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SINTESI DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL NUOVO DECRETO SICUREZZA (L. 54/2026), Massimiliano Mancini

Tra prevenzione, ordine pubblico, indagini in presenza di cause di giustificazione, funzionalità delle Forze di polizia e immigrazione

Massimiliano Mancini

Abstract: La legge 24 aprile 2026, n. 54, di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, interviene su un’area particolarmente sensibile dell’ordinamento: la sicurezza pubblica. Il provvedimento, entrato in vigore il 25 aprile 2026, consolida un impianto normativo orientato al rafforzamento degli strumenti di prevenzione, deterrenza e controllo, incidendo su armi e strumenti atti a offendere, violenza giovanile, sicurezza urbana, pubbliche manifestazioni, controlli stradali, tutela di specifiche categorie professionali, attività di indagine in presenza di cause di giustificazione, funzionalità delle Forze di polizia e disciplina dell’immigrazione. La riforma conferma una tendenza legislativa già visibile negli ultimi anni: l’anticipazione della soglia di intervento pubblico rispetto al fatto lesivo, con conseguente rafforzamento dei poteri amministrativi e di polizia. Tale scelta risponde a esigenze reali di sicurezza, ma impone una lettura rigorosa alla luce dei principi di legalità, proporzionalità, ragionevolezza e tutela dei diritti fondamentali.

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Introduzione

La legge 24 aprile 2026, n. 54, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2026, ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, immigrazione e protezione internazionale. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, cioè il 25 aprile 2026.

Il provvedimento si colloca in una stagione normativa caratterizzata dalla centralità politica e giuridica del tema della sicurezza. Non si tratta di un intervento settoriale, ma di una disciplina composita, che attraversa il diritto penale, il diritto processuale penale, il diritto amministrativo della sicurezza, l’ordinamento delle Forze di polizia, la sicurezza urbana, la disciplina delle manifestazioni pubbliche, la circolazione stradale e l’immigrazione.

Secondo il preambolo del decreto-legge, le finalità dichiarate sono quattro: potenziare prevenzione e contrasto dei reati in materia di armi, strumenti atti a offendere, violenza giovanile e ulteriori reati di particolare allarme sociale; rafforzare le iniziative in materia di sicurezza urbana, ordine pubblico e manifestazioni; introdurre disposizioni sull’attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione; migliorare la funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, anche in materia di vittime del dovere, terrorismo, criminalità organizzata, immigrazione e protezione internazionale.

La legge di conversione non si limita dunque a stabilizzare il decreto-legge, ma ne consolida l’impianto, inserendo ulteriori modificazioni nel corso dell’esame parlamentare. Secondo la ricostruzione tecnica pubblicata da PoliziaLocale.com, il testo, inizialmente composto da 33 articoli per 104 commi, dopo l’esame del Senato consta di 38 articoli e 115 commi.

La sicurezza come anticipazione della tutela

Il tratto più evidente della legge n. 54/2026 è il rafforzamento della dimensione preventiva della sicurezza pubblica. Il legislatore interviene non soltanto sulla repressione dei reati già commessi, ma soprattutto sulla fase precedente: porto di strumenti pericolosi, condotte preparatorie, contesti urbani a rischio, manifestazioni pubbliche, minori coinvolti in condotte violente, recidive e situazioni di pericolosità concreta.

Questa impostazione non è nuova. Essa prosegue una tendenza già emersa con il cosiddetto “decreto Caivano”, con le riforme in materia di sicurezza urbana e con l’estensione progressiva degli strumenti di prevenzione amministrativa. La novità è la sistematizzazione di più livelli di intervento: penale, amministrativo, preventivo, urbano, investigativo e organizzativo.

Il rischio, tuttavia, è che la sicurezza venga concepita non più soltanto come tutela dei beni giuridici fondamentali, ma come gestione anticipata di soggetti, luoghi e comportamenti ritenuti problematici. È qui che il bilanciamento diventa decisivo. Ogni rafforzamento dei poteri pubblici deve essere letto alla luce del principio di proporzionalità, perché la sicurezza democratica non coincide mai con l’espansione illimitata del controllo.

