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PONTEGGI E FURTI IN APPARTAMENTO: SPESSO I PRIMI AGEVOLANO I SECONDI, Luigi De Simone

Ma chi è tenuto al risarcimento?

Luigi De Simone

Abstract: Il nostro paese, al netto della burocrazia e delle scelte politiche, è attualmente un cantiere aperto. E spesso, a causa di ritardi dovuti a molteplici ragioni, i ponteggi restano per mesi, se non addirittura per anni. Quale occasione più ghiotta per i professionisti dei furti? Fenomeno ancora più in crescita in estate, quando, soprattutto nelle grandi città, si registrano furti anche in diversi appartamenti sullo stesso piano del medesimo edificio

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Quanti di noi, vuoi per il “bonus facciata”, vuoi per i progetti del PNRR, vuoi per il bonus 110 etc, hanno o hanno avuto per mesi il ponteggio in adiacenza alla facciata del proprio appartamento?

Il nostro paese, al netto della burocrazia e delle scelte politiche, è attualmente un cantiere aperto. E spesso, a causa di ritardi dovuti a molteplici ragioni, i ponteggi restano per mesi, se non addirittura per anni. Quale occasione più ghiotta per i professionisti dei furti? Tante Procure hanno evidenziato la crescita dei furti in appartamento negli ultimissimi anni. Fenomeno ancora più in crescita in estate, quando, soprattutto nelle grandi città, si registrano furti anche in diversi appartamenti sullo stesso piano del medesimo edificio.

Se il fenomeno, purtroppo, esiste, occorre trovare il modo per avere ristoro del danno subito. Ma chi è tenuto al risarcimento? Esiste qualcuno a cui addebitare la colpa dell’evento di cui si è rimasti vittima, a parte, ovviamente, agli autori del reato, che restano quasi sempre ignoti? Vi è responsabilità, ex articolo 2043 c.c.1 o ex articolo 2051 c.c.2, del condominio o della ditta appaltatrice dei lavori?

Il nodo cruciale in questi casi è l’attribuzione della responsabilità, nella figura classica della responsabilità c.d. “aquiliana”, ex art. 2043 c.c., oppure ascrivibile ad altre fattispecie previste dallo stesso codice.

In linea di principio, sia il condominio che l’impresa esecutrice dei lavori possono essere chiamati in causa per il risarcimento. Ma vediamo quali sono i presupposti per una effettiva condanna al risarcimento dei danni, sia essa sotto forma di risarcimento per fatto illecito, ex art. 2043 c.c., oppure per danno causato da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c..

La Corte di Appello di Bari3 nel 2020, per fatti accaduti nel 2003 relativi al furto in un appartamento, perpetrato forzando una finestra e procurando un danno stimato in circa 4.000 euro, citava l’orientamento della Corte di Cassazione del 20174, secondo il quale, in tema di furto consumato da persona introdottasi in un appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di manutenzione dello stabile, deve essere affermata la responsabilità, ai sensi dell’art. 2043 c.c., dell’imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi, ove, violando il principio del “neminem laedere”, egli abbia  collocato tali impalcature omettendo di dotarle di cautele atte ad impedirne l’uso anomalo. Anche il condominio può essere chiamato a rispondere del danno patito dal condomino, sia per culpa in vigilando o in  eligendo, allorchè risulti che abbia omesso di sorvegliare l’operato dell’impresa appaltatrice o ne abbia scelta una manifestatamente inadeguata per l’esecuzione dell’opera, oppure quando risulti che l’impresa sia stata una semplice esecutrice degli ordini del committente ed abbia agito quale “nudus minister” attuandone specifiche direttive.

Inoltre, la stessa S.C. ha ritenuto di dover escludere, in linea di principio, l’attribuzione della responsabilità, ex art. 2051 c.c., quando il furto sia stato possibile a causa della mancata adozione di misure  di sicurezza da parte dell’impresa, risultando un’ipotesi di responsabilità oggettiva.

