Ii chiarimenti del Ministero dell’Interno sull’applicabilità dell’art. 213, comma 4, C.d.S. ai reati ambientali ex art. 255 d.lgs. 152/2006

Abstract: Il contributo analizza i chiarimenti forniti dal Ministero dell’Interno a seguito della richiesta del Comando di Polizia Metropolitana di Bari, in ordine all’applicabilità dell’art. 213, comma 4, del Codice della strada ai casi di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti disciplinati dall’art. 255 del d.lgs. 152/2006. L’indagine si concentra sul rapporto tra sequestro amministrativo, confisca amministrativa obbligatoria e sequestro probatorio, ricostruendo il nesso di strumentalità tra veicolo e condotta criminosa e la necessaria natura dolosa del reato. Viene inoltre esaminata la differente disciplina applicabile ai privati e ai titolari di impresa, con particolare riferimento all’art. 259 del Testo Unico Ambientale. L’analisi evidenzia la progressiva integrazione tra diritto della circolazione stradale e diritto penale ambientale, ponendo al centro il bilanciamento tra esigenze di tutela dell’ambiente, garanzie procedurali e funzione preventiva delle misure ablative.
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Il quesito del Comando di Polizia Metropolitana di Bari e la cornice normativa
Il Comando di Polizia Metropolitana di Bari ha sottoposto alla Prefettura un quesito concernente la possibilità di procedere al sequestro amministrativo del veicolo, ai sensi dell’art. 213, comma 4, del Codice della strada¹, nei casi in cui il mezzo sia stato utilizzato per la commissione del reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti ex art. 255 d.lgs. 152/2006².
Il nodo interpretativo riguarda il rapporto di strumentalità tra veicolo e condotta criminosa e la possibilità di disporre il sequestro amministrativo finalizzato alla successiva confisca amministrativa obbligatoria, anche quando il reato non sia previsto dal Codice della strada ma da altra normativa penale.
L’art. 213, comma 4, C.d.S. stabilisce infatti che «è sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato diverso da quelli previsti nel presente codice». La disposizione introduce una misura ablativa automatica subordinata alla sussistenza del nesso funzionale tra mezzo e reato.
La circolare del Ministero dell’Interno del 21 gennaio 2019
La circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019 ha precisato che il termine «adoperato per commettere» implica un rapporto di strumentalità consapevole e intenzionale, circoscrivendo l’applicazione della confisca ai soli reati dolosi.
La misura, pur qualificandosi come amministrativa, consegue alla sentenza di condanna dell’Autorità giudiziaria e presuppone l’adozione del sequestro amministrativo in via cautelare. È inoltre ammessa la congiunta applicazione del sequestro probatorio ex art. 355 c.p.p.³, non in alternativa ma in cumulo funzionale.
Il riscontro del Ministero dell’Interno (nota prot. 1340/2024)
Con nota del 20 settembre 2024, il Ministero dell’Interno ha confermato che l’art. 213, comma 4, C.d.S. impone agli organi accertatori di disporre il sequestro amministrativo del veicolo ai fini della successiva confisca, qualora il mezzo sia stato utilizzato per la commissione di un reato non previsto dal Codice della strada.
È stato inoltre richiamato l’art. 224-ter C.d.S.⁴, in base al quale le Prefetture sono tenute all’anticipazione delle spese di custodia sostenute dalla depositeria dopo il passaggio in giudicato della decisione penale.
Tali chiarimenti, sebbene antecedenti al decreto-legge n. 116/2025 (cd. “Terra dei fuochi”), conservano piena validità sistematica anche nel vigente quadro normativo.
Applicabilità dell’art. 213, comma 4, C.d.S. agli abbandoni di rifiuti
De iure condito, il sequestro amministrativo e la successiva confisca del veicolo devono ritenersi pienamente applicabili agli abbandoni e ai depositi incontrollati posti in essere da un cittadino privato, oggi sanzionati penalmente dagli artt. 255, comma 1, e 255-ter, comma 1, d.lgs. 152/2006.
La condotta di abbandono, qualora realizzata mediante utilizzo consapevole del veicolo quale mezzo di trasporto dei rifiuti, integra il requisito della strumentalità richiesto dalla norma stradale.
Diversa è la disciplina applicabile ai titolari di impresa o responsabili di enti, per i quali trovano applicazione gli artt. 255, comma 1.1, 256 e 259 d.lgs. 152/2006. In particolare, l’art. 259, comma 2⁵, prevede la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto in caso di condanna o patteggiamento per traffico illecito o trasporto illecito di rifiuti.
Si determina così una duplice possibile fonte ablativa:
– confisca amministrativa ex art. 213 C.d.S.;
– confisca penale ambientale ex art. 259 TUA.
Profili sistematici e bilanciamento delle garanzie
L’integrazione tra disciplina stradale e normativa ambientale evidenzia una crescente valorizzazione della funzione preventiva e dissuasiva delle misure ablative, soprattutto nei fenomeni di microcriminalità ambientale.
Tuttavia, la natura amministrativa della confisca ex art. 213 C.d.S., pur accessoria alla condanna penale, impone un rigoroso rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e colpevolezza, in conformità all’art. 25 Cost. e all’art. 7 CEDU⁶.
La necessità del dolo quale presupposto applicativo costituisce un limite fondamentale per evitare un uso eccessivamente estensivo della misura.
Conclusioni
I chiarimenti ministeriali confermano la piena applicabilità dell’art. 213, comma 4, C.d.S. ai reati ambientali di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, purché ricorra un effettivo nesso di strumentalità dolosa tra veicolo e condotta.
La disciplina si inserisce in una più ampia strategia di contrasto agli illeciti ambientali attraverso strumenti di natura ablativa, rafforzando l’efficacia preventiva dell’ordinamento.
Resta centrale il corretto coordinamento tra sequestro amministrativo, sequestro probatorio e confisca ambientale ex art. 259 TUA, al fine di garantire coerenza sistemica e tutela delle garanzie fondamentali.
NOTE
- art. 213, comma 4, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
- art. 255 e 255-ter, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale).
- art. 355 c.p.p. (Convalida del sequestro probatorio).
- art. 224-ter, d.lgs. 285/1992.
- art. 259, comma 2, d.lgs. 152/2006.
-
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art. 7.

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