Tutte le novità del nuovo decreto sicurezza appena entrato in vigore e che dovrà essere convertito in legge prima della fine di aprile 2026

Abstract: Il Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026 ed entrato in vigore il 25 febbraio 2026, interviene in materia di sicurezza pubblica, attività di indagine in presenza di cause di giustificazione, poteri delle Forze di polizia e gestione dell’ordine pubblico. Il provvedimento introduce strumenti di carattere anticipatorio, tra cui il cosiddetto fermo preventivo, e disciplina un regime specifico di annotazione e trattazione preliminare nei casi in cui emergano cause di giustificazione. L’articolo propone una lettura sistemica del decreto, evidenziando i profili di proporzionalità, legalità, controllo giurisdizionale e compatibilità con i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Keywords: #DecretoSicurezza2026 #SicurezzaPubblica #CauseDiGiustificazione #FermoPreventivo #ForzeDiPolizia #LibertàFondamentali #ControlloGiurisdizionale #Immigrazione #ProtezioneInternazionale #MassimilianoMancini #EthicaSocietas #EthicaSocietasRivista #RivistaScientifica #ScienzeSociali #ethicasocietasupli
Il quadro normativo e la logica dell’urgenza
Il Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 si colloca nella tradizione dei provvedimenti emergenziali in materia di ordine pubblico, adottati ai sensi dell’art. 77 Cost., che consente al Governo di intervenire con forza di legge in casi straordinari di necessità e urgenza. Il testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Italia, 2026), presenta una struttura composita, incidendo su ambiti che spaziano dalla gestione delle manifestazioni pubbliche alle modalità di iscrizione e trattazione delle notizie di reato quando emergano cause di giustificazione, sui contenuti che erano stati preannunciati sono stati sollevati dubbi di legittimità che saranno valutati in sede di conversione in legge.
La tecnica legislativa del decreto-legge comporta una immediata efficacia normativa, ma impone una successiva verifica parlamentare in sede di conversione. In questa dinamica, il tema centrale non è soltanto l’inasprimento o l’ampliamento dei poteri, bensì la qualità della formulazione normativa, la determinatezza delle condizioni applicative e la compatibilità con il sistema delle garanzie.
Le principali novità
Le novità erano state oggetto di dichiarazioni da parte del Governo e il testo le ha confermate:
- Stretta su armi bianche (modifiche a Legge 110/1975): divieto di porto per coltelli con lama superiore a 5 cm, anche a scatto o farfalla, senza giustificato motivo, con pene da 1 a 3 anni e vietata la vendita online e fisica ai minori.
- Ordine pubblico e manifestazioni: introdotto l’arresto in flagranza differita (tramite video) per danneggiamenti e violenze durante proteste, esteso anche a blocchi di strade o ferrovie (reato di “impedimento alla libera circolazione”).
- Potenziamento del daspo urbano (modifiche al DL 14/2017): potenziato per chi è stato denunciato/condannato nei 5 anni precedenti per reati contro l’ordine pubblico o contro la persona.
- Baby Gang e sicurezza dei minori: ammonimento esteso ai minori dai 12 ai 14 anni per reati gravi e multe ai genitori per mancata vigilanza.
- Nuovi reati e inasprimento delle pene: introdotta la fattispecie di rivolta in carcere o centri per migranti, inasprite le pene per il blocco stradale/ferroviario (fino a 2 anni).
- Occupazioni abusive e sgomberi: sgomberi più rapidi, anche senza mandato preventivo.
- Legittima difesa e iscrizione nel registro delle notizie di reato: modifiche procedurali per evitare l’iscrizione automatica nel registro degli indagati (la valutazione è demandata al PM).
- Tutela delle forze dell’ordine: con introduzione di aggravanti specifiche per reati contro operatori di polizia e rafforzamento della tutela legale e copertura delle spese difensive.
- Contrasto delle truffe agli anziani: con aggravante specifica per truffe ai danni di soggetti ultrasessantacinquenni e i
ncremento di pena e possibilità di misure cautelari più incisive.
Stretta su armi bianche
Riferimento: artt. 1–2 D.L. 23/2026 (modifiche alla L. 18 aprile 1975, n. 110)
Si interviene in maniera significativa sulla disciplina delle armi bianche, introducendo il divieto di porto senza giustificato motivo di coltelli con lama superiore a 5 centimetri, includendo espressamente anche i coltelli a scatto e quelli comunemente definiti “a farfalla”. La norma amplia inoltre la presunzione di offensività, estendendola non solo agli strumenti tradizionalmente qualificati come armi proprie, ma anche a oggetti di uso comune che, per caratteristiche oggettive e modalità di impiego, risultino potenzialmente idonei all’offesa.
