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SANZIONI ACCESSORIE ECCESSIVAMENTE AFFLITTIVE: LA REVOCA DELLA PATENTE (Cassazione 246/2022), Luigi De Simone

Incostituzionale l’automaticità della revoca della patente in caso di guida di veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo: e quando, invece,  il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo?

di Luigi De Simone

Abstract: Le sanzioni accessorie non possono essere afflittive come o, addirittura, più della sanzione principale e, su questo principio, la Corte costituzionale con la sentenza n. 246 del 9 dicembre 2022 ha stabilito l’illegittimità dell’art. 213 comma 8 del Codice della Strada nella parte in cui dispone l’automatismo della revoca della patente. Come considerare poi il caso laddove il veicolo non sia sequestrato ma sottoposto a fermo amministrativo.

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Ė costituzionalmente illegittimo l’art. 213, comma 8, del D. Lgs n. 285/1992 – Nuovo Codice della Strada – così come modificato dall’art. 23-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla Legge n. 132 del primo dicembre 2018, nella parte in cui dispone che «Si applica», anziché «Può essere applicata» la sanzione accessoria della revoca della patente. Questa è la conclusione statuita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 246 del 9 dicembre 2022(1).

Alla luce del pronunciamento de quo, al soggetto che ha assunto la custodia del veicolo il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, vi circola abusivamente, non si applica in maniera automatica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida ex art. 213 comma 8 cds(2) da parte della prefettura, poiché si deve operare una valutazione delle circostanze relative al caso concreto. Ovviamente, ai fini dell’applicazione della predetta sanzione accessoria, il conducente deve coincidere con il custode(3).

L’intervento della Corte costituzionale è stato promosso da due distinte autorità, ovvero dal giudice di pace di Sondrio, con Ordinanza n. 221 del 22 ottobre 2021, che doveva decidere su un ricorso avverso il provvedimento del prefetto di revoca della patente di guida, in quanto il trasgressore era stato sorpreso alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa, e dal tribunale ordinario di Padova, seconda sezione civile, con ordinanza n. 56 dell’11 marzo 2022.

Nel primo caso il giudice deduceva la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza per essere la sanzione accessoria notevolmente afflittiva essendo di gravità, se non superiore, almeno pari alla sanzione principale pecuniaria, facendo un parallelo con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, prevista prima della già citata riforma del 2018. Inoltre il giudice di pace adito osservava che la revoca della patente fosse stata disposta nei confronti di colui che si mette alla guida di un veicolo sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti (artt. 186, 186-bis e 187 CdS) o di chi sia privo, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici abilitanti alla guida (art. 130 CdS), quindi in casi nei quali la revoca della patente si determina in ragione anche del pericolo per l’incolumità dei cittadini nella circolazione stradale e per l’ordine pubblico.

Secondo l’Avvocatura dello Stato, invece, la richiesta del giudice di pace de quo doveva essere dichiarata inammissibile in quanto non è considerata irragionevole la scelta del legislatore di comminare la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, considerato che tali sanzioni scattano nei confronti di chi, già resosi responsabile di una condotta illecita, che presenti rischi per la sicurezza della circolazione stradale e, dunque, per l’incolumità dei cittadini e per l’ordine pubblico, avendo assunto la custodia del veicolo sequestrato, abbia violato gli obblighi discendenti da detta assunzione.

Analoga richiesta veniva fatta dal tribunale di Padova che invocava l’articolo 3 della Costituzione. Anche per questo giudizio di legittimità l’Avvocatura dello Stato confermava l’orientamento già espresso per il primo caso.

Il giudice delle leggi, dopo aver fatto un excursus sulle modifiche subite dal Codice della Strada, si concentra sulla modifica del 2018 e conclude affermando che, come anticipato, le sollevate questioni di legittimità costituzionale sono fondate.

Nella sentenza in discussione, la Corte costituzionale cita il principio già contenuto nelle sentenze n. 112 e n. 212 del 2019 in cui, in relazione a sanzioni amministrative diverse dalla revoca della patente, aveva affermato che il principio di proporzionalità rispetto alla gravità dell’illecito deve trovare applicazione con riferimento «alla generalità delle sanzioni amministrative».