Armi, coltelli e responsabilità genitoriale

Uno dei primi ambiti toccati dalla riforma riguarda il contrasto al porto abusivo di armi e strumenti atti a offendere. Il provvedimento inasprisce le sanzioni per il porto di lame superiori a 8 centimetri e per strumenti dotati di lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a 5 centimetri, a un solo taglio e con punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o apribili con una sola mano. Alcuni strumenti, come coltelli a scatto o “a farfalla”, vengono assimilati alle armi senza licenza, con previsione di sanzioni accessorie.[1]

Il legislatore interviene anche sul fenomeno della circolazione di tali strumenti tra minori. Viene previsto un divieto di vendita o cessione ai minori di strumenti da punta o da taglio atti a offendere e viene introdotta una sanzione pecuniaria a carico di chi esercita la responsabilità genitoriale quando il minore commetta specifici reati in materia di porto abusivo di armi o strumenti atti a offendere. [2]

La ratio è comprensibile: contrastare l’aumento della violenza giovanile e la normalizzazione del possesso di lame nello spazio pubblico. Tuttavia, la previsione di responsabilità amministrative a carico dei genitori impone attenzione. La funzione educativa della famiglia non può trasformarsi automaticamente in responsabilità oggettiva. La sanzione è sostenibile solo se applicata in modo coerente con il principio di colpevolezza amministrativa e con un accertamento effettivo della condotta omissiva o negligente del soggetto obbligato.

Minori, ammonimento del questore e radicalizzazione della devianza

La legge interviene anche sull’istituto dell’ammonimento del questore nei confronti dei minori, già valorizzato dalla normativa emergenziale degli ultimi anni. Per i minori di età superiore a quattordici anni, in relazione a determinati reati come percosse, lesioni e minacce nei confronti di altro minore, viene introdotta una sanzione amministrativa a carico del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale ove il minore commetta ulteriori reati dopo l’ammonimento.[3] Per i minori tra dodici e quattordici anni, l’ambito dell’ammonimento viene ampliato a ulteriori fattispecie, tra cui uccisione e maltrattamento di animali, lesioni, rissa, violenza privata, minaccia aggravata, violazione di domicilio, furto e danneggiamento.[4]

Il dato giuridicamente più significativo è l’ulteriore amministrativizzazione della risposta alla devianza minorile. L’ammonimento diventa uno strumento di intervento precoce, non ancora penale in senso stretto, ma già incidente sulla sfera personale e familiare.

Anche qui il nodo è il bilanciamento. Da un lato, la prevenzione precoce può evitare l’ingresso del minore in circuiti criminali più strutturati. Dall’altro, un uso eccessivamente esteso dell’ammonimento rischia di trasformare condotte problematiche in segnali di pericolosità permanente, con effetti stigmatizzanti. La risposta più efficace non può essere solo interdittiva o sanzionatoria: deve essere anche educativa, sociale e territoriale.

Sicurezza urbana, DASPO e zone a vigilanza rafforzata

La legge n. 54/2026 rafforza gli strumenti di sicurezza urbana, ampliando l’ambito dell’ordine di allontanamento e del cosiddetto DASPO urbano, anche in relazione alle nuove “zone a vigilanza rafforzata” individuate dal prefetto. Il testo estende i poteri del questore, introduce nuove ipotesi di divieto di accesso e prevede discipline specifiche per soggetti recidivi o ritenuti pericolosi, anche con misure applicabili ai minori.[5]

Il cuore della questione è il rapporto tra sicurezza urbana e libertà di circolazione. La città contemporanea è sempre più amministrata attraverso mappe di rischio, aree sensibili, divieti selettivi e misure personali di allontanamento. Questa evoluzione può essere utile per proteggere luoghi vulnerabili, stazioni, piazze, aree commerciali, presidi sanitari, zone della movida e spazi pubblici degradati. Tuttavia, l’uso esteso di tali strumenti può produrre una sicurezza selettiva, fondata sull’allontanamento dei soggetti marginali più che sulla soluzione delle cause del degrado.

