La direttiva del Ministero dell’Interno del 19 gennaio 2026 alla luce dei fatti di Crans-Montana

Abstract: I fatti verificatisi a Crans-Montana hanno evidenziato la vulnerabilità strutturale dei luoghi di aggregazione ad alta esposizione simbolica e politica, mostrando come carenze organizzative e deficit di controllo possano produrre esiti gravi anche in contesti formalmente autorizzati. Il contributo analizza la risposta dell’ordinamento italiano attraverso la direttiva del Ministero dell’Interno del 19 gennaio 2026, collocandola nel quadro normativo vigente in materia di ordine pubblico e sicurezza. L’analisi mette in luce il ruolo della prevenzione amministrativa, il rafforzamento del coordinamento prefettizio e il bilanciamento tra sicurezza anticipatoria e tutela dei diritti fondamentali. La direttiva emerge non come strumento emergenziale, ma come atto di indirizzo politico-amministrativo volto a garantire un’applicazione coerente e integrata di poteri già esistenti, in un contesto in cui la sicurezza degli eventi assume anche una rilevanza geopolitica e diplomatica.
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Introduzione
I fatti verificatisi a Crans-Montana hanno rappresentato un punto di discontinuità nella riflessione contemporanea sulla sicurezza dei luoghi di aggregazione ad alta esposizione politica e simbolica. Al di là delle specificità del contesto svizzero, la vicenda ha evidenziato come la combinazione di affollamento, uso improprio degli spazi, carenze strutturali e deficit di controllo possa produrre esiti gravi anche in contesti formalmente autorizzati.
Non si è trattato soltanto di una criticità operativa, ma dell’emersione di una fragilità sistemica, riconducibile alla difficoltà di governare contesti nei quali ordine pubblico e sicurezza della pubblica incolumità (safety e security) tendono a sovrapporsi. In questa prospettiva, gli eventi pubblici ad alta visibilità emergono come obiettivi sensibili non solo sotto il profilo operativo, ma anche simbolico e comunicativo, con potenziali ricadute politiche e diplomatiche.
Crans-Montana ha reso evidente che la sicurezza dell’evento non può più essere considerata una mera questione logistica o di vigilanza, ma una variabile strategica della politica interna ed estera dello Stato[¹].
La risposta istituzionale italiana
La risposta dell’ordinamento italiano si è collocata su un piano strutturale, evitando approcci emotivi o meramente repressivi. Con la direttiva del Ministero dell’Interno del 19 gennaio 2026[2] è stata disposta un’intensificazione dei controlli sui locali di pubblico intrattenimento e sugli eventi ad alta esposizione, affidando ai Prefetti il coordinamento delle attività ispettive e di verifica.
La direttiva riafferma un principio cardine: la sicurezza non costituisce una misura contingente, ma una funzione pubblica permanente, da esercitare attraverso strumenti ordinari, coerenti e giuridicamente fondati. Essa non introduce un regime eccezionale – né potrebbe farlo, non avendo valore normativo[3] in quanto atto amministrativo generale[4] – ma si innesta in un sistema già definito, fondato sul Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, sul D.P.R. n. 151/2011 in materia di prevenzione incendi e sulla normativa tecnica di settore.
La novità risiede nel richiamo a un’applicazione rigorosa, coordinata e non frammentaria di strumenti già esistenti, spesso sottoutilizzati o applicati in modo disomogeneo.
Prevenzione amministrativa e responsabilità istituzionale
Elemento centrale della direttiva è la riaffermazione della prevenzione amministrativa quale presidio essenziale di sicurezza. Il controllo non assume la funzione di sanzione differita, ma di tutela anticipata dell’incolumità pubblica. In questo quadro, la Polizia Locale svolge una funzione di prossimità e conoscenza del territorio, le Questure garantiscono il raccordo con l’ordine pubblico e le Prefetture assicurano l’unità dell’azione statale.
La direttiva e la successiva circolare applicativa si fondano su un presupposto chiaro: la prevenzione non è anticipazione repressiva, ma governo del rischio. L’esperienza dimostra che l’assenza di controlli efficaci non produce maggiore libertà, bensì vulnerabilità sistemica[5].
L’atto valorizza il ruolo delle Prefetture come snodi di raccordo tra forze di polizia, Vigili del Fuoco, enti locali e servizi sanitari, sottolineando la necessità di verifiche non meramente formali, ma sostanziali. In tal senso, la sicurezza dei locali aperti al pubblico viene ricondotta esplicitamente nell’alveo dell’ordine pubblico in senso ampio, sottraendola alla sola logica dell’autoresponsabilità privata.
Fondamenti normativi e costituzionali
La direttiva si colloca coerentemente nel quadro normativo vigente richiamando in modo sistematico i fondamenti dell’ordinamento della pubblica sicurezz. L’art. 1 del TULPS affida all’autorità di pubblica sicurezza la tutela dell’ordine pubblico[6]; la legge n. 121 del 1981 attribuisce al Prefetto il ruolo di Autorità provinciale di pubblica sicurezza e il coordinamento delle forze di polizia; l’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza[7].
