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Giurisprudenza Luigi De Simone NOTIZIE

IL VALORE PROBATORIO DEGLI ATTI DELLA POLIZIA STRADALE, Luigi De Simone

Gli orientamenti giurisprudenziali sulle dichiarazioni dei pubblici ufficiali nei rilievo dei sinistri stradali

di Luigi De Simone

Abstract: Approfondimento giurisprudenziale sui casi nei quali il verbale di ricostruzione postumo e l’eventuale verbale di accertamento di violazione al Codice della strada elevato successivamente al sinistro godono della fede privilegiata riconosciuta al pubblico ufficiale dall’art.2700 del Codice Civile.

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Il rilievo dei sinistri stradali è pratica quotidiana da parte degli organi di Polizia Stradale. Di conseguenza, sono tantissimi gli atti redatti afferenti la ricostruzione postuma del sinistro, anche a seguito di accertamenti di violazioni al Codice della Strada, siano esse contestate nell’immediatezza per cognizione diretta, siano esse elevate di ufficio in seguito alla ricostruzione della dinamica e dopo aver effettuato le necessarie attività.

Ma le sanzioni elevate postume e il verbale del sinistro che contiene la ricostruzione dello stesso che valore probatorio hanno? Le conclusioni emerse dalla ricostruzione del sinistro sono vincolanti per le parti e per il giudice eventualmente interessato dai soggetti coinvolti?

La risposta è NI, nel senso che solo i fatti accertati direttamente godono di fede privilegiata, mentre la ricostruzione del sinistro ha valore probatorio nel caso di ricostruzione logica e coerente, ma può comunque essere soggetta a diversa valutazione da parte del Giudice adito. Quindi, in linea teorica, in caso di sinistro stradale, solo nel caso di rilievo effettuato avendo assistito all’evento, la fede privilegiata coinvolge l’intero verbale di rilievo del sinistro, mentre, in caso contrario, nulla vieta al Giudice, in base al suo libero convincimento, di cambiare la ricostruzione dell’evento sinistroso.

Tale orientamento emerge da una serie di sentenze della Corte di Cassazione, di cui alcune recenti.

Già nel 2019 la Suprema Corte[1] aveva contestato quanto deciso dal Tribunale di Savona[2], che, a sua volta, aveva confermato le risultanze del Giudice di Pace adito. Nel caso di specie, la ricostruzione si basava anche sull’accertamento postumo di violazione degli articoli 146 e 148 del Cds[3], da cui era derivato un sinistro con lesione a terzi.

Infatti, nella vicenda in esame, il giudice territoriale, affermando che la ricostruzione del sinistro operata dai verbalizzanti intervenuti sul posto dopo l’evento, era, non solo convincente, ma anche coerente con i dati oggettivi rilevati dagli stessi, non aveva fatto mal governo della norma dettata dall’art. 2700 c.c.[4] e, in considerazione dei richiamati principi, il giudice d’appello aveva specificato di far propria la ricostruzione del sinistro operata dai verbalizzanti, in quanto sorretta da elementi logici coerenti.

Dopo la soccombenza di secondo grado il ricorrente lamentava che il Tribunale avesse assegnato fede privilegiata al verbale redatto dal Pubblico Ufficiale dopo il sinistro, non tenendo conto che il verbale ha fede privilegiata limitatamente alle dichiarazioni delle parti ed ad altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, come previsto dalla citata norma codicistica.

La Cassazione, nel decidere il caso, richiamava il principio secondo cui l’atto pubblico e, pertanto, anche il rapporto della Polizia Stradale, fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta in realtà di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti e, pertanto, la “ricostruzione del sinistro”, costituisce valutazione cui non può estendersi l’efficacia probatoria dell’atto pubblico, e che va valutata secondo ordinari criteri di deduzione.

Ad esempio, la posizione statica in cui vengono rinvenuti i veicoli dopo il sinistro e i danni visibili sono sicuramente elementi caduti sotto la percezione diretta degli agenti, come lo sono le tracce di frenata riscontrate sull’asfalto, mentre la stima fatta “ad occhio” di un eccesso di velocità tenuto da uno dei conducenti non può avere fede privilegiata. Allo stesso modo, se gli operatori sono intervenuti alle ore 11:30 e le parti riferiscono che l’incidente si è verificato “qualche minuto prima”, non si potrà dire con certezza che è accaduto alle ore 11:25.

