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SI RINCORRONO LE CIRCOLARI SULL’UTILIZZO DELLA TARGA PROVA, Massimiliano Mancini

Le precisazioni del Ministero dell’Interno del 22 maggio 2024 alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2 maggio 2024. Prosegue la lotta anche per avere l’ultima parola!

Massimiliano Mancini

Abstract: la diatriba tra il Ministero dei Trasporti, che ammetteva la circolazione con la targa di prova anche con veicoli nuovi, e il Ministero dell’Interno che l’ammetteva solo per i veicoli già immatricolati ha richiesto un regolamento approvato con il DPR 21/12/2023 n. 229. Non contenti entrambi i ministeri hanno deciso di avere l’ultima parola e così il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha emanato la Circolare prot. 12666.02 del 02-05-2024 e, dopo 20 giorni, anche il Ministero dell’Interno ha ritenuto di dire la sua opinione, con la Circolare protocollo 15826 del 22-5-2024, continuando a procedere in ordine sparso e aumentando gli atti e la confusione anziché fare sinergicamente squadra emanando, qualora la norma non fosse già chiara com’é in realtà, circolari interministeriali di concerto.

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La vecchia diatriba tra il Ministero dei Trasporti e il Ministero dell’Interno sulla targa prova

Da tempo era in atto una diatriba sull’interpretazione e l’applicazione della disciplina della targa prova prevista della disciplina del D.P.R. 24/11/2001 n. 474, “Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli”, tra il Ministero dei Trasporti che riconosceva l’utilizzabilità della targa prova anche su veicoli immatricolati e il Ministero dell’interno che riteneva che l’utilizzo dovesse essere limitato esclusivamente ai veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione.

In giurisprudenza il problema è stato affrontato più volte, anche se solo incidentalmente (cfr. Cass. Civ., sez. II, 4/8/2016 n. 16310, in materia di revisione, conf. Cass. Civ., sez. VI, 20/11/2013, n. 26074; Cass. Civ., sez. II, 7/5/2018 n. 10868, in relazione alle modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli; Cass. Civ., sez. III, 14/12/2020 n. 28433, in relazione alla copertura assicurativa).
L’interpretazione maggioritaria era arrivata a escludere dall’utilizzo delle autorizzazioni alla circolazione di prova le officine di autoriparazione, che effettuano interventi sui veicoli già immatricolati e da presentare a revisione, e i commercianti di veicoli usati i quali, in attesa del potenziale acquirente, risultano di norma privi di copertura assicurativa e, spesso, di revisione in corso di validità.

Questa diatriba, triste e inaccettabile in uno Stato serio e autorevole, ha richiesto addirittura un regolamento governativo, nonostante sia il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Salvini e sia il Ministro dell’Interno Piantedosi siano dello stesso partito. Per quetsa ragione alla fine dello scorso anno è stato adottato il D.P.R. 21/12/2023 n. 229, che ha modificato il precedente regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

Le novità sull’utilizzo della targa prova

Il D.P.R. 229/2023 ha fatto chiarezza e ha introdotto delle novità:

IMPIEGO DELLA TARGA PROVA: ha prevalso la tesi del Ministero dei Trasporti consentendone l’impiego anche per i veicoli già immatricolati al solo fine di effettuare prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, questo aspetto permette di utilizzarla legittimamente anche da parte degli autoriparatori, anche in deroga agli obblighi di revisione e anche quando la revisione sia scaduta di validità.

LIMITE MASSIMO DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI E MECCANISMO DI CALCOLO: consentito il rilascio di massimo 1 targa prova ogni 5 addetti.

USO DELL’AUTORIZZAZIONE: confermato il divieto di circolare con autorizzazione scaduta di validità, anche se ancora nei termini per effettuare il rinnovo (6 mesi) o revocata.

POSIZIONAMENTO DELLA TARGA DI PROVA: su un veicolo già immatricolato deve essere applicata in modo ben visibile, in modo da rendere leggibile la targa di immatricolazione o, quando previsto, la targa ripetitrice che, in ogni caso durante la circolazione di prova, non possono essere rimosse. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se già immatricolato, risponde, ove ne ricorrano i presupposti l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova.

Le circolari che si rincorrono per l’ultima parola

Nonostantela il D.P.R. 229/2023 sia piuttosto chiaro, il Ministero deio Trasporti e delle Infrastrutture ha ritenuto di adottare una nota esplicativa all’inizio di questo mese, il 2 maggio:

Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. 12666.02 del 02-05-2024.

ll Ministero dell’Interno, dopo 20 giorni, ha ribadito sostanzialmente quanto già sostenuto dalla precedente circolare del MIT e, soprattutto, quanto era già chiaro nel testo del regolamento governativo e ha emesso a sua volta una ulteriore nota esplicativa, lo scorso 22 maggio:

Circolare del Ministero dell’Interno prot. 15826 del 22-5-2024.

Non resta che sperare che siano gli ultimi atti di questa commedia.


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