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IL GIOCO D’AZZARDO E’ UN’EMERGENZA SOCIALE CHE CONTINUA AD AUMENTARE! Luigi De Simone

Rispetto all’anno precedente è registrato un aumento del 10% ed ha superato il 7% del PIL! 

Luigi De Simone

AbstractDalla lettura del “libro nero – edizione 2025” di Federconsumatori, emerge che la dipendenza degli italiani dal gioco d’azzardo è in costante aumento, incide particolarmente il +10% del gioco “on line”, soprattutto da parte dei giovani. Ma ci sono troppi interessi (in gioco).

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Dopo oltre un anno dal mio contributo del mese di giugno 2024, in cui commentavo i dati riferiti al 2023, risulta che, anche nel 2024, gli italiani hanno speso cifre stratosferiche per il gioco d’azzardo.

Dalla lettura del libro nero1 emerge che è stato superato il muro dei 150 miliardi di euro, esattamente 157,4 miliardi rispetto ai 147,70 miliardi spesi del 2023, 136 miliardi spesi nel 2022 e 84 miliardi spesi nel 2013, addirittura quasi la metà della spesa registrata nell’ultimo anno. E parliamo ancora di dati provvisori!

     

Dal grafico che precede si nota che da qualche anno il gioco “fisico” è in contrazione, passando in termini percentuali dal 46,3% del totale nel 2022 al 41,5% nel 2024. Ma non ci lusinghiamo! Il gap negativo di cinque punti percentuali è, ovviamente, sostituito dal gioco “on-line”, che passa dal 53,7% del 2022 al 58,5% del 2024, percentuale che corrisponde a 91,2 miliardi di euro, rispetto ai 157,4 miliardi totali spesi.

Dall’anno covid il gioco “on line”, per ragioni facilmente intuibile, ha preso il sopravvento e non ha mai smesso di aumentare la percentuale, passando dal 32,9% (anno prima del covid) al 58,5 %, quasi raddoppiando, così, il numero degli italiani che nel 2019 preferivano il gioco virtuale.  E questo aumento rappresenta un problema ulteriore per lo stesso Stato Italiano. Al riguardo, alcuni autori2 parlano di una sorta di “dipendenza dello Stato dall’azzardo”. Siccome le entrate per lo Stato diminuiscono con il gioco on line, lo stesso Stato, per recuperare il gettito inferiore, amplia l’offerta; continuando, però, sempre a calare la percentuale del gioco fisico, si genera un ciclo destinato a non avere mai fine.

Tra le principali caratteristiche che agevolano il gioco “on line”, sicuramente spiccano l’offerta potenzialmente illimitata nel tempo e nella quantità, l’assenza di costi per il gestore rispetto alle attività in sede fissa (quali affitti, salari,  materiali, ecc…) e l’assenza di controllo sociale per lo stesso giocatore per il quale rimanere “invisibile” non rappresenta un problema.

Torniamo ai numeri. Ai 157,50 miliardi di euro corrispondono 134,41 miliardi di vincite con un delta di quasi 23 miliardi di euro, che rappresentano le perdite degli italiani. E a pagare sono le persone più indigenti e provenienti da alcune aree geografiche, perchè sono coloro i quali tentano sempre più spesso la fortuna.

Secondo uno studio del 20223 sono proprio le persone con redditi mensili e titoli di studio più bassi a diventare più frequentemente giocatori problematici o dipendenti. Dallo stesso studio emerge che sono circa 20 milioni gli italiani, tra i 18 e gli 74 anni, che hanno giocato d’azzardo almeno una volta nel corso del 2022 e, di questi, circa 800mila (4%) presentavano profili con rischio elevato o severo, ovvero che ha superato la soglia della normalità, trasformandosi in un comportamento compulsivo con gravi conseguenze come preoccupazione, ossessione, ripetuti tentativi di smettere senza successo, perdite che generano altre perdite, negazioni alla famiglia, richiesta prestiti e usura etc.

Abbassando l’età, si nota che tra gli studenti, in un’età compresa tra i 15 e i 19 anni, esattamente 1 milione e 300mila (il 51% del totale) hanno ammesso di aver giocato almeno una volta nel corso del 2022, per quasi 130mila (10%) trattasi di giocatori a rischio, mentre per oltre 67mila casi (5%) trattasi di giocatori problematici.

