centro comunale di raccolta – diversamente denominato anche isola ecologica o “ecopiazzola” – è definito dall’art. 183, comma 1, lett. mm) del D. Lgs. n. 152/2006, quale “area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

In attuazione della sopra citata norma, è stato adottato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008, successivamente modificato con decreto ministeriale 13 maggio 2019, recante la “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”.

Il decreto ha la struttura di un regolamento, si compone di due soli articoli relativi alle disposizioni di carattere generale e di un allegato tecnico suddiviso in tre parti: la prima delle quali composta di 7 paragrafi, relativa alle prescrizioni operative e gestionali; le altre due riguardanti la modulistica per la registrazione dei rifiuti in entrata e in uscita, rispettivamente al e dal centro di raccolta.

L’art. 1 nel delinearne il campo di applicazione, prevede che “i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche”.

Sono abilitati, pertanto, al conferimento presso i centri di raccolta, secondo l’indicata normativa, i seguenti soggetti:

  • Utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il gestore del servizio pubblico, produttrici di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilati;
  • Altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche, il riferimento d’obbligo per questa categoria di soggetti è rappresentato dai distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’art. 3, comma 1, lett. n) del D. Lgs. 151/2005.

Va evidenziata la mancata previsione, all’articolo 1, comma 1, del D.M. 8 aprile 2008, della possibilità di conferire rifiuti speciali, neppure se tipologicamente e merceologicamente analoghi a quelli ammessi, da parte di utenze artigiane e produttive.

Ubicazione del centro di raccolta

Il centro comunale di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l’accesso degli utenti. Inoltre, il sito prescelto deve avere viabilità adeguata per consentire l’accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento. Sostanzialmente è un’area cittadina, recintata e sorvegliata, dotata di impianti strutturali e di accorgimenti funzionali idonei a evitare immissioni, inquinamenti e degrado ambientale, attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Esso – ormai realizzato e funzionante in molti Comuni italiani – risponde all’esigenza o comunque alla tendenza, che sempre più si va sviluppando in conformità agli standard europei, nelle Amministrazioni maggiormente sensibili alle tematiche ambientali:

  • di eliminare i “cassonetti” stradali, altamente deturpanti e talvolta forieri di pericoli o di inconvenienti per la salute pubblica, specie nei comuni nei quali, per ragioni logistiche, lo smaltimento avviene con ritardo e l’accumulo di rifiuti “attorno” ai predetti cassonetti costituisce un’abitudine sociale, talvolta atavica, difficile da neutralizzare;
  • di organizzare la raccolta in maniera da far conseguire all’Amministrazione talune economie di scala che spesso si tramutano in vantaggi fiscali per i cittadini i quali, conferendo i loro rifiuti presso il centro di raccolta cumulati in modo ordinatamente differenziato, possono ottenere detrazioni sulla TARI.

Trattandosi di un servizio generalizzato e necessario – e dunque da organizzare pervasivamente in ogni zona urbana – è fisiologico che la sua ubicazione nel tessuto urbano prescinda, tendenzialmente, dalla destinazione urbanistica delle singole aree.

Esattamente come se si trattasse del servizio elettrico, idrico, del gas etc., servizi che devono operare “dovunque” e le cui strutture operative – strumentali al corretto funzionamento del servizio – sono generalmente ubicate ovunque ciò sia necessario, utile o comunque conveniente.

Tale importante principio è stato recentemente enunciato dalla pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 27 aprile 2021, n. 377, che ha ulteriormente precisato: a nulla vale opporre, come hanno fatto gli appellanti, che lo strumento urbanistico ha suddiviso le “zone F” in varie sotto-zone, con destinazioni particolari differenziate; e che la sotto-zona prescelta per ubicarvi il “centro di raccolta differenziata” risultava e risulta tuttora destinata ad “attrezzature sportive”. La riferita sottozona, infatti, non può costituire un ostacolo alla localizzazione del centro di raccolta, essendo peraltro suscettibile di variazione di destinazione d’uso da parte del Consiglio Comunale (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 9 gennaio 2017, n. 18).

