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IL TECNICO SOSPESO DALL’ALBO NON PUÒ PRESENTARE LA COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI(Cassazione Penale n. 35492/23), Luigi De Simone

Nemmeno a titolo “apparentemente” gratuito

Luigi De Simone

Abstract: Un geometra sospeso dall’albo che presenta una Comunicazione Inizio Lavori per la costruzione di un fabbricato, benché a titolo gratuito, può incorrere nella condanna penale per il reato di esercizio abusivo della professione.

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Affrontiamo il caso di un geometra sospeso dall’albo che, a seguito della presentazione della Comunicazione Inizio Lavori (CIL) per la costruzione di un fabbricato, benché a titolo gratuito, veniva condannato per il reato di esercizio abusivo della professione, ex art. 348 c.p.1.

Si deve premettere che la norma si atteggia a norma penale in bianco come affermato dalla Corte Costituzionale2, pronunciatasi, esattamente trent’anni fa, nell’ambito dell’esame di legittimità costituzionale della norma rispetto ai principi di tassatività e determinatezza. In tale circostanza la Corte affermò che per integrare la fattispecie, bisognava riferirsi a ulteriori disposizioni extra penali che stabiliscono i requisiti oggettivi e soggettivi per l’esercizio di determinate professioni. Trattasi, inoltre, di reato a consumazione “istantanea”, essendo bastevole una sola commissione del fatto tipico riferito alla determinata professione, per la configurabilità del delitto.

Tornando al caso affrontato qualche giorno fa dalla Corte di Cassazione3, si tratta del ricorso di un geometra abilitato, ma sospeso dall’albo professionale4, che impugnava la condanna inflitta dal Tribunale e poi confermata  dalla Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 24 maggio 2022, per il delitto di esercizio abusivo della professione, in quanto aveva presentato al Comune una CIL per la realizzazione di un intero edificio.

La condanna inflitta dai due giudici, di primo e di secondo grado, si fondava sulla considerazione che il tecnico “di fatto” svolgeva il ruolo di direttore dei lavori. Infatti dalla documentazione risultava l’affidamento dei lavori alla sua impresa, fatto mai contestato dalla parte.

Il tecnico fondava il ricorso su tre motivi distinti.

Come primo motivo la difesa sosteneva che la mera presentazione di una CIL non è, per legge, riservata a tecnici abilitati ma può, addirittura, essere presentata dalla parte stessa, e che, nella stessa CIL, non risultava nominato direttore dei lavori. In realtà sul punto era stato dimostrato che vi era un appalto firmato alla ditta esecutrice riconducibile al tecnico.

Come secondo motivo la difesa, anche a supporto del primo motivo, evidenziava l’occasionalità dell’azione (presentazione CIL), l’assenza di organizzazione a sostegno della prestazione e la gratuità della stessa prestazione.

Per entrambi i punti gli Ermellini confermavano il ragionamento dei primi due giudici secondo i quali la presentazione della CIL, sicuramente attività non bisognevole di abilitazioni professionali, non era un unico momento di condotta abusiva, ma, in realtà, risultava il momento iniziale della conferma logica alla direzione dei lavori, attività bisognevole, invece, di titoli abilitativi, come l’iscrizione all’albo professionale. Ancora, la Cassazione ribadiva che non era rilevante l’assenza di ogni tipo di organizzazione di impresa, come invece sostenuto dalla difesa.

Sul terzo motivo di ricorso, riguardante la gratuità della prestazione, la S.C. ha sposato in pieno le considerazioni della Corte di Appello di Bologna secondo la quale, in realtà, la gratuità era solo strumentale al fine di raggiungere l’obiettivo del condannato di ottenere la commessa della costruzione del fabbricato, dimostrata dal fatto che l’impresa appaltatrice era riferibile al tecnico condannato. Pertanto, secondo i giudici, la gratuità iniziale della presentazione della CIL era irrilevante perché inserita in un più ampio e redditizio programma complessivo.

In conclusione il ricorso veniva dichiarato inammissibile e il tecnico veniva condannato alle spese di giudizio pari ad euro tremila.

Un riflessione generale. Quando ci si rivolge a professionisti, bisogna farlo con oculatezza, perchè l’iscrizione ai vari albi o ordini professionali (medici, tecnici, avvocati, commercialisti etc) è una garanzia per tutti, facendo massima attenzione agli impostori, soprattutto quando la prestazione richiesta sia a tutela della nostra salute e della sicurezza degli edifici.


NOTE

  1. Codice Penale, art. 348 (Esercizio abusivo di una professione), come sostituito dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazionedello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo”.
  2. Sentenza 27 aprile 1993, n. 199.
  3. Cassazione penale, sezione VI, Sentenza n. 35492 del 5 luglio 2023 e depositata il 23 agosto 2023.
  4. R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra).

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