Per i Comuni e per la Polizia Locale, il provvedimento determina un incremento del ruolo operativo. La sicurezza urbana non è più soltanto ordine pubblico in senso statale, ma diventa amministrazione quotidiana dello spazio pubblico. Ciò richiede formazione, coordinamento con prefetture e questure, chiarezza nelle ordinanze, tracciabilità delle decisioni e controllo di proporzionalità.

Videosorveglianza, fondo sicurezza urbana e Polizia Locale

La legge prevede misure economiche e organizzative di interesse diretto per gli enti locali. In particolare, viene rifinanziata per 19 milioni di euro, anche per il 2026, l’installazione da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza; viene incrementato il Fondo per la sicurezza urbana; sono previsti incentivi per l’assunzione a tempo determinato di personale della Polizia Locale e per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario al medesimo personale.[6]

Si tratta di un passaggio importante. Il legislatore riconosce che la sicurezza urbana non può essere affidata soltanto alla previsione di nuovi divieti, ma richiede risorse. Tuttavia, anche la videosorveglianza deve essere governata con rigore. La presenza di telecamere non è mai neutra: incide sulla libertà di movimento, sulla riservatezza, sulla percezione dello spazio pubblico e sul trattamento dei dati personali.

Per questo motivo, i Comuni dovranno coniugare le nuove opportunità di finanziamento con gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679, dal Codice privacy e dalle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali. La sicurezza tecnologica senza governance giuridica rischia di produrre sistemi opachi, difficili da controllare e vulnerabili sul piano della legittimità.

Manifestazioni pubbliche, perquisizioni e accompagnamento coattivo

Uno dei profili più delicati riguarda le manifestazioni pubbliche. La legge estende l’ambito dei poteri di perquisizione della polizia in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e introduce una forma di accompagnamento coattivo presso gli uffici di polizia, della durata massima di dodici ore, quando vi sia fondato motivo di ritenere, sulla base di specifici elementi fattuali, che i soggetti accompagnati possano costituire un concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione. Il testo disciplina anche l’ipotesi in cui la persona accompagnata sia minorenne. [7]

Questo intervento incide su una delle aree più sensibili dello Stato costituzionale: il rapporto tra ordine pubblico e diritto di riunione. L’art. 17 della Costituzione tutela il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senz’armi. L’autorità può intervenire per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica, ma ogni misura anticipatoria deve essere strettamente necessaria, motivata e proporzionata.

L’accompagnamento coattivo, proprio perché incide sulla libertà personale o comunque sulla libertà di movimento, deve essere applicato con particolare cautela. La previsione di “specifici elementi fattuali” è un presidio importante, ma la sua efficacia dipenderà dalla qualità della motivazione operativa e dal controllo giurisdizionale. La sicurezza delle manifestazioni non può diventare compressione preventiva del dissenso.

Pubbliche manifestazioni e comunicazione digitale

La legge modifica anche il regime sanzionatorio relativo alla mancata comunicazione dello svolgimento di pubbliche manifestazioni. La condotta viene configurata come illecito amministrativo punito con sanzione da 1.000 a 10.000 euro, anziché come contravvenzione punita con arresto e ammenda. La norma estende espressamente la punibilità anche ai promotori che organizzino riunioni in luogo pubblico mediante reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica, anche tramite gruppi chiusi di utenti.

Il passaggio è rilevante perché riconosce che la mobilitazione collettiva contemporanea non nasce più soltanto da comitati, associazioni o organizzazioni formalizzate, ma anche da canali digitali, chat, gruppi chiusi e piattaforme social.

La depenalizzazione della mancata comunicazione può essere letta come scelta di proporzionalità. Tuttavia, l’estensione ai promotori digitali apre questioni applicative: chi è il promotore effettivo di una manifestazione nata online? Quale soglia di partecipazione comunicativa trasforma un utente in organizzatore? Come distinguere la mera condivisione da un’attività di promozione? La norma richiederà applicazioni prudenti, per evitare che l’amministrazione sanzionatoria colpisca condotte comunicative marginali o prive di effettiva capacità organizzativa.