Dal punto di vista geografico, per quanto riguarda il gioco “on line”, risulta che nel 2024 la Campania è stata la regione con più conti aperti legati al gioco (843.161), seguita dalla Lombardia (696.431) e dalla Sicilia (594.078), tutti in aumento rispetto all’anno precedente4, quando si sono registrati rispettivamente 789.921, 655.653 e 541.680 conti aperti.

Nel 2024 ogni italiano ha speso nel gioco d’azzardo in media 2.162,35 euro rispetto ai 1.926,00 euro spesi nel 2023. Ma in alcuni casi tale soglia è stata superata di molto, fino ad oltrepassare, fortunatamente solo in un caso, addirittura i 10.000 euro.

Vediamo, ora, qualche dato in particolare. A livello di province, il primato è di Isernia con euro 4.262,66 (3,129,84 nel 2023 e 2.593,00 nel 2022) di giocate pro-capite nella popolazione (dai 18 ai 74 anni), seguito da un terzetto di province siciliane, ovvero Siracusa con 3.549,52 euro, Messina con 3.536,11 euro (primatista nel 2023 con 3.245,71 euro) e Palermo con 3.521,87 euro. Seguono le tre campane che confermano il posizionamento dell’anno precedente, ovvero Salerno, Napoli e Caserta. Mentre a livello comunale (comuni superiori a 10.000 abitanti) spiccano in maniera dirompente i 18.045,07 euro di giocate pro-capite in un comune salernitano (già in vetta nel 2023 con 11.881,70), seguito da un comune bolognese con 9.608,70 euro (terzo nel 2023), importo pari alla metà del comune primatista.

Come anticipato, dalla lettura dei dati, emerge che si scommette di più ove i redditi sono più bassi, con un aggravio delle condizioni economiche, già disastrose, di alcuni territori. Nel sud si spende esattamente il doppio rispetto al nord e tra le regioni più attive nel gioco d’azzardo spiccano la Campania, la Sicilia e la Calabria (figura che segue).

                                                         

Leggendo Il Libro Nero, particolare interessante è il Focus sulle mafie e sul doppio binario di azzardo illegale e azzardo legale, tratto dalla relazione presentata dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) al Parlamento il 27 maggio 20255 (un mese prima della presentazione del Libro Nero).

La relazione evidenzia la permeabilità del “settore dei giochi e delle scommesse” da parte della criminalità, sia esso gioco “fisico” che gioco “on line”. Tra i settori economici maggiormente esposti al rischio di infiltrazione mafiosa ritroviamo proprio il gioco d’azzardo.

L’azzardo rappresenta un settore in cui si intrecciano quello legale e quello illegale, quest’ultimo ovviamente ad esclusivo appannaggio della criminalità organizzata. La liberalizzazione di fine anni novanta del gioco d’azzardo non ha avuto i risultati sperati. Il gioco di azzardo illegale è un mondo parallelo, realizzato mediante società fittizie con sede in paradisi fiscali, create soprattutto per riciclare i proventi. Strettamente collegata è l’attività di usura nei confronti dei giocatori/debitori.

Rispetto al gioco legale, invece, le associazioni criminali si inseriscono nel mercato con attività estorsiva nei confronti delle sale giochi, anche attraverso l’imposizione degli apparecchi da gioco, con l’intestazione diretta mediante compartecipazione o mediante prestanome di punti scommesse e sale da gioco, nella raccolta e gestione diretta di piattaforme illegali, mediante la gestione di siti internet dislocati all’estero.

Secondo la DIA, solo per quanto riguarda il gioco lecito “on line”, circa 20/22 miliardi di euro sono collegati alle mafie. Immaginiamo il volume di affari che genera il gioco illegale!

Tutto ciò ha anche effetti collaterali. Dalla piaga dei minori sempre più avvezzi al gioco d’azzardo anche se vietato6, allo scempio di famiglie indebitate e sotto minacce continue, perdita di autostima, perdita della proprietà e, purtroppo, anche protagoniste di gesti estremi.