Tutto il ragionamento appena fatto è stato ribadito da due recenti sentenze di fine 2022. Nel primo caso la Corte di Cassazione[5] è intervenuta sul ricorso avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese[6], che aveva rigettato il ricorso proposto ad una sentenza del Giudice di Pace di Bagheria con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta contro l’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Palermo, chiamato ad esprimersi su un ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell’art. 157 CdS, commi 7 e 8, contestata per sosta irregolare in sede di ricostruzione di un sinistro.

In realtà il Tribunale di Termini Imerese aveva rigettato l’impugnazione, riconoscendo fede privilegiata, ex art. 2700 c.c., sia al verbale che, addirittura, alle circostanze inerenti la violazione, dovendo il pubblico ufficiale dare conto della sua presenza al momento dei fatti attestati e delle ragioni per le quali tale presenza ne aveva consentito l’attestazione. Il Tribunale adito, vista l’assenza di querela di falso, aveva, appunto, rispedito al mittente le doglianze, comprese quelle riferite alla mancata contestazione immediata della violazione, che invece era stata effettuata successivamente, in seguito agli accertamenti d’ufficio dopo il rilievo del sinistro, come indicato dall’organo di Polizia Stradale intervenuto, in questo caso la Polizia Municipale, che aveva esigenze di svolgere ulteriori accertamenti conseguenti al verificarsi del sinistro.

Il ricorso veniva fondato su due motivi. La prima censura era riferita proprio al fatto che il Tribunale aveva dato valenza di fede privilegiata al verbale di contestazione anche nella parte relativa alla ricostruzione della

dinamica del sinistro come effettuata dagli agenti accertatori, sul presupposto della mancata proposizione della querela di falso. Gli Ermellini su questo punto, in base all’orientamento già sostenuto nel 2019, hanno ritenuto il ricorso fondato ribadendo che “il verbale di accertamento della violazione non era assistito da fede privilegiata quanto alla dinamica dell’incidente non essendo fondata su circostanze di fatto attestate nel verbale come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale. In tal caso, infatti, è ammessa la contestazione di una diversa ricostruzione del fatto sulla base di prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l’apprezzamento rimesso al giudice di merito.” Il secondo motivo, relativo alla mancata contestazione immediata, veniva assorbito dall’accoglimento del primo.

Nella seconda Sentenza, del mese scorso, è stato il Tribunale di Cosenza[7] a ribadire l’orientamento

sopra evidenziato della Suprema Corte. In particolare, ha sostenuto che la contestazione immediata della violazione delle norme del Codice della strada, effettuata dagli agenti accertatori, non vincola il giudice del merito che, all’esito del contraddittorio processuale, ben può pervenire ad una differente attribuzione della responsabilità per il sinistro a carico dei due conducenti antagonisti, in base ad un prudente apprezzamento delle prove prodotte dalle parti in causa.

Quest’ultima pronuncia ribadisce che il verbale di accertamento di un’infrazione al Codice della Strada non è assistito da fede privilegiata, quando l’accertamento deriva non dalla cognizione diretta, ma dalla ricostruzione della dinamica del sinistro, soprattutto con riguardo alle percezioni sensoriali dei verbalizzanti che, in quanto passibili di erronea acquisizione e valutazione, possono essere contestate liberamente, con ogni mezzo di prova, comprese le testimonianze di chi ha assistito al verificarsi del sinistro.


NOTE

  1. Ordinanza Cassazione, sez. VI civile , n. 9037 del 1 aprile 2019.
  2. Sentenza n. 784 del 23 giugno 2017.
  3. Sorpasso di veicoli fermi incolonnati in prossimità di curva.
  4. Codice Civile, art. 2700 «L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficialeche lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.».
  5. Sentenza Cassazione, sezione II civile, n. 28149 del 27 settembre 2022.
  6. Sentenza n. 634 del 15 maggio 2018.
  7. Sentenza n. 1940 dell’11 novembre 2022.

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