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L’IDENTIFICAZIONE PERSONALE DOPO LA RIFORMA “CARTABIA”, Silvestro Marascio

Ci sono state davvero delle novità nel nuovo processo penale?

Silvestro Marascio

Abstract: Identificare compiutamente taluno riveste una particolare importanza, ovviamente la stessa assume delle peculiarità differenti in funzione del contesto. La modifica ai codici di rito (siano essi riferibili a quello civile che penale, comprendendo sia l’ordinario che il minorile), apportate con l’articolata “riforma Cartabia”, ha interessato anche questo aspetto: l’identità dell’indagato e in questo articolo si approfondiranno le novità in questo campo che sono state meno trattate.

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Silvestro Marascio, dattiloscopista, membro del comitato scientifico “scienze forensi” Polis Open Learning, coautore di “Dattiloscopia Forense – preventiva e giudiziaria a confronto”, Aracne ed., 2022.


PREMESSA

La c.d. “riforma Cartabia, introdotta con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ed entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ha modificato profondamente il sistema processuale penale e, unitamente al progressivo inserimento di “elementi dematerializzati”, nella prassi processual-penalistica[1],accanto a fonti di prova “complesse”[2], specie se indagati particolari tipologie di reato, si ha avuto l’innovazione dell’art. 349 c.p.p.  relativo all’identificazione delle persone nei cui confronti vengono svolte le indagini.

BREVE ANALISI DEL CONTESTO

Il 349 c.p.p. rappresenta, probabilmente assieme all’art. 4 del TULPS, la cifra normativa sul rilievo fotosegnaletico e quindi l’alimentazione della banca dati dattiloscopica: AFIS.

La modifica introdotta “dalla Cartabia”, con l. 134/2021,  ha esteso, di fatto, l’obbligatorietà del fotosegnalamento a una platea di soggetti, andando a completare — a parere di chi scrive — i vuoti lasciati dal combinato disposto con il Testo Unico dell’Immigrazione – TUI.

Infatti, il novellato articolo del codice di procedura penale prevede ora che: “…i rilievi [siano] sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell’UE privo di codice fiscale o che attualmente, o è stato in passato, titolare della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’UE. In tale caso la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini …”.

Se il TUI sanzionava — com’è normale per una normativa speciale e quindi verticale sulla materia — a titolo esemplificativo: l’ingresso illegale sul territorio nazionale di taluno; il reingresso di un individuo, a seguito di provvedimento di espulsione eseguito, in epoca precedente rispetto a quanto permesso; il mancato rispetto dell’ordine di espulsione emanato; il trattenersi sul territorio nazionale senza averne titolo, per arrivare a identificare compiutamente quel soggetto era necessario ricorrere ad analisi biometrica. Ovviamente questa rappresenta un frangente di politica criminale rispetto a un tema sostanzialmente amministrativo, date anche le rispettive pena potenzialmente comminabili, nei casi richiamati.

Con il 349 cpp così novellato è possibile procedere all’assunzione delle impronte digitali e palmari, al rilievo fotografico del soggetto e dei suoi connotati e contrassegni, anche se quell’individuo fosse colpito da denuncia in stato di libertà o da querela di parte. Ovviamente nulla è cambiato per l’esecuzione di misure pre-cautelari o cautelari, dove il fotosegnalamento è stato reso obbligatorio per soddisfare le esigenze dell’alimentazione del CODIS, la banca dati del DNA, grazie al combinato disposto tra legge di ratifica del trattato di Prum e suo regolamento di esecuzione.

CARTABIA, L’INNOVAZIONE IN PRATICA

L’aggiornamento avutosi nel 2021 ha interessato tutto il processo di identificazione: anche l’art. 66 c.p.p. – verifica dell’identità personale dell’imputato – ha subiti modifiche analoghe al nuovo senso voluto dal 349 c.p.p., allorquando il medesimo soggetto “era solamente indagato”. La necessità era, ed è, il rendere pienamente perseguibile un individuo anche a fronte di molteplici alias, quindi identità artefatte, facendo appunto ricondurre le varie anagrafiche (anche ottenute per errori di trascrizione) a un codice univoco identificativo (il CUI, appunto).

Il CUI rappresenta l’elemento di raccordo tra i vari fotosegnalamenti ascrivibili a taluno, rilievi, questi, che possono riportare differenti dati anagrafici, anche figlie di differenti normative estere. Si pensi agli albanesi, che possono cambiare fino a un massimo di tre volte le proprie generalità; per taluni Stati USA, specie per le donne che, a seguito di matrimonio, possono aggiungere al proprio nome il cognome del marito, defalcando il proprio da nubile; per gli indiani, per cui non è previsto un cognome e semplicemente “Singh” significa “figlio”.

Il Codice rappresenta quindi il concretizzarsi dell’identificazione fisica dell’indagato, nel momento in cui si procede alla stesura dei primi atti, ex art. 349 c.p.p.; con la trasmissione del cartellino ed elenco precedenti dattiloscopici alla segreteria del pubblico ministero e quindi fatta propria dal Giudice del dibattimento, viene assolto anche quanto previsto dall’art. 66 c.p.p. Si è avuto adeguamento al PNR, il portale delle notizie di reato, dello SCIP, il sistema informativo della cognizione penale, in uso alle Procure, che contempla anche Re.Ge. Web, il registro generale delle notizie di reato, ex art. 110 bis co. 1 bis disp. att. c.p.p.

CONCLUSIONI

A parere di chi scrive non vi può essere nessuna particolare innovazione anzi, viene plasticamente resa la lentezza decisionale del legislatore nel procedere ad aggiornamenti concatenati e resisi necessari dalla contingenza affrontata.

Si scrive questo perché il medesimo testo del novellato articolo 349 c.p.p. era rinvenibile nel combinato disposto degli artt. 4 e 43 del DPR 313/2002, il testo unico sul casellario giudiziale. Mancante era il rendere esecutivo il supposto combinato normativo stante i raccordi tecnici esistenti tra basi dati (Casellario-SDI-AFIS) e uffici (si pensi al complesso sistema dell’immigrazione). Non è un caso, infatti, che nel medesimo anno venga innovato anche il testo unico immigrazione (con la c.d. “Bossi-Fini”, la l. 189/2002) e nel mentre si proseguisse con il percorso di allargamento dell’UE verso est.

Nel contesto della “riforma Cartabia” viene quindi “riscoperto” il CUI quale ideale volano per dare seguito al Reg. UE 2019/816, del 17/04/2019, quindi all’alimentazione del sistema ECRIS-TCN, il casellario giudiziale europeo. Si è reso necessario, quindi, partecipare con una maggiore circolarità informativa, comprendendo dati biometrici e fotografici, circa individui già sanzionati penalmente, con anagrafica evidentemente resa certa da codice alfanumerico.


NOTE

[1] Informatizzazione della notizia di reato, trasmessa alla Procura corrispondente attraverso il relativo Portale, graduale dematerializzazione di atti, con upload, in determinati formati, attraverso medesimo Portale, per esempio, cui si aggiunge anche la nomina di avvocato difensore sempre attraverso modalità telematica, soppiantando centrali telefonici unici.

[2] Si pensi all’ausilio, reso obbligatorio per i reati di cui al c.d. “codice rosso”, di telecamere per vide-fono registrare gli interrogatori resi.


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