Anche se scontato, è utile ribadire che il servizio di raccolta dei rifiuti costituisce un servizio pubblico che dev’essere capillarmente erogato sull’intero tessuto del territorio cittadino, senza escludere alcuna zona, e che proprio per questa ragione esso necessita di strutture e di impianti che rendano possibile rispondere adeguatamente alla domanda, quindi le strutture e gli impianti devono poter essere ubicati ovunque ciò sia richiesto per il miglior funzionamento del servizio.

Il fatto che le strutture necessarie all’erogazione di pubblici servizi, in caso di motivate ragioni di interesse pubblico, possano essere ubicate prescindendo dalla regolamentazione della destinazione urbanistica, costituisce un principio giuridico assolutamente consolidato.

Requisiti dei centri di raccolta

Il centro di raccolta, come prevede espressamente l’Allegato I, punto 2, al D.M. 8 aprile 2008, recante “Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani”, deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Esso deve essere dotato di:

  • adeguata viabilità interna;
  • pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
  • idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
  • recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
  • adeguata barriera esterna con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l’impatto visivo dell’impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo.

All’esterno dell’area dell’impianto devono essere previsti sistemi di illuminazione, apposita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzi le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferite, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.

Deve poi essere redatto un piano di ripristino a chiusura dell’impianto al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell’area.

Struttura del centro comunale di raccolta

Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo zone di conferimento e deposito:

  • dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;
  • di rifiuti pericolosi, protetta dagli agenti atmosferici mediante copertura fissa o mobile, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali a un pozzetto di raccolta a tenuta stagna, in alternativa ciascun contenitore per il conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore.

Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente.

Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta

Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza, in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto, il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero.

Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.

Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti a effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

I rifiuti liquidi devono essere depositati al coperto in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento. Le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell’ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l’indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 95/1992 e al D.M. 392/1996.

Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.

I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici.

La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.
I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

È necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I Raee dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all’Allegato 1 del D.M. 185/2007.

I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all’interno del centro di raccolta e non destinati a essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta

All’interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l’ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

Al fine di garantire che la movimentazione all’interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei Raee (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere:

  • scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l’impiego di apparecchiature tipo ragno;
  • assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
  • mantenuta l’integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.

Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.

Il centro di raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all’esterno degli scarrabili/platee o all’esterno del centro.

Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib.

I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo.

Il gestore dell’impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta comunica al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde.

Durata del deposito

La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi.

La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

Le novità introdotte dal Decreto cd. “Economia circolare”

L’art. 5 del D. Lgs. n. 116/2020 stabilisce che all’allegato I, paragrafo 4.2, del D.M. 8 aprile 2008 (contenente l’elenco delle tipologie di rifiuti ammissibili in un centro comunale di raccolta), dopo il punto 45, siano aggiunti i seguenti:

  • 45-bis altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio (EER 200199);
  • 45-ter residui della pulizia stradale se avviati a recupero (EER 200303);
  • 45-quater rifiuti urbani non differenziati (EER 200301).

Quali i riflessi della nuova disposizione, in particolare, sulla disciplina dei centri comunali di raccolta?

L’articolo 2, comma 2, del D.M. 8 aprile 2008 prevede che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui all’allegato I, che ne costituisce parte integrante.

La loro realizzazione non richiede alcun titolo abilitativo, non potendo essere di per sé classificati alla stregua degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, per i quali continua a rendersi necessaria l’autorizzazione regionale.

A riprova di ciò, si deve rilevare che nei centri di raccolta viene fatto dai decreti ministeriali espresso divieto di effettuare trattamenti di qualsiasi tipo, (quali cernita, smontaggio, triturazione, miscelazione, ecc.), salve alcune eccezioni, come accade per le riduzioni volumetriche delle frazioni solide, per agevolarne il successivo trasporto.