Come ho già scritto l’anno scorso, occorre una presa di coscienza di tutti. Anche dello Stato che spesso veicola, incentiva e pubblicizza il gioco d’azzardo, dei tabaccai che pubblicizzano continue vincite, ma che non divulgano mai le continue perdite della maggior parte dei giocatori e degli sportivi che troppo spesso vengono coinvolti in scandali di scommesse clandestine. A proposito di pubblicità, addirittura si paventa l’abolizione del divieto di pubblicità sul gioco d’azzardo7 nell’ambito della riforma del calcio italiano.

In realtà lo Stato Italiano durante lo scorso biennio ha avviato un percorso di riordino del gioco di azzardo, sul presupposto che il gettito erariale non può diminuire, spacchettando in qualche modo le due forme di gioco d’azzardo.

Il processo di riordino trova il suo fondamento nella Legge 9 agosto 2023, n. 111, c.d. “delega fiscale”8, a cui è seguito il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 419, che, da un lato pone la sua attenzione solo all’azzardo “on-line”, e, dall’altro, fissa i principi per entrambe le modalità di gioco.  Infatti al comma 2 dell’articolo 1 si legge testualmente “…il presente decreto reca il riordino, anche attraverso una loro raccolta sistematica e organica, delle disposizioni di carattere generale applicabili ai giochi pubblici ammessi in Italia e, in particolare, di quelle relative ai giochi a distanza….”

Si ha la sensazione che anziché tutelare la salute e ridurre l’offerta, si pensi al gettito economico derivante dal gioco ed alla conservazione dei posti di lavoro nel settore. A ciò si aggiunga la tesi di alcuni esperti, secondo cui diminuire l’offerta legale aumenta gli spazi per l’offerta illegale. Sarà vero?


NOTE

  1. Libro nero dell’azzardo – Mafie, dipendenze, giovani, europa – edizione 2025 – di Federconsumatori pubblicato il 3 luglio 2025.
  2. Simone Scagliarini, UNIMORE, Quaderni Fondazione Marco Biagi, “Riordino del settore dei giochi, atto I: il nuovo decreto sul gioco a distanza”, 2024.
  3. IPSAD® 2022 – ITALIAN POPULATION SURVEY ON ALCOHOL AND OTHER DRUGS, www.epid.ifc.cnr.it.
  4. dati ADM 2024 provvisori.
  5. https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/2025/relazione-sullattivita-svolta-e-risultati-conseguiti-nel-2024/ .
  6. articolo 110 TULPSComma 8. L’utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18. – Comma 8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l’uso in violazione del divieto posto dal comma 8” oppure articolo 24 (norme in materia di gioco) D.L. 6 luglio 2011, n. 98Comma 20. È vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. – Comma 21. Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente comma, il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all’interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall’ufficio territoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell’accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall’ufficio territoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a tal fine, l’ufficio territoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai fini dell’applicazione della predetta sanzione accessoria. – comma 22. Nell’ipotesi in cui la violazione del divieto previsto dal comma 20 riguardi l’utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con il trasgressore. Nel caso di rapporti contrattuali in corso, l’esecuzione della relativa prestazione è sospesa per il corrispondente periodo di sospensione dall’elenco. Nell’ipotesi in cui titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, associazione o, comunque, un ente collettivo, le diposizioni previste dal presente comma e dal comma 21 si applicano alla società, associazione o all’ente e il rappresentante legale della società, associazione o ente collettivo è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie” oppure  articolo 7  (Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l’attività sportiva non agonistica) D.L. 13 settembre 2012, n. 158 “Comma 8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all’articolo 24, commi 2021 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, è vietato ai minori di anni diciotto l’ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del divieto è punita ai sensi dell’articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui al presente comma, il titolare dell’esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta. Il Ministero dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l’accesso dei minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal giocooppure articolo 9-quarter (Misure a tutela dei minori) D.L. 12 luglio 2018, n. 87  “Comma 1. L’accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l’accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio”.
  7. Previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, il cd. “Decreto Dignità”, rubricato appunto “divieto pubblicità giochi e scommesse”.

8. Legge 9 agosto 2023, n. 111, rubricata “Delega al Governo per la riforma fiscale” che apre il Capo IV dedicato ai giochi; in particolare si segnala l’art. 15 che detta i “Principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici”.

9. Decreto Legislativo 25 marzo 2024, n. 41, rubricato “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111”; in particolare l’articolo 22 si dedica al contrasto all’offerta di gioco a distanza in difetto di concessione.


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