Controlli stradali e fuga: una nuova centralità della sicurezza operativa

La legge interviene anche sul Codice della strada, sanzionando ed elevando a fattispecie di reato la condotta di chi, violando gli obblighi connessi ai controlli stradali, si dia alla fuga mettendo a rischio l’incolumità pubblica. Viene inoltre estesa la disciplina dell’arresto in flagranza differita anche nei confronti di tale fattispecie.[8]

La norma risponde a un problema operativo reale: l’aumento delle condotte di fuga durante i controlli, spesso con grave pericolo per operatori, utenti della strada e terzi estranei. L’intervento rafforza la tutela dell’autorità pubblica e della sicurezza stradale, riconoscendo che la fuga non è una semplice inosservanza, ma può diventare condotta altamente pericolosa.

Per la Polizia Locale, che svolge quotidianamente attività di controllo stradale, questa previsione ha particolare rilievo. Tuttavia, la qualificazione penale richiederà accertamenti puntuali sul rischio effettivo per l’incolumità pubblica, evitando automatismi tra mancato arresto all’alt e configurazione del reato.

Tutela del personale scolastico, del trasporto pubblico e di altre categorie esposte

La legge modifica la disciplina delle lesioni personali, estendendo la procedibilità d’ufficio ai casi di lesioni compiute nei confronti del personale impiegato nei servizi di trasporto pubblico. Viene inoltre novellato l’art. 583-quater c.p., ricomprendendo tra le persone offese tutelate anche il personale docente, i dirigenti scolastici, il personale tecnico e ausiliario della scuola, nonché il personale impiegato nei servizi di trasporto pubblico nell’atto o a causa dell’adempimento delle proprie funzioni. In tali ipotesi è previsto anche l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell’art. 380, comma 2, c.p.p.[9]

L’intervento si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle aggressioni contro lavoratori che svolgono funzioni di interesse pubblico. Scuola e trasporto pubblico sono luoghi nei quali il conflitto sociale si manifesta spesso in modo diretto e personale. Il legislatore sceglie di rafforzare la tutela penale di tali operatori, riconoscendone la funzione pubblica o para-pubblica.

La scelta è condivisibile nella misura in cui tutela chi garantisce servizi essenziali. Tuttavia, anche in questo caso, occorre evitare una risposta esclusivamente penale a fenomeni che spesso rivelano disagio sociale, carenze organizzative, tensioni educative e fragilità dei servizi.

Annotazione preliminare e cause di giustificazione

Uno dei punti più innovativi e discussi della legge riguarda l’attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione. Il provvedimento introduce una disciplina relativa all’iscrizione delle notizie di reato quando appaia evidente che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, prevedendo il ricorso a una annotazione preliminare in separato modello.[10]

La misura è stata letta, nel dibattito pubblico, come forma di tutela per operatori delle Forze di polizia, militari, vigili del fuoco e soggetti che abbiano agito in presenza di scriminanti evidenti, come legittima difesa, adempimento di un dovere o uso legittimo delle armi. In realtà, la questione è più tecnica: si tratta di distinguere l’iscrizione nel registro degli indagati dall’annotazione preliminare quando la causa di giustificazione appaia evidente già nella fase iniziale.

L’obiettivo dichiarato è evitare l’effetto stigmatizzante dell’iscrizione immediata nel registro degli indagati in casi in cui la scriminante risulti manifesta. Tuttavia, l’istituto richiede estrema attenzione. La valutazione sull’evidenza della causa di giustificazione è delicata, perché non deve trasformarsi in un filtro improprio all’accertamento penale. L’autorità giudiziaria deve poter verificare i fatti, ma senza attribuire automaticamente uno status di indagato quando la rilevanza penale appaia esclusa da subito.

Il punto di equilibrio è sottile: tutela dell’operatore che ha agito legittimamente, ma anche garanzia di controllo effettivo sui fatti nei quali siano coinvolti poteri coercitivi pubblici.

