Investigazioni private e impatti sul processo, il punto della Cassazione

Abstract: La Corte di Cassazione, con la Sentenza 12941 del 9 aprile scorso, precisa, in un solco già costituzionalmente orientato, che l’investigazione privata è un diritto sostanzialmente generale, e quindi come tale riconosciuto, ma la sua utilità, ai fini della promozione di un giudizio di revisione deve sottostare a prassi oramai consolidate e alla pragmatica giuridica.
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Uno sguardo al contesto…
Gli Ermellini, della Quinta Sezione della Suprema Corte, hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato all’ergastolo che richiedeva nuovi esperimenti giudiziali, sotto l’ombrello dell’incidente probatorio.
Si precisa che il caso esaminato ha alla base un omicidio, risalente al 2004, con condanna del 2008.
Prescindendo dalla forma, chiaramente corretta, con cui la difesa ha adito alla Corte, intervenendo inizialmente sul Giudice dell’Esecuzione, considerando che Ella è l’Autorità a cui richiedere le autorizzazioni del caso per nuovi atti d’indagine, viene a mancare quella pragmatica giuridica già richiamata: l’interesse concreto.
In particolare, i temi proposti quali oggetto d’indagine sono stati già affrontati in precedenza, riferendosi – in particolare – ai tempi di spostamento, presuntivi, dell’imputato, e circa l’udibilità dei colpi di arma da fuoco a una certa distanza o comunque a parità di contesto.
Il punto della Cassazione: ok alle indagini, ma che apportino una novità
Elemento dirimente del contendere, secondo la Cassazione, è la natura delle indagini portate avanti e le soluzioni che queste potrebbero apportare in un futuro, nuovo, processo.
Il cuore della decisione è quindi la mancata ammissibilità della nuova istanza perché gli elementi richiamati sono già stati affrontati in ben due richieste precedenti, senza trovarvi novità di sorta (Cass. Sez.5, n.1519 del 23/11/2020 dep.2021; n.46498 del 22/09/2023).
La sentenza in parola, in buona sostanza, funge da ideale ammonimento: l’incidente probatorio non può essere considerato un grimaldello volto a far entrate elementi di prova che, essendo già stati valutati, nulla cambiano in termini di “novità” e “decisività”.
La Suprema Corte, quindi, si ritrova a dover cassare negativamente quanto propostogli, sia per il venir meno di rigore metodologico, nella considerazione dell’azione legale mossa, che per consumazione dell’iniziale potere ispettivo.

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