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Diritto Giurisprudenza Luigi De Simone NOTIZIE

IL DIRETTORE DEI LAVORI DEVE DIMOSTRARE LA FINE DELL’INCARICO FIDUCIARIO CON IL CLIENTE (Consiglio di Stato n. 7227/23), Luigi De Simone

Altrimenti riveste comunque una “posizione di garanzia”!

Luigi De Simone

Abstract: Secondo il Consiglio di Stato il direttore dei lavori è sempre responsabile in caso di commissione di abusi edilizi da parte del committente se non dimostra di essersi dimesso, al fine di far venir meno la posizione di garanzia insita nella figura del tecnico di fiducia.

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Dopo aver affrontato recentemente la questione della rilevanza penale dell’attività svolta da un tecnico sospeso dal proprio albo professionale, nell’articolo pubblicato il 6 ottobre 2023, ci occupiamo ora del caso della responsabilità amministrativa a carico di un tecnico per abuso edilizio o per mancata ottemperanza all’ordine di ripristino dello stato dei luoghi.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato1 ha stabilito, o “semplicemente” ribadito, alcuni principi generali di diritto. In particolare ha statuito la responsabilità del direttore dei lavori in caso di abusi edilizi e ha indicato le circostanze che rendono irrilevante, ai fini della validità dello stesso, la mancata notifica di un provvedimento amministrativo.

Tutto nasce dal ricorso di un tecnico/direttore dei lavori che censurava la sentenza del TAR Lazio n. 10730/2019 che aveva “esteso” anche a lui la responsabilità per un abuso edilizio commesso dal proprietario-committente dell’immobile. L’Ente Comunale, in particolare, aveva notificato al ricorrente l’irrogazione di una sanzione amministrativa di 15.000 euro per inottemperanza,  ai sensi del DPR 6 giugno 2001 n. 3802, art. 33 comma 4, unitamente alla sanzione irrogata al proprietario-committente.

Ad avviso del direttore dei lavori, la responsabilità degli abusi edilizi e della mancata ottemperanza all’obbligo di rispristino dello stato dei luoghi attribuita al proprietario non poteva ricadere su di lui anche perché, a suo dire, aveva interrotto qualsiasi rapporto professionale non appena aveva scoperto le irregolarità. Inoltre contestava il fatto che la notifica dell’ingiunzione di demolizione a suo carico non si era perfezionata e quindi era da ritenersi inesistente o nulla.

Il Giudice amministrativo di secondo grado confermava la responsabilità anche del direttore dei lavori citando una precedente pronuncia che recita testualmente: “Il Legislatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 33 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia)…ha configurato in capo al direttore dei lavori una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, prescrivendo, a suo carico, un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all’incarico, addebitandogli le conseguenze sanzionatorie dell’omesso controllo3.

Di riflesso veniva confermava, quindi, la legittimità della sanzione pecuniaria applicata al direttore dei lavori come previsto dal Testo Unico Edilizia4, art. 29 comma 1. Infatti per il Consiglio di Stato, il direttore dei lavori, per ‘salvarsi’, ed esimersi pertanto da ogni responsabilità, avrebbe dovuto dimostrare e provare di aver interrotto qualsiasi tipo di rapporto con il proprietario.

Come prima accennato il Consiglio di Stato ha avuto modo di tornare ad affrontare anche il tema della rilevanza della mancata notifica dell’ingiunzione di demolizione al diretto interessato, in questo caso al direttore dei lavori. In realtà quest’ultimo addirittura metteva in discussione la validità della notifica via pec, a lui inoltrata, del provvedimento. Infatti eccepiva l’inesistenza e/o la nullità della notifica effettuata via pec, in quanto l’indirizzo di posta certificata non era registrato nel Registro INI-PEC e né, tantomeno, nel ReGindE (registro generale degli indirizzi elettronici)5. Ma, in sostanza, citando precedenti pronunce6, i Giudici hanno ribadito che la mancata notifica dell’ingiunzione di demolizione non concretizza un vizio di legittimità dell’atto stesso, non incidendo sulla completezza dei suoi elementi costitutivi, e, eventualmente, rileva solo per l’inefficacia nei confronti del destinatario. Nel caso di specie, anche quest’ultimo aspetto non è ravvisabile in quanto la parte era venuta pacificamente a conoscenza dell’esistenza del provvedimento e del suo contenuto, visto che lo stesso provvedimento era stato tempestivamente impugnato

Per quanto sopra, i Giudici di Palazzo Spada respingevano l’appello compensando le spese.

In estrema sintesi il direttore dei lavori ha l’obbligo di vigilare costantemente sui lavori, ha l’obbligo di segnalare le irregolarità, se si dimette deve dimostralo e, infine, ha l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi alla stregua del committente.

Quanto sopra specificato fa nascere, spontanea, una domanda: quanti uffici tecnici comunali notificano l’ordine di demolizione anche al direttore dei lavori?


NOTE

  1. Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 7227 del 10 luglio 2023 e depositata il 24 luglio 2023.
  2. DPR 6 giugno 2001 n. 380, art. 33 «4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente».
  3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 6230 del 5 novembre 2018.
  4. DPR 6 giugno 2001 n. 380,  art. 29: «1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso. 2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell’ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall’albo professionale da tre mesi a due anni. 3. …(omissis)…».
  5. Il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 149 c.p.c., dell’art. 16-ter del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179 modificato dalla Legge 17 dicembre 2102 n. 221 e degli artt. 21, 22 e 23 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (C.A.D.).
  6. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20 dicembre 2019, n. 8632; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11 marzo 2020, n. 1745.

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