Assistenza legale e funzionalità delle Forze di polizia

La legge estende la disciplina dell’assistenza legale per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco anche alle ipotesi in cui si sia proceduto ad annotazione preliminare. Interviene inoltre su trasferte, missioni, concorsi interni, personale della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e vigili del fuoco, con misure volte a garantire maggiore funzionalità organizzativa.

Il legislatore riconosce che la sicurezza pubblica non dipende soltanto da nuove fattispecie penali, ma anche dalla capacità amministrativa degli apparati. Personale, concorsi, mobilità, assistenza legale, organizzazione interna e risorse sono elementi essenziali del funzionamento dello Stato.

Rimane però una questione più ampia: la funzionalità delle Forze di polizia non può essere perseguita solo con norme emergenziali o derogatorie. Richiede programmazione strutturale, formazione continua, tutela psicofisica degli operatori, interoperabilità informativa e pieno coordinamento tra Forze statali e Polizie Locali.

Operazioni sotto copertura e Polizia penitenziaria

Il provvedimento estende la disciplina delle operazioni sotto copertura anche agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria, quando acquisiscano elementi di prova in relazione a determinate fattispecie criminose nell’ambito delle operazioni di polizia di loro competenza.

La norma segnala il crescente rilievo investigativo dell’ambiente penitenziario. Il carcere non è più soltanto luogo di esecuzione della pena, ma anche spazio nel quale possono permanere, riorganizzarsi o svilupparsi dinamiche criminali, reti di comunicazione illecita, collegamenti con l’esterno e forme di radicalizzazione.

L’estensione dei poteri investigativi deve però essere accompagnata da garanzie robuste. Le operazioni sotto copertura sono strumenti ad alta intensità invasiva e richiedono controllo, tracciabilità, limiti chiari e formazione specialistica.

Immigrazione, protezione internazionale e decreto correttivo

La legge n. 54/2026 include anche disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale. Il tema assume un rilievo ulteriore perché, contestualmente alla promulgazione della legge di conversione, il Presidente della Repubblica ha emanato un decreto-legge correttivo di alcune disposizioni del decreto-legge n. 23 come convertito, relativo in particolare alla materia dei rimpatri volontari assistiti. Fonti di stampa riportano che il decreto correttivo è stato emanato lo stesso giorno della promulgazione e destinato a entrare in vigore nello stesso giorno della legge di conversione.

Questo elemento è politicamente e giuridicamente significativo. La necessità di un correttivo immediatamente successivo alla conversione evidenzia la complessità del provvedimento e la delicatezza di alcune sue disposizioni. In materia di immigrazione, il bilanciamento tra sicurezza, effettività dei rimpatri, tutela della persona, protezione internazionale e obblighi sovranazionali è particolarmente sensibile.

Ogni intervento in questo settore deve confrontarsi non soltanto con l’ordinamento interno, ma anche con il diritto dell’Unione europea, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il principio di non-refoulement e gli obblighi di tutela delle persone vulnerabili.

Una riforma tra sicurezza sostanziale e sicurezza simbolica

Il tratto comune delle disposizioni è il rafforzamento della sicurezza come funzione pubblica trasversale. La legge interviene sulla prevenzione, sulla repressione, sull’organizzazione amministrativa, sulla tutela degli operatori e sulla gestione dei fenomeni urbani.

Tuttavia, il vero banco di prova sarà applicativo. Le norme di sicurezza possono produrre effetti reali solo se sostenute da personale, risorse, formazione, coordinamento, banche dati interoperabili, linee operative chiare e controllo giurisdizionale. In mancanza di questi elementi, il rischio è che il provvedimento produca soprattutto sicurezza simbolica, cioè un aumento della percezione di intervento pubblico senza una corrispondente capacità di incidere sulle cause strutturali dei fenomeni.

Il diritto della sicurezza, per essere efficace e costituzionalmente sostenibile, deve evitare due errori opposti: da un lato il minimalismo inefficace, che nega la domanda reale di protezione; dall’altro l’espansionismo punitivo, che presume di risolvere con nuove sanzioni problemi sociali, educativi, urbani e organizzativi.