A proposito delle citate misure di sicurezza, una recentissima sentenza del Tribunale di Milano5 ci illumina su quali possano essere tali misure di sicurezza atte a evitare la responsabilità ed il conseguente obbligo di risarcimento del danni, a carico della stessa ditta appaltatrice dei lavori.

I fatti: la proprietaria di un appartamento posto all’ottavo piano di un edificio oggetto di lavori, in un pomeriggio (ore 19.00 circa) del mese di febbraio del 2019, subiva il furto a seguito della forzatura della finestra posta sul balcone, per un danno subito di oltre 10.000 euro. La malcapitata citava la ditta appaltatrice e il condominio per il risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale adito respingeva la domanda, innanzitutto evidenziando che l’onere di prova, ex art. 2043 c.c., spetta alla parte attorea, la quale non era riuscita a dimostrare il danno ingiusto, laddove, di contro, i convenuti avevano dimostrato di aver messo in atto tutti gli accorgimenti idonei a scongiurare la situazione di pericolo. Infatti avevano dimostrato che il ponteggio incriminato era dotato di illuminazione sufficiente e di impianto di allarme base con sirena e sensori atti a rilevare la salita da terra verso il primo piano non normalmente raggiungibile, sensori aggiuntivi ai piani per rilevare il movimento sulle impalcature, sensori aggiuntivi a rilevare la discesa dall’alto delle coperture sull’impalcatura e sistema per invio segnali di allarme e stato sistema anomalie, esattamente come era previsto dal contratto di appalto.

Inoltre i convenuti avevano anche dimostrato che effettivamente il sistema di allarme sonoro si era attivato regolarmente.

Citando la giurisprudenza pregressa richiamata nel presente articolo, il Tribunale respingeva la richiesta di risarcimento a carico della ditta, richiesta avanzata invocando la responsabilità ex art. 2043 c.c..

Inoltre respingeva la richiesta di risarcimento anche a carico del condominio, citato in giudizio per responsabilità ex art. 2051 c.c., evidenziando l’insussistenza del rapporto di custodia del condominio rispetto al ponteggio e che comunque, ha statuito testualmente il Tribunale “anche volendo ritenere sussistente il rapporto di custodia deve rilevarsi che in ogni caso il condominio ha fatto tutto ciò che era concretamente esigibile nella specifica situazione”.

In conclusione, occorre fare bene attenzione a scegliere la ditta che dovrà eseguire i lavori, selezionando ditte esperte e corrette, che metteranno al riparo da ogni eventuale problematica futura, certamente per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte, ma anche, come abbiamo appena visto, per scongiurare azioni risarcitorie per furti, purtroppo sempre più frequenti, subiti dai condomini.

In caso contrario, il condominio sarà ritenuto responsabile per la c.d. “culpa in eligendo “, cioè per aver scelto una ditta inadeguata per l’opera a farsi, oppure per “culpa in vigilando “, cioè per non aver vigilato sull’operato della ditta, oppure, laddove quest’ultima abbia agito alle strette dipendenze del condominio stesso, senza alcuna discrezionalità e margine di scelta o manovra, ma dovendo rispettare pedissequamente le direttive del committente.


NOTE

  1. 2043 c.c. (Risarcimento per fatto illecito) Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
  1. 2051 c.c. (Danno cagionato da cosa in custodia) “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
  1. Corte di Appello di Bari, sentenza 278 del 06.02.2020, a seguito di atto di citazione in appello dopo che nel 2016 il Tribunale di Bari non aveva accolto la richiesta di risarcimento danni a carico del Condominio e della Società appaltatrice dei lavori al fabbricato;
  2. Cassazione civile, sezione III,  Ordinanza n. 15176 del 20 giugno 2017;
  3. Tribunale Civile di Milano, sezione X, sentenza n. 5517 del 3 luglio 2023 e depositata il 4 luglio 2023;

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