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LE ANTICIPAZIONI PIÙ AGGIORNATE SULLA RIFORMA DEL CDS-parte 4, Domenico Carola

Grandi novità nel disegno di legge per il nuovissimo Codice della Strada oramai in dirittura d’arrivo: 4) sosta e semafori

di Domenico Carola

Abstract: Sta per arrivare una revisione organica del codice della strada per aggiornare le norme attuali che sono vecchie di oltre tre decenni e che lo adeguerà alle mutate esigenze della mobilità e della sicurezza stradale dei nostri giorni. Il disegno governativo condiviso dal ministro delle infrastrutture Salvini e dal ministro dell’interno Piantedosi sta procedendo speditamente e dovrebbe entrare in vigore entro la fine dell’anno. Proseguiamo con la quarta parte di tutte le principali novità.

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LE ALTRE PARTI SULLA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA

1.LA LOTTA ALLE DISTRAZIONI E ALLA GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI ALCOL E DROGA

2.I LIMITI E IL CONTROLLO DELLA VELOCITÀ

3. MICROMOBILITÀ GREEN, MONOPATTINI E BICICLETTE


Obbligo di preavviso di contestazione

Considerata la difformità esistente sul territorio italiano, con Comuni che hanno introdotto il preavviso di sosta e molti che non hanno inteso introdurlo, va dato un segnale di attenzione al cittadino, in modo da non gravarlo delle spese di notifica e procedurali, permettendogli anche il pagamento immediato e la chiusura del procedimento amministrativo con le nuove modalità di pagamento e l’attivazione del Portale Notifiche Digitale.

Una riflessione andrebbe fatta anche sull’introduzione di un limite massimo entro cui contenere le spese di notifica e procedurali che ormai hanno raggiunto importi molto elevati

 Il nuovo testo del Codice della Strada prevede a questo scopo la modifica all’articolo 201:

1) al comma 1-bis, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nei casi di violazione di divieto di sosta, deve essere lasciato sul parabrezza del veicolo un preavviso di contestazione della violazione, che consenta al trasgressore di aderire al pagamento della sanzione in misura ridotta senza spese di notificazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sono definite le procedure atte a dare certezza legale dell’avvenuta apposizione del preavviso».

Semafori

Medesima considerazione per la modifica dell’art. 41 in materia di accensione e funzionamento dei dispostivi semaforici, con l’introduzione di una luce gialla e rossa per alcuni semafori: i tre colori di cui sono dotati i semafori sono universalmente riconosciuti in ogni Paese del mondo e rispondono a principi enunciati in convenzioni internazionali sulla circolazione stradale.

Occorre considerare, peraltro, che l’attuale normativa prevede già un dispositivo finalizzato a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici che ha una funzione analoga a quella della luce gialla insieme al rosso soprarichiamata.

Inoltre bisogna ricordare che l’articolo 60, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con il quale sono definite le caratteristiche per l’omologazione e per l’installazione di dispositivi. Con il decreto del 27 aprile 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state fissate le caratteristiche, l’omologazione e l’installazione dei dispositivi di conto alla rovescia per gli impianti semaforici

Per quanto concerne la modifica del comma 10 del medesimo articolo 41 in merito al tempo di accensione delle luci semaforiche, pur non aggiungendo sostanzialmente nessuna novità significativa, in quanto la durata minima del giallo semaforico, fissata in almeno 5 secondi, è già oggetto di direttive uniformi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (v. circ. del 16 luglio 2007, n. 67906 – tempi della durata del giallo ai semafori), appare utile per uniformare la materia imponendo un criterio omogeneo agli enti proprietari delle strade, a cui compete, in ogni caso, l’onere della fasatura dell’impianto semaforico.

Nella pratica, ai fini della massima uniformità applicativa, si adottano generalmente tempi fissi di 4 e 5 s, rispettivamente su strade urbane ed extraurbane.

Occorre considerare che si tratta di un tempo minimo perché la disciplina effettiva del tempo del giallo è comunque fissata sulla base della geometria dell’intersezione e delle caratteristiche di traffico.

Le norme tecniche al riguardo vengono invece dettate da organismi di unificazione o da enti di ricerca.

In particolare lo studio pre-normativo pubblicato dal CNR il 10 settembre 2001,'”Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali“, al paragrafo 6.7.4 “Determinazione dei tempi di giallo”, indica durate di 3, 4 e 5 s per velocità dei veicoli in arrivo pari, rispettivamente, a 50, 60 e 70 km/h. In presenza di traffico pesante con veicoli di lunghezza massima pari a 18.75 m, ivi compresi autocarri, autobus, fìlobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, filosnodati e vetture tramviarie, è indicata una durata di 4 s anche per velocità di 50 km/h.

Stalli rosa per la sosta di donne in stato di gravidanza e genitori di minori di 2 anni

Come a tutti gli addetti ai lavori è noto che dal 2021 è stata prevista la possibilità di riservare stalli di sosta per veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza, o di genitori con un bambino di meno di 2 anni a prescindere dalla presenza sul veicolo al loro servizio dei bambini stessi.

Riteniamo che appare adeguata la proposta di riservare spazi per la fermata e la sosta di veicoli condotti da donne in gravidanza. Tuttavia la disciplina che prevede il rilascio di un apposito permesso, non tiene in debito conto che la gravidanza, diversamente dalla disabilità che da diritto alla riserva dei parcheggi, è uno stato transitorio, la cui durata, sebbene regolarmente pari a 9 mesi, non è sempre predeterminabile. Tale circostanza andrebbe ad incidere sulle modalità di rilascio del permesso e sul possibile uso distorto dello stesso. Infatti il detto permesso ha generato e continua a generare situazioni di abuso e contenzioso.

Una tra tutte la mancanza di norme sul modello di permesso rosa da rilasciare a carico dei Comuni, regole mai attuate dal MIT nel Regolamento al Codice della Strada che dovrebbe finalmente sanare il nuovo testo del Codice della Strada.


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