Certificazione CE, DPIA, validità probatoria, rischi e responsabilità nell’uso delle fototrappole da parte delle amministrazioni pubbliche

Abstract: L’impiego delle fototrappole da parte delle polizie locali e delle amministrazioni pubbliche per il contrasto all’abbandono incontrollato dei rifiuti è in costante crescita. Tuttavia, alla diffusione di questi strumenti non sempre corrisponde un’adeguata attenzione ai requisiti tecnici e giuridici necessari per un utilizzo legittimo. In particolare, la presenza della marcatura CE sull’intero sistema di fototrappola – e non sul solo dispositivo di ripresa – rappresenta un presupposto essenziale di legalità, al pari del rispetto delle norme europee in materia di protezione dei dati personali. In molti casi sono impiegate fototrappole artigianali o assemblate in piccola produzione senza una completa procedura di conformità e l’impiego, esponendo l’amministrazione e la farza di polizia a dover sequestrare e sanzionale il produttore ma anche essi stessi che le impiegano.
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Introduzione
Negli ultimi anni l’utilizzo delle fototrappole da parte delle polizie locali e delle amministrazioni pubbliche si è notevolmente diffuso, soprattutto per il contrasto degli abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti, anche alla luce della nuova disciplina ambientale che ne favorisce l’impiego.
In ongi caso le norme nazionali non possono derogare, per nessuna finalità e in nessun caso, alle norme europee sulla protezione dei dati, anche in caso di impiego per finalità di prevenzione e accertamento dei reati (art. 1 d. lgs. 51/2018), è sempre obbligatoria svolgere una valutazione d’impatto-DPIA prima di impiegarle e inoltre deve essere aggiornata almeno annualmente poiché non può essere valida sempre la DPIA.
Alla diffusione delle fototrappole non sempre è corrisposto un adeguato controllo sulla legittimità tecnica e giuridica degli strumenti impiegati, in particolare sul fatto che esse possano escludere il rischio di data breach e quindi che non registrino i dai localmente, anch se in maniera criptata, ma che trasmettano le immagini su un server conforme alle normative AGID e soprattutto sul fatto che questi strmenti siano omologati e quindi muniti di certificazione CE, che è richiesta per tutti gli strumenti in commercio e impiegati nella Comunità Europea.
Il tema assume una rilevanza centrale soprattutto nei casi in cui vengano utilizzate fototrappole artigianali o assemblate in piccole quantità, spesso prive dei requisiti normativi necessari per poter essere legittimamente impiegate da soggetti pubblici.
Il significato dell’omologazione e marcatura CE
La marcatura CE non è un mero adempimento formale né un semplice simbolo grafico applicabile a discrezione del produttore. Essa rappresenta una dichiarazione di conformità del prodotto alle direttive europee applicabili in materia di:
- sicurezza elettrica;
- compatibilità elettromagnetica;
- tutela della salute;
- affidabilità del funzionamento;
- sicurezza per l’utente e per i terzi.
In generale tutti i prodotti commercializzati nei paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) ovvero i 27 paesi membri della UE e i paesi dell’area EFTA (Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera), anche se prodotti in paesi terzi. In particolare sono considerati abusivi e quindi devono essere sequestrati applicando sanzioni ai fornitori e agli utilizzatori:
- apparecchi elettrici funzionanti in bassa tensione;
- apparecchi elettrici e elettronici;
- strumenti di misura;
- dispositivi che utilizzano onde radio;
In tutti questi casi rientrano tutti i sistemi di videosorveglianza, fototrappole, sistemi di ripresa audiovisiva in genere.
La marcatura CE deve riferirsi all’intero prodotto immesso sul mercato o utilizzato, non a una sua singola componente.
L’errore ricorrente: il solo strumento di ripresa
Uno degli errori più frequenti riscontrabili nella prassi amministrativa consiste nel ritenere sufficiente l’omologazione CE del solo dispositivo di ripresa (fotocamera o videocamera), trascurando il fatto che la fototrappola costituisce un sistema complesso.
Una fototrappola, infatti, non è composta esclusivamente dalla camera, ma include:
- il contenitore (box o involucro);
- i circuiti di alimentazione e ricarica della batteria;
- l’elettronica di controllo;
- eventuali sensori di movimento;
- moduli di trasmissione dati;
- cablaggi e componentistica interna.
Ai fini della conformità CE, l’oggetto da valutare è l’insieme strutturale, non il singolo elemento. Ne consegue che la marcatura CE del solo strumento di ripresa non è sufficiente a rendere conforme l’intero apparato.
Fototrappole artigianali e produzioni limitate
Particolare criticità emerge nei casi di fototrappole artigianali realizzate da piccoli produttori assemblando telecamere industriali con valige o contenitori generici industriali o stampati in 3D con batterie di uso comune. In tali ipotesi, spesso:
- manca una reale procedura di valutazione della conformità;
- non esiste una dichiarazione CE riferita al prodotto finito;
- non sono individuabili il fabbricante responsabile e il fascicolo tecnico;
- il marchio CE è assente o impropriamente riferito a singole parti.
Questi strumenti, in assenza di una omologazione CE completa e documentata, devono considerarsi giuridicamente illegittimi per l’uso istituzionale.
Il dovere di verifica della polizia locale e delle amministrazioni
La polizia locale e le amministrazioni non possono limitarsi a un affidamento acritico sul fornitore o sul costruttore. Sussiste un preciso dovere di verifica preventiva, che comprende:
- l’accertamento della presenza del marchio CE sull’intera fototrappola;
- la verifica degli estremi di omologazione e della dichiarazione di conformità;
- il controllo che la marcatura si riferisca al sistema completo;
- la disponibilità della documentazione tecnica prevista dalla normativa.
L’inosservanza di tali verifiche può comportare:
- l’illegittimità dell’attività di accertamento;
- l’inutilizzabilità del materiale probatorio;
- responsabilità amministrative e contabili;
- profili di responsabilità penale in caso di lesioni di diritti fondamentali.
Conseguenze sull’attività sanzionatoria e probatoria
L’impiego di fototrappole prive di omologazione CE conforme espone gli atti adottati a censure giurisdizionali, con il rischio di:
- annullamento delle sanzioni;
- esclusione delle immagini come prova;
- violazione dei principi di legalità, proporzionalità e affidabilità tecnica.
In particolare, quando l’accertamento si fonda su strumenti tecnicamente non conformi, viene meno la certezza del dato raccolto, presupposto essenziale per qualsiasi procedimento amministrativo o penale.
Conclusioni
L’omologazione CE delle fototrappole non è un dettaglio secondario, ma un requisito essenziale di legittimità. La marcatura del solo dispositivo di ripresa non basta: l’intera struttura, comprensiva di contenitore, circuiti di ricarica, elettronica e ogni altra componente, deve essere conforme alle norme CE e corredata dai relativi estremi di omologazione.
Le amministrazioni e la polizia locale sono chiamate a un ruolo attivo e responsabile di verifica, pena l’invalidazione delle attività svolte e l’esposizione a rilevanti responsabilità. In uno Stato di diritto, la tecnologia utilizzata per il controllo e la repressione degli illeciti deve essere essa stessa legale, trasparente e verificabile.

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