Conclusioni

La legge 24 aprile 2026, n. 54, rappresenta uno degli interventi più ampi e articolati degli ultimi anni in materia di sicurezza pubblica. Essa rafforza gli strumenti di prevenzione, amplia i poteri amministrativi e di polizia, introduce nuove fattispecie e aggravamenti sanzionatori, ridefinisce profili processuali delicati e interviene sull’organizzazione delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno.

Il provvedimento risponde a esigenze concrete: violenza giovanile, porto di lame, degrado urbano, aggressioni a operatori pubblici, pericoli nelle manifestazioni, fughe ai controlli stradali, necessità di tutela degli operatori che agiscono in presenza di cause di giustificazione.

Ma proprio per la sua ampiezza, la legge impone una lettura critica. La sicurezza non è un valore isolato: è una funzione dello Stato costituzionale, e come tale deve convivere con libertà personale, diritto di riunione, libertà di circolazione, presunzione di innocenza, tutela della riservatezza e diritti delle persone vulnerabili.

Il punto non è opporre sicurezza e diritti, ma impedire che la prima venga perseguita sacrificando i secondi oltre il necessario. Una sicurezza pubblica realmente democratica non si misura soltanto dalla severità delle sanzioni, ma dalla capacità di proteggere la collettività senza perdere il senso del limite.

La legge n. 54/2026 apre dunque una fase applicativa cruciale. Saranno le prassi delle prefetture, delle questure, delle procure, dei Comuni, delle Polizie Locali e degli organi giudiziari a stabilire se il nuovo impianto normativo diventerà uno strumento di sicurezza proporzionata oppure un ulteriore tassello di amministrazione emergenziale dell’ordine pubblico.

SCARICA L’ATTO IN GAZZETTA UFFICIALE: Legge 24 aprile 2026, n. 54


NOTE

[1] Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 come convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere): «1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti: «Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, nonché strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell’articolo 4-bis. Accertati i fatti di cui all’ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria competente: a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;  b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla. In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»; […omissis…].»

[2] D.L. 23/2026 come convertito con modificazioni dalla L. 54/2026, art.1: «1. […omissis…]  c) dopo l’articolo 4-bis sono inseriti i seguenti:  «Art. 4-ter (Sanzioni amministrative connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni diciotto). – 1. Se alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-bis è commesso da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilita’ genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.» […omissis…].»

[3] D.L. 23/2026 come convertito con modificazioni dalla L. 54/2026, art. 2 (Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile): «1. All’articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 è commesso successivamente all’ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro»;  […omissis…].»

[4] D.L. 23/2026 come convertito con modificazioni dalla L. 54/2026, art. 2: «1. All’articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:  […omissis…] b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura di ammonimento di cui al periodo precedente può essere disposta anche per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 582, 588, primo comma, 610, 612, secondo comma, 614, 624 e 635 del codice penale»; […omissis…].»

[5] D.L. 23/2026 come convertito con modificazioni dalla L. 54/2026, art. 4 (Zone a vigilanza rafforzata, adeguamento e potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche): «1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all’articolo 9: 1) al comma 2, dopo le parole: «medesimo comma» sono inserite, in fine, le seguenti: «, nonché nei confronti di chi tiene, nelle stesse aree, comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza»;  2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 3, il prefetto può individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o di illegalità, nelle quali è disposto l’allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell’articolo 604-ter del codice penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilià delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente, gli organi accertatori di cui all’articolo 10, comma 1, ordinano l’allontanamento nelle forme e con le modalità  previste dallo stesso articolo. La violazione dell’ordine di allontanamento è soggetta alla sanzione di cui al citato articolo 10, comma 1. […omissis…].»

