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A COSA SERVONO GLI ISPETTORI AMBIENTALI CON LA NUOVA NORMATIVA, Massimiliano Mancini

Controllori dei cassonetti e censori di chi getta cicche di sigarette o fazzolettini

Massimiliano Mancini

Abstract: Il ruolo degli ispettori ambientali, figure diffuse tra enti locali e gestori dei rifiuti ma prive di una disciplina statale organica. Le Regioni, grazie alla competenza in materia di polizia amministrativa locale (art. 117 Cost.), ne hanno regolato l’istituzione limitandone i poteri che restano tuttavia confinate solo all’accertamento di violazioni amministrative minori. Dopo la Legge 147/2025, che ha reso penali gran parte delle infrazioni ambientali, gli ispettori possono sanzionare solo violazioni amministrative residuali (errato conferimento di RSU o abbandono di rifiuti di piccole dimensioni e prodotti da fumo). Rimangono quindi figure di supporto e sensibilizzazione, complementari ma non sostitutive della Polizia Locale e delle forze di sicurezza.

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IL RUOLO DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI

Da tempo si è diffusa tra gli enti locali e anche tra i gestori ambientali, aziende municipalizzate e anche imprese private appaltatrici del servizio, la tendenza a istituire personale di vigilanza privato, composto di volontari o dipendenti, per essere impiegati come agenti accertatori delle violazioni amministrative in materia di rifiuti, ad esempio come nel caso di:

  • ATO Toscana Sud, ispettori SEI TOSCANA, Servizi ecologici integrati Toscana s.r.l. Siena;
  • Comune di Pescara e limitrofi, AMBIENTE s.p.a.Spoltore (PE);
  • Comune di Roma, ispettori AMA s.p.a.Roma;
  • Comune di Verona, AMIA VERONA s.p.a. Verona;
  • Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), attive su varie aree nazionali.

Il modello di riferimento, spesso assunto in modo implicito o consapevole, è quello degli ausiliari del traffico, introdotti con la cosiddetta legge Bassanini bis (L. n. 127 del 1997). Non è raro che anche fonti autorevoli individuino proprio in tale figura il prototipo dei “nuovi controllori amministrativi”, tra cui si colloca l’ispettore ambientale.

Lo Stato non ha mai voluto disciplinare questa figura -anche nella nuova normativa di cui alla l. 147/2025- anzi ha sempre sollevato dubbi “…che l’istituzione della figura di Ispettore ambientale non trova fondamento nella specifica disciplina dettata in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006, né in altra normativa statale.” (Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, 26/11/2013).

Tuttavia, se si vuole svolgere una funzione che non sia limitata a quella di sensibilizzazione della cittadinanza, educazione ambientale dei cittadini e anche nelle scuole, collaborazione con le forze di polizia locale e nazionale, ossia se si deve riconoscere un potere di accertamento delle violazioni in materia ambientale per il principio di legalità serve inderogabilmente una legge (art. 23 Cost.[1], art. 1 l. 689/1981[2]).

IL QUADRO NORMATIVO

Le regioni, in virtù della propria competenza in materia di polizia amministrativa locale (art. 117 c. 2 lett. h Cost.[3]), in molti casi hanno adottato leggi che istituzionalizzano e disciplinano la figura dell’ispettore ambientale, come hanno fatto:

  • Regione Sicilia – L.R. 9/2010, art. 191, che riconosce agli enti locali la possibilità di istituire figure di vigilanza ambientale;
  • Regione Campania – L.R. 20/2013, che prevede la cooperazione tra Comuni e ARPAC per la formazione di ispettori ambientali comunali;
  • Regione Toscana – L.R. 25/1998 e 61/2019, che disciplina le attività di vigilanza ambientale e delega alle Province e ai Comuni poteri di controllo sui rifiuti;
  • Regione Lazio – L.R. 40/1998, che stabilisce compiti di vigilanza e controllo ambientale delegabili ai Comuni.

Anche i comuni, ritenendosi competenti su questa materia, in virtù delle leggi regionali sopraindicate e anche interpretando in maniera estensiva la competenza a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani (art. 198 c. 2 TUA[4]) hanno adottato specifici regolamenti specifici per istituire e disciplinare la figura dell’ispettore ambientale, come nel caso ad esempio:

  • Comune di Bologna (Del. C.C. n. 25/2016) – Istituzione del Corpo di Ispettori Ambientali Volontari.
  • Comune di Roma Capitale (Del. A.C. n. 15/2019) – Regolamento per gli Ispettori Ambientali AMA.
  • Comune di Napoli (Del. G.C. n. 383/2018) – Ispettori ambientali per il controllo sul corretto conferimento dei rifiuti;
  • Comune di Milano (Del. C.C. n. 34/2021) – Ispettori Ambientali Municipali con poteri di accertamento e verbalizzazione.

