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VALORE EFFETTIVO DEL VERBALE DI PRONTO SOCCORSO (Cassazione 31289/2022), Domenico Carola

Il verbale del Pronto Soccorso non fa fede su fatti che attengono al “an debeatur”

di Domenico Carola

Abstract: I giudici della sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31289 del 24 ottobre 2022 hanno affermata che il verbale di Pronto Soccorso fa fede della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni dal medesimo rese, ma non può estendere la propria efficacia a fatti non citati nel verbale che attengono all’ an della responsabilità invocata.

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Il caso

Il Giudice di pace aveva accolto la domanda di risarcimento nei confronti della compagnia assicuratrice per i danni riportati a seguito di un sinistro stradale nel quale il conducente aveva perso il controllo a causa del manto stradale in pessime condizioni e quindi il veicolo era finito fuori strada.

Il Tribunale di Lagonegro accoglieva l’appello della compagnia di assicurazione.

Il conducente del veicolo danneggiato proponeva quindi ricorso per cassazione lamentando che il tribunale non aveva preso in considerazione le condizioni di dissesto della strada teatro del sinistro, la corrispondenza tra la data riportata sul referto medico rilasciato dal pronto soccorso e il giorno in cui ebbe a verificarsi l’incidente e il sanguinamento dal volto del conducente. Soprattutto lamentava che non era stato attribuito al verbale del Pronto Soccorso di Polla il valore di prova legale e, quindi, che il giudice d’appello abbia sconfessato arbitrariamente la valenza legale del referto dando una propria interpretazione dei fatti.

La decisione

Gli Ermellini, nel rigettare il ricorso, hanno ritenuto logico e lineare l’apparato motivazionale della sentenza del giudice d’appello impugnata, avendo il Tribunale accertato la mancata prova del sinistro e, quindi, escludendo in radice la responsabilità invocata in punto di an.

La pronuncia ha ritenuto inverosimili le circostanze che il conducente di un’autovettura uscita di strada, vedendo il proprio figlio sanguinare dal volto, rifiuti di chiamare il 118 per il soccorso medico e le autorità competenti per i necessari rilievi. Inoltre ha ritenuto non credibile la circostanza che un soccorritore che, non avendo alcun rapporto di parentela con le persone coinvolte nel sinistro stradale e che dichiara di non conoscerli, comunque identifichi con assoluta precisione due su tre occupanti dell’autovettura ma non ricordi in nessun modo il nominativo del terzo. Altresì ha contestato il fatto che sebbene entrambi i testimoni abbiano dichiarato di aver visto il figlio dell’appellante sanguinare dal volto, viceversa il referto del pronto soccorso in atti parla di “trauma cranico minore” e di “ematoma escoriato regione zigomatica dx“, senza che compaia alcun cenno a una ferita aperta e sanguinante.

Per la lamentela sul verbale del Pronto Soccorso la Cassazione ha confermato che fa fede della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni dal medesimo rese, ma non si può estendere la propria efficacia a fatti non citati nel verbale che attengono all’ an della responsabilità invocata. Inoltre, contrariamente a quanto riferito dal ricorrente, il contenuto del verbale non è stato affatto negletto dal giudice del merito ma è stato, anzi, valorizzato nella parte in cui il giudice ha da esso desunto la presenza di un “trauma cranico minore” e di un “ematoma escoriato regione zigomatica destra” al fine di ritenere inattendibili le testimonianze acquisite agli atti che avevano, invece, riferito di un sanguinamento al volto.

La sentenza

Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza n. 31289 del 24 ottobre 2022

… omissis…

MOTIVI DELLA DECISIONE

che:

con il primo motivo di ricorso, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art.360 c.p.c., comma 1 e all’art. 111 Cost., comma 6, il ricorrente sostiene che il ragionamento seguito dal Tribunale sarebbe implausibile nelle conclusioni e che il giudice di secondo grado avrebbe omesso di valutare fatti decisivi per il giudizio, quali le condizioni di dissesto della strada teatro del sinistro, la cui precarietà era stata documentata dalla produzione di materiale fotografico, la corrispondenza tra la data riportata sul referto medico rilasciato dal Pronto Soccorso ed il giorno in cui ebbe a verificarsi l’incidente, il sanguinamento dal volto dell’A.A.;

il motivo è infondato perché l’apparato motivazionale della impugnata pronunciata risponde a parametri logici e lineari avendo il Tribunale accertato la mancata prova del sinistro, escludendo in radice la responsabilità invocata in punto di an;

la pronuncia ha ritenuto inverosimili le seguenti circostanze: che il conducente di un’autovettura uscita di strada che veda il proprio figlio sanguinare dal volto, rifiuti di chiamare il 118 per il soccorso medico o le autorità competenti per i necessari rilievi; che un soccorritore che non ha alcun rapporto di parentela con le persone coinvolte in un sinistro stradale e non dichiara di conoscerli comunque da prima, identifichi con assoluta precisione due su tre occupanti dell’autovettura e non ricordi in nessun modo il nominativo del terzo; che entrambi i testimoni riferiscano che l’appellato sanguinava dal volto, quando il referto di pronto soccorso in atti parla di “trauma cranico minore” e di “ematoma escoriato regione zigomatica dx”, senza che compaia alcun cenno ad una ferita aperta e sanguinante;

la motivazione indica dunque con precisione le ragioni per le quali il Tribunale ha ritenuto di escludere che si sia fornita in giudizio la prova dell’an del sinistro, circostanze rispetto alle quali gli elementi menzionati dal ricorrente non corrispondono a fatti storici pretermessi ma ad elementi di prova che il giudice di merito, valutando le risultanze istruttorie, non ha ritenuto di valorizzare. Peraltro costituisce consolidato principio quello secondo cui “In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E’, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice” (Cass., 2, n. 21187 del 2019); a quanto precede va aggiunto che il motivo tende ad una rivalutazione del merito non consentita in questa sede;

con il secondo motivo di ricorso, nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 116 c.p.c., erronea valutazione di una risultanza probatoria secondo il prudente apprezzamento del giudice e non come prova legale, il ricorrente lamenta che il giudice del gravame non abbia attribuito al verbale del Pronto Soccorso di Polla il valore di prova legale ed abbia sconfessato arbitrariamente la valenza legale del referto dando una propria interpretazione dei fatti;

il motivo, in disparte i profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza della censura, è palesemente infondato;

premesso che il verbale di pronto soccorso fa fede della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni dal medesimo rese ma non può estendere la propria efficacia a fatti, in base alla prospettazione del ricorrente, non citati nel verbale che attengono all’an della responsabilità invocata, occorre rilevare che, contrariamente a quanto riferito dal ricorrente, il contenuto del verbale non è stato affatto negletto dal giudice del merito ma è stato, anzi, valorizzato nella parte in cui il giudice ha da esso desunto la presenza di un “trauma cranico minore” e di un “ematoma escoriato regione zigomatica dx” al fine di ritenere inattendibili le testimonianze acquisite agli atti che avevano, invece, riferito di un sanguinamento al volto;

conclusivamente il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo;

si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso


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