[6] D.L. 23/2026 come convertito con modificazioni dalla L. 54/2026, art. 6 (Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana): «1. All’articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole «e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2025 e 2026». 2. Il fondo di cui all’articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 29 milioni di euro per l’anno 2026. 3. All’articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le medesime finalità, le risorse del suddetto fondo possono essere destinate, altresì, alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi.». 4. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il predetto gettito puo’ essere destinato a finanziare anche iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, comprese l’assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal medesimo personale anche in deroga alle limitazioni stabilite dalla legge e dai contratti collettivi e al vincolo di finanza pubblica di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché ai limiti di cui all’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, limitatamente agli enti di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali prevista dall’articolo 155, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, in deroga ai limiti di cui all’articolo 259, comma 6, del suddetto testo unico».  5. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all’articolo 208, commi 4, lettera c), e 5-bis del predetto codice, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati, nel medesimo esercizio finanziario, alla remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni stabilite dai contratti collettivi e all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 6. Le assunzioni stagionali finanziate ai sensi dell’articolo 208, comma 5-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono effettuate in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, limitatamente agli enti di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali prevista dall’articolo 155, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico 267 del 2000, in deroga all’articolo 259, comma 6, del suddetto testo unico. […omissis…].»

[7] D.L. 23/2026 come convertito con modificazioni dalla L. 54/2026, art. 7 (Disposizioni a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica): «1. All’articolo 4, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «della forza pubblica nel corso» sono inserite le seguenti: «di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o»; b) dopo le parole: «operazioni di polizia» sono inserite le seguenti: «, anche destinate alla prevenzione di reati che turbino l’ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone,»; c) le parole: «strumenti di effrazione» sono sostituite dalle seguenti: «strumenti di effrazione o atti ad offendere»;  d) le parole: «non appaiono giustificabili» sono sostituite dalle seguenti: «, appaiono costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l’incolumità pubblica o individuale». 2. Al decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo l’articolo 11, è inserito il seguente: «Art. 11-bis – 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un attuale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 5 e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152, o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore. […omissis…].»

[8] D.L. 23/2026 come convertito con modificazioni dalla L. 54/2026, art. 8 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale): «1. All’articolo 192 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:  «7-bis. Chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4, si dia alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l’altrui incolumità, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applicano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II.».  2. All’articolo 382-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di cui all’articolo 192, comma 7-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale.».

[9] D.L. 23/2026 come convertito con modificazioni dalla L. 54/2026, art. 11 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di lesioni personali in danno del personale scolastico ed educativo nonché del personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell’ambito dei servizi di trasporto pubblico): «1.Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 582, secondo comma, dopo le parole: «primo periodo,» sono inserite le seguenti: «e terzo comma,»; b) all’articolo 583-quater 1) al secondo comma, primo periodo, le parole: «Nell’ipotesi di lesioni cagionate al» sono sostituite dalle seguenti: «Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ovvero a»;  2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma»;  3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza
nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell’ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive».  2. All’articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera a-ter) è sostituita dalla seguente:  «a-ter) delitto di lesioni personali previsto dall’articolo 583-quater, secondo e terzo comma, del codice penale;».

[10] D.L. 23/2026 come convertito con modificazioni dalla L. 54/2026, art. 12 (Disposizioni in materia di attività d’indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione): «1. All’articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-bis.1. Tuttavia, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all’annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis.». 2. Nel titolo II del libro V del codice di procedura penale, dopo l’articolo 335-quater, è aggiunto il seguente: «Art. 335-quinquies (Attivita’ di indagine in presenza di cause di giustificazione). – 1. Nei casi di cui all’articolo 335, comma 1-bis.1, alla persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa. 2. Nei medesimi casi di cui al comma 1, quando non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall’annotazione preliminare ai sensi dell’articolo 335, comma 1-bis.1. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, compresi quelli da svolgere con le forme di cui all’articolo 360, il pubblico ministero provvede senza ritardo e comunque entro centoventi giorni dall’annotazione preliminare ai sensi dell’articolo 335, comma 1-bis.1. All’esito, ove non abbia provveduto ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione entro il termine di ulteriori trenta giorni. […omissis…].»


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