Tuttavia la competenza legislativa delle Regioni in ordine alla polizia amministrativa locale è una competenza residuale, ossia competenza esclusiva regionale, e con il limite assoluto della competenza statale in tema di ordine pubblico e sicurezza pubblica (Corte Costituzionale sentenza 167/2020). Quindi agli ispettori ambientali si può riconoscere la sola qualifica di addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento (art. 13 l. 689/1981[5]) nell’ambito territoriale della norma che gli attribuisce la qualifica (Regione, Comune).

L’UTILIZZABILITÀ NEL NUOVO QUADRO NORMATIVO AMBIENTALE

Si era già detto che gli ispettori ambientali, anche nella previgente normativa, hanno funzioni marginali che spesso possono essere abusate e divenire illegittime, come nel caso in cui accertano l’abbandono di rifiuti, ricorrendo a fantasiose definizioni -come ad esempio il “mancato conferimento”- per ricondurrela fattispecie nell’alveo delle competenze dei regolamenti comunali piuttosto che nella competenza esclusiva della normativa statale che anche prima delle recenti riforme al Testo Unico Ambientale disciplinava specificatamente gli abbandoni e i depositi irregolari di rifiuti.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25905 del 25 settembre 2024 della II sezione civile ha cambiato completamente il precedente orientamento che aveva espresso con l’ordinanza n. 29427 del 24 ottobre 2023, riconoscendo la potestà sanzionatoria dei comuni sul tema dei rifiuti, in particolare sulla possibilità di sanzionare amministrativamente l’errato conferimento di rifiuti nei mastelli della raccolta differenziata.

Tuttavia la riforma panpenalistica della normativa ambientale che dal 9 ottobre 2025, con l’entrata in vigore della legge n. 147 del 3 ottobre 2025, ha reso reato quasi tutte le violazioni in materia ambientale e specificatamente quelle relative ai depositi e agli abbandoni di rifiuti riducendo ulteriormente i casi di violazioni ambientali sanzionate con la sola violazione amministrativa a ipotesi residuali e marginali che in molti casi richiedono la qualifica di polizia stradale (art. 15 c. 1 lett. f-bis[3] della quale difettano gli ispettori ambientali così come delle qualifiche di polizia giudiziaria (art. 57 c.p.p.) e che non gli possono essere attribuite in alcun modo se non con legge dello Stato stante la competenza esclusiva (per la polizia giudiziaria art. 117 c. 2 lett. l Cost.[6]; per la polizia stradale art. 117 c. 2 lett. h Cost.[3] e Corte Cost. sent. 428/2004).

QUALI VIOLAZIONI RESIDUALI POSSONO ACCERTARE GLI ISPETTORI AMBIENTALI

Quindi nel vigente ordinamento giuridico gli ispettori ambientali possono accertare ben poche violazioni amministrative e precisamente:

  • abbandono di rifiuti costituiti esclusivamente da prodotti da fumo (art. 232-bis TUA[7]), quali mozziconi di sigarette e sigari, o rifiuti di piccolissime dimensioni (art. 232-ter TUA[8]), come scontrini, fazzolettini e cicche di gomme da masticare solo solo se abbandonati fuori dall’ambito stradale (art. 255 c.1-bis TUA[9]) altrimenti è richiesta la qualifica di polizia stradale.

  • conferimento dei rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade nelle aree dove non è istittuita la raccolta porta a porta (art. 255 c.1.2 TUA[10]);

  • errato conferimento dei rifiuti urbani in violazione dei regolamenti comunali, senza alcuna altra possibilità di estensione a fantasiose ipotesi di mancato conferimento laddove i rifiuti siano abbandonati/conferiti,depositati al di fuori delle aree o dei contenitori di raccolta per la prevalenza delle fattispecie penali (art. 255, 255-bis, 255-ter TUA).

CONCLUSIONI

Gli ispettori ambientali possono svolgere un ruolo di tutela per i gestori dei rifiuti solidi urbani, pubblici o privati che siano, ma non possono sostituire, oggi ancor di meno, il ruolo e le funzioni di vigilanza e sicurezza che spettano esclusivamente alle forze di polizia e in particolare alla Polizia Locale.


NOTE:

[1] Costituzione art. 23 «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.»

[2] L. 689/1981 “Modifiche al sistema penale”, art. 1 (Principio di legalità) «1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione »

[3] Costituzione art. 117 «2. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: […omissis…] h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; […omissis…]»

[4] D. lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, art. 198 (competenze dei comuni) «2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d’ambito adottati ai sensi dell’articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare: a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 184, comma 2, lettera f); e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;»

[5] L. 689/1981 art. 13 (Atti di accertamento) «1. Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.»

[6] Costituzione art. 117 «2. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: […omissis…] l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;  […omissis…] s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.»

[7] D. lgs. 152/2006, art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo) «3. È vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.»

[8] D. lgs. 152/2006, Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) «1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.»

[9] D. lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale, art. 255 (Abbandono di rifiuti non pericolosi) «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»

[10] D. lgs. 152/2006, art. 255 «1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell’articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»


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