Sul piano sanzionatorio, la violazione del divieto comporta la pena della reclusione da uno a tre anni, configurando un rafforzamento della risposta penale rispetto al quadro previgente. Parallelamente, il legislatore introduce un divieto assoluto di vendita, sia online sia presso esercizi commerciali, ai soggetti minorenni, imponendo agli esercenti l’obbligo di verifica dell’età dell’acquirente. La violazione di tali prescrizioni espone i commercianti a sanzioni amministrative e penali, delineando una responsabilità rafforzata nella filiera distributiva.
Nel suo complesso, l’intervento normativo determina un rafforzamento del controllo preventivo sugli strumenti atti ad offendere e un ampliamento dell’ambito applicativo dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in una logica di anticipazione della tutela dell’ordine pubblico e di contenimento del rischio connesso alla circolazione di oggetti potenzialmente pericolosi.
Ordine pubblico e manifestazioni
Riferimento: artt. 3–5 D.L. 23/2026 (integrazione artt. 380 e 382 c.p.p. e modifiche al codice penale).
Si introduce l’arresto in flagranza differita, ampliando gli strumenti a disposizione dell’autorità giudiziaria e delle forze di polizia nei contesti di ordine pubblico. La misura consente di procedere all’arresto non solo in presenza della flagranza immediata, ma anche sulla base dell’acquisizione successiva di riprese video o fotografiche che documentino in modo inequivocabile la commissione del fatto. L’istituto trova applicazione nei casi di danneggiamento aggravato, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, nonché nelle ipotesi più gravi di devastazione e saccheggio, frequentemente connesse a manifestazioni degenerative.
La disciplina viene ulteriormente estesa ai casi di blocco stradale o ferroviario, qualificati come reato di “impedimento alla libera circolazione”, con un contestuale inasprimento delle pene, che possono giungere fino a due anni di reclusione. La ratio dell’intervento è chiaramente orientata a rafforzare la capacità repressiva dello Stato nei confronti di condotte che incidono sull’ordine pubblico e sulla continuità dei servizi essenziali.
Sotto il profilo costituzionale, la norma si colloca nel delicato spazio di bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e di riunione (artt. 17 e 21 Cost.) e la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza collettiva. La legittimità sistemica dell’intervento dipenderà dall’applicazione proporzionata dell’istituto e dalla garanzia di un rigoroso controllo giurisdizionale, affinché la repressione di condotte illecite non si traduca in una compressione indebita delle libertà fondamentali.
Potenziamento del DASPO urbano
Riferimento: art. 6 D.L. 23/2026 (modifica D.L. 20 febbraio 2017, n. 14).
Si amplia la disciplina del DASPO urbano, ampliandone l’ambito applicativo sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello territoriale. La misura potrà essere disposta nei confronti di soggetti che siano stati denunciati o condannati nei cinque anni precedenti per reati contro l’ordine pubblico o per reati contro la persona, estendendo così la platea dei destinatari rispetto al quadro previgente.
Parallelamente, il legislatore amplia il novero delle aree sensibili nelle quali può operare il divieto di accesso, includendo in modo espresso luoghi quali stazioni ferroviarie, istituti scolastici e strutture sanitarie, ossia spazi caratterizzati da particolare vulnerabilità o da elevata concentrazione di persone.
L’intervento si accompagna inoltre a un rafforzamento dei poteri del Questore, cui viene attribuita una maggiore discrezionalità nella valutazione della pericolosità del soggetto e nella determinazione delle modalità e della durata del provvedimento. Nel complesso, la riforma consolida la funzione preventiva del DASPO urbano quale strumento amministrativo volto a presidiare il territorio e a prevenire situazioni di degrado o rischio per la sicurezza pubblica, pur richiedendo un’applicazione attenta ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Baby gang e sicurezza dei minori
Riferimento: artt. 7–8 D.L. 23/2026 (modifiche al R.D. 773/1931 – TULPS e normativa minorile).
Tra le principali innovazioni introdotte dal decreto-legge 23/2026 in materia di sicurezza dei minori si segnala l’estensione dell’ammonimento del Questore ai soggetti di età compresa tra i 12 e i 14 anni, qualora risultino coinvolti in reati gravi o in condotte reiterate. Si tratta di un ampliamento significativo dell’ambito soggettivo di una misura di prevenzione personale che, pur non avendo natura penale, incide sul percorso educativo del minore e rappresenta un primo intervento formale dell’autorità pubblica.
Contestualmente, il legislatore introduce sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale, nei casi di omessa vigilanza, rafforzando il principio di corresponsabilità familiare rispetto ai comportamenti devianti dei figli. La norma mira a responsabilizzare il contesto educativo di riferimento, attribuendo rilievo giuridico al dovere di controllo e orientamento.
