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Diritto Domenico Carola NOTIZIE

LE NORME ANTI RAVE, Domenico Carola

Gli effetti introdotto dal decreto legge 162/2022

di Domenico Carola

Abstract: Le prime azioni del nuovo Governo sono state mediaticamente molto improntate a comunicare la risolutezza politica del nuovo esecutivo, in questo contributo si vuole riflettere sulla reale efficacia giuridica delle norme c.d. “anti Rave party” contenute nel decreto legge, 31 ottobre 2022, n. 162, rubricato “Misure urgenti…… e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”.

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Il nuovo Governo è intervenuto legislativamente in diversi ambiti penali, e, in particolare, introducendo un apposito reato volto in sostanza a contrastare il fenomeno del c.d. rave party, introducendo nuove norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali con il decreto legge, 31 ottobre 2022, n. 162, rubricato “Misure urgenti…… e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”.

L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 162/2022 dispone che dopo l’articolo 434 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 434-bis (Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica). – L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica. Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita. E’ sempre ordinata la confisca ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione.».

Questa norma incriminatrice definisce innanzitutto l’oggetto del suo intervento, ossia l’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica, definendola quale invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica.

Ciò posto, è previsto che sia punito, con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, chiunque organizza o promuove tale invasione mentre è contemplata una diminuente di pena per chi partecipa essendo previsto che per il solo fatto di partecipare all’invasione. Essendo unicamente stabilito che la pena è diminuita, e quindi sino ad un terzo, va da sé come si tratti di una attenuante a effetto comune.

Pur tuttavia, è ordinata la confisca ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione.

Ciò posto, a sua volta il comma secondo statuisce che all’articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera i-ter), è aggiunta la seguente: «i-quater) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 434-bis del codice penale.». Pertanto, le misure di prevenzione personali applicate all’autorità giudiziaria possono essere comminate pure ai soggetti indiziati del delitto appena esaminato.

Sarà da vedere la reale efficacia e applicabilità di queste norme che già hanno sollevato numerose polemiche non solo da parte dell’opposizione politica ma anche dagli operatori del diritto. C’è quindi da aspettarsi, senza togliere valore alle finalità che giustamente vuole conseguire questa norma, che in sede di conversione in legge, la riflessione serena sul piano giuridico porti a superare i timori e i rilievi esplicitati.

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