L’ordine pubblico emerge così come funzione primaria dello Stato, da esercitare in modo preventivo, proporzionato e rispettoso delle garanzie costituzionali. La direttiva non modifica il quadro giuridico, ma ne sollecita un’applicazione coerente, integrata e anticipatoria, ponendo l’accento sull’analisi del rischio, sulla cooperazione interistituzionale e sulla legalità costituzionale come parametro di azione[8].
Gestione delle manifestazioni e tutela dei diritti fondamentali
Particolarmente delicato è il tema della gestione delle manifestazioni di dissenso in contesti ad alta criticità. La direttiva richiama il necessario bilanciamento tra il diritto di riunione sancito dall’art. 17 della Costituzione[9] e le disposizioni del TULPS che consentono l’adozione di misure preventive per ragioni di sicurezza.
L’ampliamento degli strumenti preventivi impone una riflessione sui limiti. In tal senso, la direttiva richiama espressamente i principi di proporzionalità e necessità, escludendo misure generalizzate e indiscriminate. La sicurezza anticipatoria non può trasformarsi in una gestione permanente dell’emergenza, pena la compressione indebita delle libertà fondamentali.
In linea con la giurisprudenza costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo, le misure preventive devono essere motivate, temporalmente circoscritte e soggette a controllo giurisdizionale[10].
Ordine pubblico e dimensione geopolitica
Un elemento di particolare rilievo della direttiva è il riconoscimento implicito della dimensione geopolitica della sicurezza degli eventi internazionali. Una gestione inadeguata può compromettere relazioni diplomatiche, incidere sulla reputazione dello Stato e amplificare messaggi ostili sul piano mediatico globale, producendo effetti politici diretti.
In questa prospettiva, l’ordine pubblico non si esaurisce nella sicurezza interna, ma diviene una leva di stabilità istituzionale e diplomatica, inserita in un contesto di interdipendenza internazionale[11].
Conclusioni
La direttiva del Ministero dell’Interno del 19 gennaio 2026 segna un passaggio significativo verso un modello di sicurezza integrata, nel quale prevenzione, ordine pubblico e dimensione geopolitica si intrecciano. I fatti di Crans-Montana hanno dimostrato che la sicurezza degli eventi ad alta esposizione non è neutra, incidendo sulla credibilità dello Stato e sulla tenuta dell’ordinamento democratico.
La sfida futura consiste nel mantenere un equilibrio dinamico: rafforzare la sicurezza senza erodere le garanzie, prevenire senza anticipare la repressione, governare il rischio senza trasformarlo in emergenza permanente.
Va tuttavia sottolineato che, depurato dai toni talvolta enfatici della comunicazione istituzionale, l’atto non innova il quadro giuridico né amplia gli strumenti a disposizione delle autorità di safety e security. Esso si configura come una direttiva di indirizzo politico-amministrativo, volta a richiamare alla corretta, coordinata e responsabile applicazione di poteri già esistenti.
Direttiva Ministero Interno 19:01:2026 – CransMontana
NOTE
[1] Sul concetto di eventi ad alta esposizione simbolica v. Arendt, The Human Condition, Chicago, 1958.
[2] Ministero dell’Interno, Direttiva 19 gennaio 2026, “Misure di rafforzamento dei controlli sui locali di pubblico intrattenimento e sugli eventi ad alta esposizione”.
[3] Codice Civile, art. 1 (Indicazione delle fonti): «1. Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; [abrogato] 4) gli usi.»
[4] Cassazione, sez. un., n. 500/1999, sulla natura non normativa delle direttive amministrative.
[5] Mantelero, Il governo del rischio, Giappichelli, 2020.
[6] TULPS, art. 1 «1.L’autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle provincie e dei comuni, nonché delle ordinanze delle Autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. 2. Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati. 3. L’autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale. 4. Le attribuzioni dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell’autorità locale dal capo dell’ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal podestà.»
[7] Costituzione, art. 117 «1.La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 2. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: […omissis…] h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; […omissis…]»
[8] Pizzetti, Privacy, sicurezza e potere pubblico, Il Mulino, 2021.
[9] Costituzione, art. 17 «1. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. 2. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. 3. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.»
[10] Cfr. CEDU, Oya Ataman c. Turchia, 2006; Corte cost. n. 15/1973; CEDU, Plattform “Ärzte für das Leben” c. Austria, 21 giugno 1988; Corte costituzionale, sentenza n. 15/1982.
[11] Habermas, The Divided West, Polity Press, 2006.
ULTERIORI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
-
- Mantelero, A., Il governo del rischio, Giappichelli, 2021.
- Pajno, S., Ordine pubblico e sicurezza, Il Mulino, 2019.
- Rodotà, S., Il diritto di avere diritti, Laterza, 2012.

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