La vigente disciplina regolamentare prevede che:

  • in tali centri, adibiti esclusivamente ad attività di raccolta, possono confluire solo “i rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2 allo stesso D.M., conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche” (art. 1);
  • la realizzazione dei centri di raccolta è eseguita “in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia”. Non è quindi necessario alcun titolo autorizzatorio proveniente da Enti terzi rispetto al Comune medesimo;
  • il gestore del centro di raccolta deve essere iscritto nell’apposita Categoria 1 dell’Albo Gestori Ambientali;
  • sotto il profilo tecnico/gestionale, devono essere rispettate le prescrizioni di cui all’Allegato 1 allo stesso DM 8 aprile 2008, e in particolare, quelle di cui al punto 4.2.

Il regime autorizzatorio è ovviamente diverso nel caso in cui il centro di raccolta sia realizzato in contrasto con le prescrizioni ei requisiti indicati nei D.M. citati o sia adibito, ad esempio, per operazioni di recupero.

Al fine di verificare la necessità o meno del titolo abilitativo, occorrerà in concreto preliminarmente verificare se il centro di raccolta di rifiuti sia rispondente ai requisiti indicati dai D.M. citati, dovendosi escludere, in caso affermativo, per le ragioni esposte, la necessità di qualsivoglia autorizzazione e, dunque, la configurabilità del reato per il mancato rilascio.

Solo nel caso in cui si verifichi la non rispondenza alle previsioni indicate o si accerti l’effettuazione presso il centro di raccolta di attività che esulano dalla funzione propria di essi, o ancora la presenza di tipologie di rifiuti non contemplate dall’Allegato I al D.M. 8 aprile 2008, si dovrà valutare la necessità di un titolo abilitativo, traendo le necessarie conseguenze sul piano penale, nel caso di una sua mancanza.

Tanto sopra detto, l’ingresso in un centro comunale di raccolta delle nuove tipologie di rifiuti menzionate all’inizio di questo paragrafo, in quanto pienamente ammissibili, servirà dunque a scongiurare – d’ora in poi – il configurarsi del reato di illecita gestione di rifiuti, ai sensi dell’art. 256, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, con relativo sequestro della struttura, spesso ricorrente ai tempi della disciplina previgente, quando il loro conferimento era ovviamente da ritenersi irregolare.

Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta

I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell’esame visivo effettuato dall’addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l’individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

Le tipologie di rifiuti, che possono essere conferite, ai sensi dell’Allegato I, punto 4.2, del D.M. 8 aprile 2008, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 116/2020, sono le seguenti:
1. imballaggi in carta e cartone (EER 15 01 01)
2. imballaggi in plastica (EER 15 01 02)
3. imballaggi in legno (EER 15 01 03)
4. imballaggi in metallo (EER 15 01 04)
5. imballaggi in materiali misti (EER 15 01 06)
6. imballaggi in vetro (EER 15 01 07)
7. contenitori T/FC (EER 15 01 10* e 15 01 11*)
8. rifiuti di carta e cartone (EER 20 01 01)
9. rifiuti in vetro (EER 20 01 02)
10. frazione organica umida (EER 20 01 08 e 20 03 02)
11. abiti e prodotti tessili (EER 20 01 10 e 20 01 11)
12. solventi (EER 20 01 13*)
13. acidi (EER 20 01 14*)
14. sostanze alcaline (EER 20 01 15*)
15. prodotti fotochimici (EER 20 01 17*)
16. pesticidi (RER 20 01 19*)
17. tubi fluorescenti ealtri rifiuti contenenti mercurio (EER 20 01 21)
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (EER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
19. oli e grassi commestibili (EER 20 01 25)
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, per esempio oli minerali esausti (EER 20 01 26*)
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine (EER 20 01 27* e 20 01 28)
22. detergenti contenenti sostanze pericolose (EER 20 01 29*)
23. detergenti diversi da quelli al punto precedente (EER 20 01 30)
24. farmaci (EER 20 01 31* e 20 01 32)
25. batterie eaccumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (EER 20 01 33*)
26. rifiuti legnosi (EER 20 01 37* e 20 01 38)
27. rifiuti plastici (EER 20 01 39)
28. rifiuti metallici (EER 20 01 40)
29. sfalci e potature (EER 20 02 01)
30. ingombranti (EER 20 03 07)
31. cartucce toner esaurite (EER 20 03 99)
32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
33. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (EER 08 03 18)
34. imballaggi in materiali compositi (EER 15 01 05)
35. imballaggi in materia tessile (EER 15 01 09)
36. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (EER 16.01.03)
37. filtri olio (EER 16 01 07*)
38. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (EER 16 02 16)
39. gas in contenitori a pressione limitatamente a estintori eaerosol a uso domestico (EER 16 05 04* EER 16 05 05)
40. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (EER 17 01 07)
41. rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (EER 17 09 04)
42. batterie eaccumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (EER 20 01 34)
43. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (EER 20 01 41)
44. terra e roccia (codice CER 20 02 02)
45. altri rifiuti non biodegradabili (EER 20 02 03)
45-bis altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio (EER 200199)
45-ter residui della pulizia stradale se avviati a recupero (EER 200303)
45-quater rifiuti urbani non differenziati (EER 200301).