Nel ragionamento la corte citava la sentenza n. 88/2019, con la quale proprio in riferimento ad una fattispecie di automatica applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente, quale sanzione accessoria alla condanna in sede penale, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, CdS(4) nella parte in cui prevedeva «la sanzione amministrativa della revoca della patente, estesa indistintamente a tutte le ipotesi – sia aggravate dalle circostanze “privilegiate” sia non aggravate – di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime». A fronte della gravità delle condotte poste in essere in violazione delle norme della circolazione stradale e, quindi, del disvalore «articolato secondo una precisa graduazione», nella sentenza indicata si è affermato che la disposizione censurata dava luogo ad «un indifferenziato automatismo sanzionatorio, che costituisce possibile indice di disparità di trattamento e irragionevolezza intrinseca».

Ancora, “anticipando” la decisione di dichiarare la illegittimità della norma in discussione, citava un’altra sentenza, ovvero la Sentenza n. 22 del 2018, avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, commi 1 e 2, CdS, in relazione all’automatismo della revoca della patente di guida, conseguente alla condanna per reati in materia di stupefacenti. Anche in questa circostanza la Corte ha dichiarato la questione fondata per violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza. In particolare, ha affermato che «la disposizione denunciata, sul presupposto di una indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, ricollega, infatti, in via automatica, il medesimo effetto, la revoca di quel titolo, ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità; reati che, per di più, possono essere assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di definizione del giudizio. Il che dovrebbe escluderne l’attitudine a fondare, nei confronti del condannato, dopo un tale intervallo temporale, un giudizio di assenza dei requisiti soggettivi per il mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, riferito, in via automatica, all’attualità».

In conclusione, pur riconoscendo la funzione di forte deterrenza che ha la sanzione della revoca della patente di guida, legittimamente prevista da varie disposizioni del Codice della Strada per contrastare comportamenti pericolosi al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, come nel caso di guida sotto l’influenza dell’alcool (artt. 186 e 186-bis CdS) o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 CdS), la Corte ha ritenuto non legittima l’automaticità della revoca della patente in quanto darebbe luogo ad un trattamento sanzionatorio uniforme per qualsivoglia condotta di messa in circolazione di un veicolo assoggettato al vincolo del sequestro, in ragione di una precedente violazione dello stesso Codice della Strada. Conclude affermando che il denunciato automatismo precluderebbe al prefetto, e al giudice in sede di impugnazione, di valutare la necessità della revoca della patente, sia in riferimento alle circostanze del caso concreto, impedendo di considerare la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico, sia con riguardo alle ripercussioni che la revoca della patente di guida ha su aspetti essenziali della vita, nella sua quotidianità, e del lavoro.

Alla luce di questa pronuncia il prefetto dovrà fare una serie di verifiche e considerazioni atte a motivare il provvedimento di revoca della patente di guida. A titolo esemplificativo certamente non sarà sproporzionata nelle ipotesi di condotte poste a fondamento del provvedimento di sequestro del veicolo che abbiano determinato un evidente pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubblica, come la guida senza copertura assicurativa (caso trattato dal giudice di pace di Sondrio), la guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti.

A questo punto una domanda nasce spontanea: nel caso in cui venga accertata la stessa condotta, ma alla guida di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, ex art. 214 CdS(5), vige la stessa discrezionalità o, invece, scatta l’automaticità della revoca della patente. In quest’ultimo caso, si registrerebbe un paradosso, in quanto la condotta di chi guida un veicolo sottoposto a fermo amministrativo sarebbe più duramente punita, stante la revoca della patente, rispetto alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, misura certamente più grave ma punita meno pesantemente, stante la chance di non vedersi revocata la patente di guida, in seguito alla legittima valutazione della Prefettura. Appare clamorosamente questo lo stato dell’arte(6). Dovremo attendere un nuovo intervento della Corte Costituzionale? Credo proprio di si!


NOTE

  1. Pubblicata sulla G.U.- I^ serie speciale n. 50 del 14 dicembre 2022.
  2. Codice della Strada, art. 213 «8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario».
  3. Circolare Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza n. 300/A559/19/101/20/21/4 del 21.01.2019.
  4. Codice della Strada, art. 222 «2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza».
  5. Codice della Strada, art. 214, «8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario».
  6. Circolare Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e per le Prefetture/UU.TT.G n. 2022/1587 del 12.01.2023.

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