Le principali novità normative tra esigenze di ordine pubblico e tutela dei diritti fondamentali

Abstract: La bozza di decreto sicurezza attualmente in discussione si inserisce nel solco delle politiche legislative volte al rafforzamento degli strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità urbana, occupazioni abusive, immigrazione irregolare e manifestazioni ritenute violente. Il presente contributo analizza le principali innovazioni prospettate, soffermandosi sui profili di compatibilità costituzionale, sul bilanciamento tra sicurezza collettiva e diritti fondamentali e sulle possibili ricadute sistemiche nell’ordinamento penale e amministrativo. L’analisi evidenzia come il nodo centrale resti quello della proporzionalità e della ragionevolezza delle misure, alla luce degli artt. 2, 3, 13, 16, 17 e 27 Cost., nonché dei parametri convenzionali europei.
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Il paradigma della sicurezza nel diritto penale contemporaneo
La categoria della sicurezza pubblica si è progressivamente trasformata in un asse portante della recente politica criminale, assumendo una funzione di legittimazione di interventi normativi a forte contenuto preventivo. La bozza di decreto sicurezza si colloca in tale contesto, accentuando la dimensione repressiva attraverso l’introduzione di nuove fattispecie incriminatrici e l’inasprimento delle pene.
In termini sistematici, emerge il rischio di uno slittamento verso un modello di diritto penale della prevenzione, in cui la funzione anticipatoria della tutela prevale sulla tradizionale logica di offensività, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ne ha progressivamente delineato i confini, distinguendo tra offensività in astratto e offensività in concreto.[1] Ciò impone un rigoroso confronto con il principio di offensività che, sebbene non sia enunciato in modo espresso nella Carta costituzionale, è desumibile in via interpretativa da una lettura sistematica di più disposizioni. In particolare:
– dall’art. 25, comma 2, Cost.[2], che sancisce il principio di legalità e implica la necessaria determinatezza del fatto tipico;
– dall’art. 27, comma 1 e 3, Cost.[3], che afferma la responsabilità penale personale e la ragionevolezza dell’intervento punitivo e la finalità rieducativa della pena ;
– dall’art. 13 Cost.[4], che tutela la libertà personale, imponendo che ogni compressione sia giustificata da esigenze effettive e non meramente simboliche.
Nuove fattispecie e inasprimento sanzionatorio
Tra le novità in discussione si segnalano:
– l’estensione delle ipotesi di reato connesse a occupazioni abusive di immobili;
– l’inasprimento delle pene per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e per reati contro l’ordine pubblico;
– l’introduzione di aggravanti specifiche per condotte violente in contesti di manifestazione pubblica.
L’aumento delle pene edittali produce effetti indiretti rilevanti sul regime delle misure cautelari (artt. 272 ss. c.p.p.) e sull’accesso ai benefici penitenziari, incidendo sul principio della finalità rieducativa della pena (Cost. art. 27, c 3). La Corte costituzionale ha più volte affermato che l’inasprimento sanzionatorio deve rispondere a criteri di ragionevolezza e non può tradursi in una risposta meramente simbolica[5].
Misure di prevenzione e poteri amministrativi: il rafforzamento del DASPO urbano
La bozza amplia l’ambito applicativo delle misure di prevenzione personali, con particolare riferimento al c.d. DASPO urbano, estendendone presupposti e durata. Si tratta di strumenti formalmente amministrativi ma sostanzialmente afflittivi, che incidono sulla libertà di circolazione (art. 16 Cost.[6]) e, in taluni casi, sulla libertà personale (art. 13 Cost.).