È inoltre prevista la possibilità di attivare percorsi obbligatori di carattere educativo o di recupero, configurando un modello di intervento che, nelle intenzioni, dovrebbe coniugare prevenzione e finalità rieducativa.
Permangono tuttavia profili critici sotto il profilo costituzionale, in particolare con riferimento al principio di minima offensività e alla funzione rieducativa della pena sancita dall’art. 27 Cost.. L’anticipazione dell’intervento amministrativo su fasce di età così basse solleva interrogativi circa la proporzionalità della misura e l’equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela del superiore interesse del minore.
Nuovi reati e inasprimenti di pena
Riferimento: artt. 9–11 D.L. 23/2026.
Si introduce una nuova fattispecie incriminatrice di rivolta all’interno degli istituti penitenziari e dei centri di permanenza per migranti, prevedendo specifiche aggravanti qualora la condotta sia connotata da violenza, minaccia o danneggiamento di strutture e beni pubblici. L’intervento normativo mira a tipizzare in modo autonomo situazioni di grave turbativa dell’ordine interno, rafforzando la risposta penale nei confronti di episodi collettivi che compromettano la sicurezza delle strutture e l’incolumità del personale.
Parallelamente, il legislatore dispone un inasprimento delle pene per il blocco stradale o ferroviario, qualificato come condotta lesiva della libera circolazione, nonché per le ipotesi di resistenza aggravata in contesti di ordine pubblico, soprattutto quando poste in essere durante manifestazioni o situazioni di tensione collettiva. L’aumento del trattamento sanzionatorio si inserisce in una strategia di deterrenza, volta a scoraggiare comportamenti ritenuti idonei a destabilizzare l’ordine pubblico o a ostacolare l’azione delle forze dell’ordine.
L’obiettivo dichiarato dell’intervento è quello di rafforzare il controllo nei contesti ad alta tensione, dotando l’ordinamento di strumenti più incisivi per la gestione di situazioni critiche. Resta tuttavia centrale, anche in questa prospettiva, la necessità di assicurare un’applicazione proporzionata delle nuove disposizioni, in coerenza con i principi costituzionali di legalità, offensività e ragionevolezza della pena.
Occupazioni abusive e sgomberi
Riferimento: art. 12 D.L. 23/2026 (modifiche al codice di procedura penale)
Tra le novità introdotte dal decreto-legge 23/2026 vi è una significativa semplificazione delle procedure di sgombero immediato nei casi di occupazione abusiva di immobili. L’intervento normativo mira a rendere più celere l’azione delle autorità competenti, riducendo i tempi procedurali e favorendo un ripristino rapido della legalità e della disponibilità del bene in capo al legittimo titolare.
In particolare, viene prevista la possibilità di un intervento tempestivo anche in assenza di un previo mandato giudiziario formale, qualora ricorrano situazioni di flagranza o di pericolo imminente. La misura si inserisce in una logica di tutela rafforzata della proprietà e dell’ordine pubblico, soprattutto nei contesti in cui l’occupazione abusiva possa generare rischi per la sicurezza o per l’incolumità delle persone.
Tale disciplina solleva tuttavia una rilevante questione giuridica, imponendo un attento bilanciamento con l’art. 14 della Costituzione, che sancisce l’inviolabilità del domicilio. Ogni intervento coercitivo in ambito abitativo deve pertanto rispettare i principi di legalità, proporzionalità e controllo giurisdizionale, affinché l’esigenza di celerità operativa non si traduca in una compressione indebita delle garanzie costituzionali.
Legittima difesa e iscrizione nel registro notizie di reato
Riferimento: art. 13 D.L. 23/2026 (integrazione art. 335 c.p.p.).
Vi è una significativa modifica procedurale in materia di iscrizione nel registro delle notizie di reato. In presenza di evidenti cause di giustificazione, quali l’adempimento di un dovere (art. 51 c.p.), la legittima difesa (art. 52 c.p.) o lo stato di necessità (art. 54 c.p.), l’iscrizione nel registro degli indagati non avviene più in modo automatico. La norma prevede infatti che sia il Pubblico Ministero a svolgere una valutazione preliminare circa la sussistenza degli elementi idonei a escludere la punibilità del fatto.
A tal fine viene istituita una forma di annotazione preliminare, distinta dall’iscrizione formale nel registro ex art. 335 c.p.p., destinata a consentire una verifica iniziale della configurabilità della causa scriminante prima dell’avvio del procedimento penale nei confronti dell’interessato.