I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade

I rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale (codice EER 200303 “Residui della pulizia stradale”), ricompresi, in virtù della novella legislativa, tra quelli ammissibili nei centri comunali di raccolta, sono rifiuti indifferenziati, la cui composizione merceologica è estremamente variabile a seconda del periodo dell’anno e dell’ambito territoriale nel quale vengono effettuati i servizi di pulizia e raccolta.

In particolare, nel periodo autunnale–invernale, il materiale raccolto dalle spazzatrici stradali, risultando particolarmente ricco di fogliame e terra, spesso provoca anche emissioni odorigene.

Le terre di spazzamento, definite come rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183, comma 1 lett. b-ter, punto 3, del D. Lgs. n. 152/2006, da sempre sono state destinate, quasi esclusivamente, al conferimento in discarica.
Naturalmente, c’è comunque interesse da parte di alcuni gestori della raccolta, a valutare l’avviamento delle terre al recupero, anche al fine di diminuire i costi di smaltimento.

Esistono diverse tecniche di recupero: alcune, più avanzate, puntano al massimo recupero dei materiali, in particolare degli inerti, altre si limitano a un’operazione di vagliatura. Gli impianti di recupero delle terre di spazzamento a tecnologia avanzata si basano in genere su un processo di lavaggio che consente di separare la frazione inerte allo scopo di destinarla a impieghi in edilizia. Il processo, detto di “soil washing” è caratterizzato dalle seguenti fasi fondamentali:

  • trasferimento delle sostanze inquinanti presenti sotto forma disciolta, emulsionata o in sospensione, dalle particelle di materiali all’acqua;
  • separazione delle frazioni solide estranee mediante processi di selezione;
  • rimozione dei contaminanti trasferiti dalle particelle all’acqua mediante processi chimico-fisici di precipitazione, flocculazione e sedimentazione;
  • concentrazione dei contaminati organici in un fango palabile.

Per tale tipologia di rifiuti, l’art. 5 del D. Lgs. n. 116/2020 consente l’ingresso dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale – al pari delle altre frazioni non specificate altrimenti, se avviate a riciclaggio (EER 200199) e dei rifiuti urbani non differenziati (EER 200301) – nei centri comunali di raccolta, solo se e in quanto gli stessi saranno poi avviati a operazioni di recupero.

Di contro, se dovesse essere accertato dalla polizia giudiziaria un loro avvio – anziché a una delle operazioni di recupero di cui all’Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 – a una delle operazioni di smaltimento di cui all’Allegato B alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, si configurerebbe chiaramente il reato di illecita gestione di rifiuti.

Scarica l’articolo: Ethica societas 2 58-61

Link alla rivista ETHICA SOCIETAS anno 1 numero 2.

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