Il quadro normativo richiama il d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia), la cui disciplina è stata oggetto di significativi interventi della Corte costituzionale in tema di determinatezza e proporzionalità[7]. L’estensione di tali misure a contesti di marginalità urbana solleva interrogativi circa la compatibilità con il principio di tipicità e con le garanzie del giusto processo (art. 111 Cost.).[8]
Immigrazione, trattenimento e controllo delle frontiere
In materia di immigrazione irregolare, la bozza interviene sui tempi e sulle modalità di trattenimento nei centri per il rimpatrio, rafforzando gli strumenti di identificazione e allontanamento. Tali disposizioni incidono direttamente sulla libertà personale, tutelata dall’art. 13 Cost., e devono confrontarsi con l’art. 5 CEDU e con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che richiede che ogni privazione della libertà sia prevista dalla legge, necessaria e non arbitraria.
La Corte EDU, nel caso Khlaifia c. Italia (2016), ha sottolineato l’esigenza di garanzie procedurali effettive nei confronti degli stranieri trattenuti, evidenziando la centralità del controllo giurisdizionale.[9]
Manifestazioni pubbliche e libertà costituzionali
L’inasprimento delle sanzioni per condotte violente durante le manifestazioni deve essere valutato alla luce del diritto di riunione (art. 17 Cost.[10]) e della libertà di espressione (art. 21 Cost.).[11]
La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che eventuali restrizioni sono ammissibili solo se strettamente necessarie alla tutela dell’ordine pubblico e dell’incolumità pubblica, secondo un criterio di proporzionalità[12]. Analogamente, la Corte EDU ha ribadito che le limitazioni al diritto di riunione devono essere “necessarie in una società democratica” (art. 11 CEDU).
Un eccessivo irrigidimento normativo potrebbe produrre un effetto dissuasivo generalizzato (chilling effect), compromettendo l’esercizio delle libertà democratiche.
Proporzionalità e rischio di diritto penale simbolico
Il nodo teorico centrale resta quello della proporzionalità: ogni intervento limitativo di diritti fondamentali deve essere idoneo, necessario e adeguato rispetto allo scopo perseguito. In assenza di evidenze empiriche sull’efficacia deterrente delle nuove misure, il rischio è quello di un diritto penale simbolico, volto a rassicurare l’opinione pubblica senza incidere strutturalmente sulle cause dei fenomeni criminali.
La dottrina penalistica ha più volte evidenziato come l’espansione del diritto penale in chiave securitaria possa determinare una tensione con il modello garantista dello Stato costituzionale di diritto.[13]
Conclusioni
La bozza di decreto sicurezza rappresenta un passaggio cruciale nel rapporto tra sicurezza e libertà. Il legislatore è chiamato a operare un bilanciamento coerente con i principi supremi dell’ordinamento, evitando derive emergenziali e preservando la centralità della persona quale limite invalicabile del potere punitivo. Il rispetto dei principi di legalità, offensività, proporzionalità e umanità della pena costituisce il parametro imprescindibile per valutare la legittimità delle misure proposte.
Scarica il testo in discussione: Bozza Decreto Sicurezza 2026
NOTE
[1] Corte cost., sent. n. 360/1995; n. 265/2005 (principio di offensività).
[2] Costituzione art. 25: «2. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.[…omissis…]»
[3] Cost. art. 27: «1. La responsabilità penale è personale.[…omissis…] 3.Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.»
[4] Costituzione art. 13: «1. La libertà personale è inviolabile. […omissis…]»
[5] Corte cost., sent. n. 236/2011; n. 40/2019.
[6] Cost. art. 16: «1. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. 2. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.»
[7] Corte cost., sent. n. 24/2019; n. 25/2019 (misure di prevenzione e determinatezza).
[8] Cost. art. 111: «1. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. […omissis…]».
[9] CEDU, art. 5; Corte EDU, Khlaifia c. Italia, 2016.
[10] Cost. art. 17: «1. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. 2. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. 3. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.»
[11] Cost. art. 21: «1. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. […omissis…]»
[12] Corte cost., sent. n. 15/1982; Corte EDU, Oya Ataman c. Turchia, 2006.
[13] Ferrajoli, L., Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza; Donini, M., Il diritto penale tra politica e giurisdizione, Giappichelli; Fiandaca, G., Musco, E., Diritto penale. Parte generale, Zanichelli.

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