Tra tipicità della condotta e determinatezza della norma i limiti applicativi dell’illecigto amministrativo introdotto dal comma 1.2 dell’art. 255 TUA

Abstract: La modifica dell’art. 255, comma 1.2, del d.lgs. 152/2006, introdotta in sede di conversione (L. 147/2025) del c.d. Decreto Terra dei Fuochi (D.L. 116/2025), ha tipizzato una nuova fattispecie sanzionatoria relativa all’abbandono di rifiuti “accanto” ai contenitori di raccolta. Tuttavia, la scelta legislativa di utilizzare un termine privo di definizione normativa solleva rilevanti criticità sotto il profilo della determinatezza della fattispecie, della tipicità dell’illecito amministrativo e della certezza del diritto. Il contributo analizza il significato giuridico del termine “accanto”, evidenziando i rischi interpretativi e applicativi, nonché le implicazioni sistemiche nel rapporto tra disciplina statale e regolazione locale.
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La nuova fattispecie del comma 1.2 dell’art. 255 TUA: una tipizzazione apparente
La riforma introdotta dal decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito con legge n. 147/2025, ha inserito nell’art. 255 del d.lgs. 152/2006 il comma 1.2[1], che sanziona chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento, abbandoni o depositi rifiuti urbani “accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade”.
La norma si presenta, almeno formalmente, come un tentativo di colmare un vuoto applicativo, tipizzando una condotta diffusissima nella prassi: il conferimento improprio in prossimità dei cassonetti. Tuttavia, la scelta lessicale del legislatore introduce un elemento di forte ambiguità: il termine “accanto” non è definito né delimitato. Ne deriva una tipizzazione solo apparente, che rischia di tradursi in una nuova area di indeterminatezza.
“Accanto” tra linguaggio comune e linguaggio giuridico
Nel linguaggio ordinario, “accanto” indica una prossimità generica, priva di confini spaziali precisi. Può significare “a fianco”, “nelle immediate vicinanze”, ma anche semplicemente “in prossimità”. Nel linguaggio giuridico, tuttavia, tale elasticità è problematica.
Il principio di legalità in materia sanzionatoria – applicabile anche agli illeciti amministrativi (art. 1 l. 689/1981[2]) – richiede che la condotta sia descritta in modo sufficientemente determinato e il termine “accanto” non consente di individuare una distanza minima o massima, un criterio oggettivo di delimitazione spaziale o un parametro uniforme di applicazione. La conseguenza è evidente: la qualificazione della condotta viene rimessa, di fatto, alla discrezionalità dell’organo accertatore.
Tipicità dell’illecito e rischio di interpretazioni estensive
La vaghezza del termine apre la strada a interpretazioni potenzialmente estensive, in contrasto con i principi fondamentali del sistema sanzionatorio.
Se “accanto” viene interpretato in senso ampio, si rischia di ricomprendere rifiuti collocati a distanza significativa dal contenitore, situazioni di abbandono non direttamente connesse al conferimento o condotte che dovrebbero essere ricondotte ad altre fattispecie, anche penali. Al contrario, un’interpretazione restrittiva potrebbe svuotare la norma di efficacia, limitandola a ipotesi marginali. Il problema non è solo applicativo, ma sistemico: la norma oscilla tra ineffettività e arbitrarietà.
Il rapporto con le disposizioni locali sul conferimento
La fattispecie del comma 1.2 richiama espressamente la violazione delle disposizioni locali sul conferimento ma, come già evidenziato in dottrina e giurisprudenza (ex pluris Cass., II sez. civile, 29427 del 24/10/2023), tali regolamenti non possono introdurre autonomi precetti sanzionatori in assenza di una chiara riserva di legge (Cost. art. 23[3]).
Il legislatore ha quindi tentato di “agganciare” la sanzione a una norma statale, ma ha lasciato irrisolto il problema della determinazione concreta della condotta. In assenza di una definizione normativa di “accanto”, il rischio è che i regolamenti locali diventino strumenti indiretti di definizione della fattispecie, che si realizzi una delega impropria della funzione normativa e che si produca una frammentazione applicativa sul territorio nazionale.
Profili probatori e attività di accertamento
La vaghezza del concetto incide direttamente anche sul piano probatorio poiché nell’accertamento dell’illecito, l’organo di controllo dovrà dimostrare non solo la riconducibilità del rifiuto al soggetto agente, ma anche la sua collocazione “accanto” al contenitore.
