Limiti della punibilità e rilevanza dell’occasionalità della condotta

Abstract: Il contributo analizza il regime giuridico del trasporto di rifiuti – nel caso di specie mobili in disuso – in assenza di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con particolare attenzione agli elementi che possono escludere la rilevanza penale della condotta. Muovendo dall’articolato normativo del d.lgs. 152/2006 e dalla più recente elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione, l’analisi evidenzia come la nozione di “attività” di gestione dei rifiuti implichi un minimo di organizzazione e abitualità, risultando pertanto incompatibile con condotte caratterizzate da assoluta occasionalità. Il lavoro si sofferma, infine, sui criteri sintomatici elaborati dalla giurisprudenza per distinguere le ipotesi penalmente rilevanti da quelle prive di tipicità.
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Riferimenti normativi
L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nella formulazione vigente dell’articolo 212 del d.lgs. n. 152/2006, costituisce il requisito essenziale per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti (pericolosi e no), di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
Sono esonerati dall’obbligo dell’iscrizione, le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236 del citato decreto, limitatamente all’attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti.
Dettagliatamente, si tratta dei seguenti soggetti:
- i produttori che organizzano autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;
- i consorzi;
- il consorzio nazionale imballaggi;
- il consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
- il consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene;
- il consorzio nazionale per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;
- il consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.
Sono, altresì, esclusi dall’obbligo di iscrizione all’Albo, per effetto dell’articolo 212, comma 19 bis, d.lgs. n. 152/2006, gli imprenditori agricoli, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti, effettuato all’interno del territorio provinciale o regionale dell’impresa dove ha sede l’impresa ai fini del conferimento degli stessi nell’ambito del criterio organizzato di raccolta.
Per le aziende speciali, i Consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al d.lgs. n. 267/2000, l’iscrizione all’Albo è effettuata mediante apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla Sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani nei medesimi comuni.
I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi, in quantità non eccedente i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alla procedura ordinaria di iscrizione (potranno quindi seguire le procedure cd. semplificate), a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
In pratica, detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un’apposita Sezione dell’Albo, in base alla presentazione di una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni.
L’autorizzazione al trasporto ha natura personale, fondandosi sulla idoneità del soggetto richiedente e sulla sua iscrizione al relativo Albo, cosicché l’attività autorizzata non è delegabile a terzi privi di autorizzazione.
Alla luce del sopra enunciato principio di diritto, l’esercizio dell’attività di trasporto implica in ogni caso, per chi la effettua, la sua iscrizione all’Albo, soggetta alla preventiva verifica della sussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dell’attività.
Ai fini della configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti, è sufficiente anche una sola condotta. Difatti, detto reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica.
L’occasionalità della condotta esclude l’illecita gestione di rifiuti
Se è vero che è sufficiente, stante la natura di illecito istantaneo della contravvenzione di cui all’articolo 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma a consentirne il perfezionamento, occorre ciò nondimeno che si tratti di un’attività di gestione di rifiuti, dalla quale è avulsa l’assoluta occasionalità.
In tal senso, risulta essersi già pronunciata la Corte di cassazione, affermando che ai fini della configurabilità del reato in contestazione, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (Sez. III, 7 gennaio 2016, n. 5716).
Nel puntualizzare la natura di reato comune dell’illecito in esame, come si ricava dalla locuzione “chiunque” utilizzata, a differenza della fattispecie contemplata dal secondo comma dell’art. 256, dal legislatore, il cui autore può indifferentemente essere tanto un imprenditore quanto un privato cittadino, si è condivisibilnnente affermato che quel che rileva è l’attività effettivamente svolta, che, ove rientrante tra quelle indicate dalla norma quand’anche posta in essere di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa, integra, al di fuori dell’ipotesi di assoluta occasionalità, la tipicità del reato di gestione abusiva quando sia svolta in assenza del prescritto titolo abilitativo.
Del resto, la rilevanza della “assoluta occasionalità”, ai fini dell’esclusione della tipicità, deriva non già da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dallo stesso tenore della fattispecie penale, che, punendo la “attività” di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d’azione su un complesso di azioni, che, pur non dovendo ricorrere congiuntamente, devono comunque essere indici di un minimum di organizzazione che ne lasci concretamente desumere la loro reiterazione così da escludere dall’orbita della rilevanza penale la condotta assolutamente estemporanea (in tal senso, cfr. Corte di Cassazione, Sez. III, 11 febbraio 2016, n. 8193; Sez. III, 17 gennaio 2012, n. 5031, secondo cui “con il termine “attività” deve intendersi ogni condotta che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità).
Occorrendo pertanto un accertamento specifico sulla base delle concrete caratteristiche e modalità della condotta, sono stati ritenuti dall’elaborazione giurisprudenziale, indici sintomatici dell’abusiva gestione la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Corte di Cassazione, Sez. III, 4 luglio 2017, n. 36819).
Conclusioni
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, Sez. III, 8 giugno 2023, n. 24676, la sentenza impugnata si limitava a rilevare la presenza di rifiuti, costituiti da mobilio in disuso appartenente al genere “camera per ragazzi”, senza indicare, a fronte di un unico episodio ed in presenza di rifiuti di natura omogenea, alcun elemento, all’infuori del mezzo di trasporto utilizzato, dal quale desumere una sia pur rudimentale organizzazione o quanto meno l’abitualità sottese ad un’attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
Non veniva, infatti, chiarita la quantità dei mobili trasportati e smaltiti in prossimità della foce di un torrente (non risultando neppure che si trattasse di una pluralità di arredi e non dei componenti di un’unica camera per ragazzi), né la tipologia dell’attività espletata dall’impresa, di cui l’imputato figurava quale dipendente, né, a monte, che la condotta in contestazione fosse collegata all’attività lavorativa del prevenuto.
In definitiva, la circostanza che i rifiuti in questione fossero stati da costui trasportati a bordo di un autocarro e dunque di un mezzo idoneo al trasporto di ingenti quantitativi di merci, dai giudici della Suprema Corte non è stato ritenuto sufficiente ad escludere l’occasionalità della condotta (ricorrendo la quale non può ritenersi perfezionato il reato di illecita gestione di rifiuti di cui all’articolo 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006), trattandosi di un veicolo cui, chiunque possieda un titolo abilitante alla sua guida, può fare occasionalmente ricorso.

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