La Sicurezza viene rivisitata, ma in parte è maquillage istituzionale

Abstract: All’indomani dei tafferugli di Torino, come noto, l’Esecutivo ha dato inizio alle necessarie interlocuzioni con la Presidenza della Repubblica per dare una risposta al comparto sicurezza, alle sue esigenze, circa l’ordine e la sicurezza pubblica, e alla “piazza”, per meglio regolare le manifestazioni, nell’interesse di chiunque vi partecipi, anche considerando l’accresciuta necessità di una cornice di deterrenza, differente, meno stantia (forse) e più attagliata ai tempi.
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Decreto sicurezza e fermo, cosa cambia?
Nei giorni scorsi era palpabile l’apprensione verso un nuovo pacchetto normativo che, al sentire dei vari media, doveva contenere un approccio fortemente securitario.
Addirittura c’era chi si richiamava alla “Legge Reale” (in realtà in parte ancora vigente).
La critica faceva tali richiami per ricordare misure realmente draconiane, figlie di un’Italia assediata dal terrorismo interno e dalla forte fragilità politica.
Al tempo, un fermo per identificazione poteva giungere fino a 96 ore. Tempi comprendenti sia l’esecutività della polizia che la successiva convalida da parte di un magistrato.
Nulla di tutto questo oggi: varate misure contro la criminalità minorile, con il coinvolgimento dei genitori (purché sia concreto) e contro acquisto/utilizzo di armi occasionali, ma ugualmente offensive, nuovi approcci della polizia penitenziaria all’ordine nelle carceri.
Certamente vi sono anche delle misure che interessano la piazza, ma le stesse non hanno il mordente che inizialmente avrebbero potuto avere.
Da un lato verrebbe da dire che “la montagna ha partorito il topolino”.
Da un altro punto di vista si potrebbe anche scrivere che gli asseriti, ripetuti, interventi del Presidente Mattarella hanno contribuito a “stravolgere” le bozze iniziali.
In realtà, prescindendo da questa interlocuzione istituzionale, i dubbi sulla natura del fermo preventivo (almeno per come presentato) erano chiari a prescindere, riferendosi almeno alla cornice perimetrata dagli articoli 3 e 13 della Costituzione, senza attingere ad altro (giurisprudenza o prassi).
Ora, con il pacchetto sicurezza presentato, e comprendendo sia un disegno di legge che un decreto immediatamente esecutivo, è possibile sollevare delle osservazioni nel concreto, così come ha fatto – per esempio – il MOSAC, una sigla sindacale dell’Arma dei Carabinieri.
I dubbi vengono confermati ma…
…ma quelle asserzioni sono comunque congruenti con la voluntas legis, certamente, che vuole porre un limite alle violenze di piazza e quindi è legittimamente rientrante nella potestà delle scelte di questo legislatore (esecutivo nelle vesti di legiferante), ma il maquillage resta.
Come anticipato nel precedente scritto, è scontata la potenziale sovrapposizione tra la natura del “novello fermo preventivo” e quello di identificazione di pubblica sicurezza (o “di polizia”, ndr.).
Qui è la natura stessa del fermo che però viene “stravolta”, diventando un cross over tra prassi di polizia di sicurezza e giudiziaria.
Infatti, oggi è possibile leggere, agganciato – come si diceva – all’art. 11 della l.191/1978 (che è la legge di conversione del d.l.59/78, appunto, quella del “fermo di polizia”) che: “Fermo restando quanto previsto dall’attuale art.11del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59 che consente agli ufficiali ed agenti di polizia di accompagnare e trattenere non oltre le 24 ore nei propri uffici chiunque si rifiuti di dichiarare le proprie generalità, informando il pubblico ministero, viene introdotta la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifici servizi di polizia disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, di accompagnare nei propri uffici, e ivi trattenere per non oltre 12 ore per i conseguenti accertamenti di polizia, persone per le quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di armi, strumenti atti ad offendere, dall’uso di petardi, caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi 5 anni, sussista il fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l’incolumità pubbliche – nuovo articolo 11-bis decreto legge 21 marzo 1978, 59 (articolo 7, comma 2).“
Considerazioni conclusive
Perché, quindi, si richiama qui al maquillage? Abbastanza evidente, a dire il vero, che in concreto lo sia.
Se in astratto si parte dall’inciso che il potenziale fermato abbia con se strumenti atti a offendere, armi, o elementi che possano essere usati per travisarsi, la norma più naturale sarebbe stata già l’art. 349 c.p.p., dato quel porto di elementi riconducibili a condotte antigiuridiche o potenzialmente tali, tra l’altro sicuramente oggetto di sequestro penale.
D’altronde, è il Ministro dell’Interno, Piantedosi, che, intervistato su Rete 4, dice: «Ci siamo resi conto che l’innalzamento delle pene, lo stress sul sistema penale, non produce: prima di tutto perché le pene necessariamente devono essere proporzionate ed equilibrate e perché ci si scontra poi con l’applicazione giudiziaria. Ecco perché stiamo molto potenziando gli strumenti di prevenzione amministrativa. È uno strumento in più, significa la possibilità di fermare prima le persone e trattenerle per 12 ore, ovviamente se ci sono degli elementi concreti, dice la legge come l’abbiamo scritta, per cui si possa immaginare che la persona possa essere indirizzata verso la commissione di reati in occasione di manifestazioni di quel tipo, anche nel caso di un incensurato perché, ovviamente i precedenti specifici sono un indizio molto molto significativo, ma anche trovarlo addosso con chiavi inglesi, mazze, bastoni e martelli come è successo».
Prescindendo dall’evidente enfasi istituzionale, la comunicazione all’Autorità Giudiziaria sarebbe avvenuta seguendo i crismi previsti dall’art. 347 c.p.p. e, laddove si parlasse anche di condotte soggette a querela di parte, ancora difettando di questo “privato intevento”, si sarebbe potuto procedere ex art. 346 del codice di procedura, altrochè “minority report”, era già tutto codificato.
Sicuramente, lavorando sulla prevenzione, un senso maggiore lo avrebbe potuto avere l’incentivare le indagini su web e piattaforme social (comprendendo anche quelle di messagistica), lo snellimento di procedure amministrative per emissione dei fogli di via e il ripensare al ripristino di controlli alla frontiera in determinati momenti, cristallizzandoli in una norma speciale.
Ottima, invece, la scelta di considerare il daspo urbano come accessorio a pene congruenti con condotte sociali violenti.
Ovviamente le osservazioni qui poste interessano solo questo particolare aspetto, il “fermo”, e il motivo è di facile comprensione, data la sostanziale sovrapposizione con disposizioni già esistenti, anche per la tempistica:12 h.
Tale normativa, quella già sussistente, quindi, è dovuta all’evoluzione che l’Italia ha avuto nel corso degli anni, attraverso il contrasto dapprima all’eversione interna, partendo dal solo reato di banda armata, di epoca fascista, e quindi le innovazioni normative (per esempio: l.152/1975, l. 191/1978, l. 110/75) e anche operative (nascita del ROS e GIS dei Carabinieri, del NOCS della Polizia), erano necessarie per affrontare le nuove formazioni antagoniste.
Necessarie, altrettanto, furono altre novelle, utili per contrastare, nel 2001, 2005, e dal 2015, Al Quaeda, l’ISIS e i “lupi solitari” (dalla l. 438/2001, alla creazione di reparti dedicati – API, SOS e UOPI – dal decreto Pisanu, al d.l. 7/2015 e seguenti).
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