In assenza di parametri oggettivi, tale valutazione rischia di fondarsi su elementi fotografici, discrezionali e contestabili in sede giurisdizionale. La norma, quindi, non semplifica l’attività di controllo, ma introduce nuove aree di contenzioso.
Casi applicativi: quando è “accanto” e quando no
Sul piano operativo, la nozione di “accanto” impone un’interpretazione prudente e rigorosa, coerente con il principio di tipicità.
Possono essere ricondotte con maggiore sicurezza alla fattispecie le ipotesi in cui il rifiuto sia collocato in immediata contiguità fisica al contenitore, tale da configurare un conferimento improprio ma chiaramente riferibile al sistema di raccolta, sono invece più problematiche sono invece le situazioni in cui il rifiuto si trovi a distanza di alcuni metri, in aree limitrofe ma non immediatamente riconducibili al contenitore, oppure quando sia collocato in modo tale da non poter essere qualificato come conferimento improprio ma come vero e proprio abbandono autonomo e in tali ipotesi, l’applicazione del comma 1.2 appare forzata e rischia di violare il principio di legalità.
La responsabilità dell’agente accertatore tra illecito amministrativo e reato
La questione interpretativa assume una rilevanza ancora maggiore alla luce della clausola contenuta nell’art. 255, secondo cui le sanzioni amministrative si applicano in via residuale “salvo che il fatto costituisca reato”[1] quindi con l’esplicita previsione del principio di specialità a favore della norma penale.
Tale previsione impone all’agente accertatore una qualificazione giuridica preliminare della condotta, che non è neutra ma incide direttamente sul regime di responsabilità poiché laddove una condotta di abbandono venga erroneamente ricondotta alla fattispecie amministrativa del comma 1.2, presentando invece i presupposti del reato di cui all’art. 256 del d.lgs. 152/2006, si pone un problema di omessa notizia di reato ai sensi dell’art. 347 c.p.p.[4], con possibili conseguenze anche sotto il profilo penale e disciplinare per l’operatore. La vaghezza del concetto di “accanto” amplifica questo rischio: una lettura estensiva della norma amministrativa può tradursi in una indebita sottrazione di condotte all’ambito penale e in questo caso il principio di legalità opera non solo a tutela del destinatario della sanzione, ma anche come presidio per l’azione dell’amministrazione, imponendo una rigorosa distinzione tra illecito amministrativo e fattispecie penale.
La funzione simbolica della norma
La scelta del legislatore sembra rispondere più a una logica di intervento simbolico che a un’effettiva razionalizzazione del sistema. L’introduzione del comma 1.2 appare orientata a rafforzare la percezione di contrasto al degrado urbano, intercettare una condotta socialmente stigmatizzata e fornire uno strumento sanzionatorio immediatamente utilizzabile. Tuttavia, senza una chiara delimitazione della fattispecie, il rischio è quello di una norma forte sul piano comunicativo ma debole sul piano giuridico.
Conclusioni
Il concetto di “accanto” rappresenta il punto più fragile dell’intera disciplina introdotta dal comma 1.2 dell’art. 255 poiché evidenzia una tensione irrisolta tra l’esigenza di contrastare fenomeni diffusi di abbandono dei rifiuti e la necessità di rispettare i principi di legalità, tipicità e determinatezza.
In assenza di un intervento chiarificatore, la norma rischia di generare applicazioni disomogenee e di esporre non solo i destinatari delle sanzioni, ma anche gli operatori pubblici a margini di responsabilità.
Il punto, tuttavia, è più profondo: quando il legislatore rinuncia alla precisione del linguaggio normativo, trasferisce sull’interprete un potere che non gli appartiene, trasformando l’attività di accertamento da esercizio di legalità a pratica discrezionale e in materia ambientale, dove l’efficacia repressiva è spesso invocata come priorità, il rischio è quello di sacrificare le garanzie sull’altare dell’urgenza, dimenticando che non esiste tutela dell’ambiente senza tutela del diritto.
NOTE:
[1] D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, art. 255 (Abbandono di rifiuti non pericolosi): «1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro.[…omissis…]»
[2] L. 24 novembre 1981, n. 68, “Modifiche al sistema penale”, art. 1 (Principio di legalità): «1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. 2. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.»
[3] Costituzione della Repubblica italiana, art. 23: «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.»
[4] Codice di procedura Penale, art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato) «1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.[…omissis…].»

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