L’impatto sistemico della riforma consiste in una riduzione dell’automatismo investigativo nei casi di presunta legittima difesa o di altre scriminanti, con l’obiettivo dichiarato di evitare conseguenze reputazionali e procedurali immediate per soggetti che abbiano agito, prima facie, in presenza di una causa di giustificazione. Resta tuttavia centrale il rispetto del principio di obbligatorietà dell’azione penale e delle garanzie difensive, affinché la valutazione preliminare non si traduca in una zona grigia sottratta al controllo giurisdizionale.
Tutela delle Forze dell’Ordine
Riferimento: artt. 14–15 D.L. 23/2026
Rafforzamento organico della tutela in favore degli operatori delle Forze di polizia, intervenendo sia sul piano penale sia su quello della protezione personale e istituzionale. In primo luogo, vengono introdotte aggravanti specifiche per i reati commessi nei confronti di appartenenti alle forze dell’ordine nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, con un conseguente aumento del trattamento sanzionatorio nei confronti degli autori di condotte violente o minacciose.
Accanto al profilo repressivo, il legislatore dispone un rafforzamento della tutela legale, prevedendo forme di copertura o rimborso delle spese difensive sostenute dagli operatori coinvolti in procedimenti giudiziari connessi all’attività di servizio. La misura mira a garantire serenità operativa e sostegno istituzionale a chi agisce nell’interesse pubblico.
Infine, sono contemplate misure di protezione rafforzata nei casi di minacce, intimidazioni o ritorsioni, anche attraverso strumenti di prevenzione e monitoraggio specifici. L’obiettivo complessivo è quello di assicurare una tutela effettiva dell’incolumità e della dignità professionale degli operatori, riconoscendo la particolare esposizione al rischio che caratterizza le funzioni di sicurezza pubblica.
Contrasto delle truffe agli anziani
Riferimento: art. 16 D.L. 23/2026.
Di particolare rilievo si evidenzia l’introduzione di un’aggravante specifica per il reato di truffa commesso ai danni di soggetti ultrasessantacinquenni. La scelta legislativa riconosce la particolare esposizione degli anziani a condotte fraudolente, spesso caratterizzate da raggiri che fanno leva su condizioni di fragilità, isolamento o minore dimestichezza con strumenti tecnologici e finanziari.
L’intervento comporta un incremento del trattamento sanzionatorio, con un innalzamento della pena edittale, e apre la possibilità di applicare misure cautelari più incisive, in presenza dei presupposti di legge. La ratio della riforma è chiaramente orientata a rafforzare la funzione deterrente del sistema penale e a garantire una risposta più efficace contro un fenomeno criminale particolarmente diffuso e socialmente allarmante, ponendo al centro la protezione della dignità e del patrimonio delle persone anziane.
Il testo normativo: decreto-sicurezza-2026

ULTIMI 5 ARTICOLI DELLO STESSO AUTORE
SI SUICIDA IL POLIZIOTTO EROE: RIFLESSIONI SU UN MALESSERE SILENZIOSO
DRONI E POLIZIA LOCALE: TRA PRECLUSIONE APPARENTE E SPAZI DI LEGITTIMITÀ OPERATIVA
LA NUOVA DISCIPLINA CHE CONSENTE LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO
LA TERZIETÀ DEL GIUDICE E LA RIFORMA: INTERVISTA A MARCO TAMBURRINO
SICUREZZA DEGLI EVENTI AD ALTA ESPOSIZIONE TRA PREVENZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINE PUBBLICO
ALTRI ARTICOLI SUL DECRETO SICUREZZA
DECRETO SICUREZZA: PROFILI SISTEMATICI E CRITICITÀ COSTITUZIONALI DELLA BOZZA IN DISCUSSIONE
NUOVO DECRETO SICUREZZA, CAMBIERÀ QUALCOSA?
ULTIMI 5 ARTICOLI PUBBLICATI
COME SE AVESSE TOLTO IL CIUCCIO A UN BAMBINO
DONNE, FEDE E MILITANZA NELLA JIHAD CONTEMPORANEA
TRUFFE TELEFONICHE: UN’EMERGENZA SILENZIOSA CHE FERISCE LA COMUNITÀ
IL MONDO IN ARMI: PERCHÉ LA PACE È DIVENTATA LA VERA RIVOLUZIONE DEL XXI SECOLO
IL CORPO FEMMINILE COME DISPOSITIVO DI VERITÀ
Ethica Societas è una testata giornalistica gratuita e non profit edita da una cooperativa sociale onlus
Copyright Ethica Societas, Human&Social Science Review © 2026 by Ethica Societas UPLI onlus.
ISSN 2785-602X. Licensed under CC BY-NC 4.0


