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NON È AUTOMATICA LA CONDANNA ALLE SPESE DELLA PARTE SOCCOMBENTE (Giudice di Pace Rodi Garganico 22/2023), Domenico Carola

Serve istanza di parte vincitrice per la condanna al pagamento delle spese di lite che altrimenti vanno compensate

di Domenico Carola

Abstract: Per il giudice di pace di Rodi Garganico per ottenere la condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite la parte vittoriosa deve presentare apposita istanza, che nel caso di specie era anche presente ma non è stata rilevata.

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La vicenda

L’art. 91, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, dispone che il Giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte. La condanna alle spese di lite quindi costituisce logica conseguenza della soccombenza.

Nella disciplina delle spese giudiziali vige il principio secondo cui il costo del processo non può farsi gravare sulla parte vittoriosa, altrimenti si verrebbe a ledere la pienezza e l’effettività del diritto di azione e di difesa tutelato dall’art. 24 Cost. La condanna del soccombente alle spese risponde alla necessità di evitare una diminuzione patrimoniale in danno della parte che abbia dovuto svolgere un’attività processuale per vedere riconosciuto un proprio diritto.

Il Giudice ha l’obbligo di pronunciare di ufficio sulle spese, senza necessità di un’apposita istanza della parte vincitrice, essendo la condanna alle spese conseguenza dell’accoglimento o del rigetto della domanda, a meno che non vi sia un’esplicita volontà contraria di quest’ultima.

Di contrario avviso, è il giudice di pace di Rodi Garganico secondo il quale, con la “singolare” sentenza pubblicata il 27 febbraio 2023 in caso di mancata richiesta di condanna alle spese da parte del convenuto, le spese di causa vanno compensate.

Ancor più “singolare” è la circostanza secondo la quale, nel caso sottoposto all’attenzione del giudice non togato garganico, il convenuto, nella propria comparsa di costituzione e risposta, contrariamente a quanto affermato dal suddetto giudice, aveva richiesto la condanna dell’attore al pagamento delle spese di lite (sic!).

La sentenza

Giudice di Pace di Rodi Garganico, sentenza n. 22 del 27 febbraio 2023

FATTO

Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. –omissis-, conveniva in giudizio prima la sola omissis assicurazioni spa e in un secondo momento il sig. –omissis- per richiedere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro avvenuto in –omissis- località –omissis- il giorno 15 ottobre 2021 alle ore 17,00 quando il sig –omissis-, alla guida dell’auto Mini tg –omissis-, veniva attinto violentemente dal fuoristrada tg –omissis- condotto da –omissis- che ad una velocità non moderata, occupava tutta la sede stradale non riuscendo ad evitare la collisione con l’auto condotta dall’attore che nel frattempo si era fermata e del tutto accostata sul suo margine destro.

I danni venivano quantizzate e richiesti in euro 8.746,00 che venivano richieste giudizialmente, poiché nessuna offerta veniva effettuata dall’-omissis- assicurazioni spa in fase stragiudiziale.

Alla udienza del 03.10.2022 si costituiva l’-omissis- assicurazioni spa, contestando la domanda in fatto ed in diritto e preliminarmente la mancata integrazione del contraddittorio del responsabile civile proprietario dell’autovettura Hyundai, –omissis-.

Alla udienza del 09.01.2023 si costituiva –omissis-, il quale preliminarmente al merito, eccepiva la improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita; contesta anche nel merito la domanda; la causa veniva rinviata, su richiesta dell’attore ai sensi dell’art 320 cpc e nessuna posizione veniva presa dalle parti sulla eccepita improcedibilità

alla udienza del 20.02.2023 la causa veniva riservata sulla preliminare eccezione di improcedibilità

DIRITTO

La preliminare eccezione di improcedibilità dell’azione rilevata da parte del convenuto –omissis-, è risultata fondata pertanto viene accolta per le seguenti motivazioni.

Si deve rilevare che il mancato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita costituisce causa di improcedibilità della domanda posta in giudizio.

L’improcedibilità va eccepita dalla controparte o rilevata d’ufficio dal giudice entro la prima udienza.

Nessuna posizione è stata presa dall’attore in merito alla mancanza di negoziazione assistita alla prima udienza di costituzione, né agli atti vi è prova del suo esperimento, pertanto la domanda così come formulata dall’attore è improcedibile.

Le spese di causa possono essere compensate tra le partì per la mancanza di richiesta di condanna da parte del convenuto

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Rodi Garganico definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da –omissis- contro omissis assicurazioni spa e omissis, così provvede:

– dichiara l’improcedibilità della domanda

– dichiara compensate le spese di lite.


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