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LA LEGGE “ANTI-PEZZOTTO” A TUTELA DEI DIRITTI TELEVISIVI, Luigi De Simone

Forse ci sarà qualche beneficio per le persone oneste?

Luigi De Simone

Abstract: Un fenomeno sociale che sta assumendo dimensioni enormi. Gli utenti “pezzotti” nel 2022, che utilizzano canali illeciti per vedere partite e film in prima visione, sono aumentati del 26% rispetto all’anno precedente. Nello stesso anno sono state individuate oltre 345 milioni di violazioni, di cui il 35% riguardano i film e l’11% eventi sportivi. Si parla di 2 milioni di abbonamenti illegali e di un giro di affari di circa 200 milioni di euro all’anno, che certamente attrae organizzazioni criminali. Speriamo che sia la volta buona a porre fine a questo fenomeno criminale.

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Da pochi giorni, esattamente dal giorno otto agosto, è entrata in vigore la legge rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la  repressione  della  diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le  reti di comunicazione elettronica”1,  c.d. “legge anti-pezzotto”, che introduce una serie di nuove misure per contrastare la riproduzione illegale soprattutto di partite di calcio e film protetti dal diritto d’autore, un fenomeno sociale che sta assumendo dimensioni enormi.

Gli utenti “pezzotti” nel 2022 sono aumentati del 26% rispetto all’anno precedente. Nello stesso anno sono state individuate oltre 345 milioni di violazioni, di cui il 35% riguardano i film e l’11% eventi sportivi2. Si parla di 2 milioni di abbonamenti illegali e di un giro di affari di circa 200 milioni di euro all’anno, che certamente attrae organizzazioni criminali.

Ovviamente tale pratica illecita era già protetta dal diritto d’autore, ma con il nuovo provvedimento legislativo si cerca di dare nuovi poteri all’autorità amministrativa indipendente AGCOM3 (Autorità) aumentando anche le sanzioni penali e pecuniarie.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle pressioni degli operatori del settore ma, anche, a seguito della recentissima Raccomandazione della Commissione Europea4sulla lotta alla pirateria online degli eventi sportivi e degli altri eventi in diretta5, nella quale si legge testualmente: “La presente raccomandazione incoraggia gli Stati membri, le autorità nazionali, i titolari dei diritti e i prestatori di servizi intermediari ad adottare misure efficaci, adeguate e proporzionate per contrastare le ritrasmissioni non autorizzate di eventi sportivi e altri eventi in diretta, conformemente ai principi stabiliti nella presente raccomandazione e nel pieno rispetto del diritto dell’Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”. Trattasi, quindi, di un chiaro invito agli Stati membri di mettere in campo quanti più sforzi possibile al fine di contrastare il fenomeno.

Salta all’occhio la tempestività del provvedimento italiano, entrato in vigore dopo appena due mesi dall’intervento della Commissione Europea. Evidentemente i lavori erano già in fieri a seguito delle chiare e giustificate pressioni degli operatori economici interessati  (già a marzo veniva approvata una proposta di legge sul contrasto alla pirateria online dalla Camera dei Deputati, che aveva ripreso l’iter interrotto nella precedente legislatura).

Rispetto ai poteri riconosciuti all’Autorità, rinveniamo una maggiore libertà e tempestività di azione: potrà imporre il blocco del sito o della piattaforma  incriminati chiedendo l’intervento dei motori di ricerca, che saranno obbligati, entro 30 minuti (articolo 2 comma 5),  a reindirizzare la pagina internet su cui viene riprodotto il contenuto illegalmente diffuso verso una schermata prestabilita dell’Autorità, in cui l’utente sarà avvertito del fatto che è stato rilevato un illecito.

A proposito della tempistica, l’aspetto ha destato tanto clamore e soddisfazione tra le parti in causa. Ma in realtà, prima della decorrenza dei trenta minuti previsti, passerà del tempo: l’Autorità, infatti, prima di far partire l’ordine, dovrà ricevere una segnalazione specifica, contenente  l’indicazione del dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali vengono resi disponibili illegalmente i contenuti, per poter individuare eventuali soggetti da sanzionare. Si presuppone che passerà più tempo, ma comunque l’oscuramento del sito illegale avverrà in tempi ragionevolmente più brevi rispetto al passato. Inoltre l’Autorità bloccherà eventuali nuovi domini che dovessero nascere per la riproduzione illecita di film ed eventi.

E’ prevista la possibilità di intervenire più efficacemente anche nel caso in cui l’indirizzo IP incriminato si trovi nell’Unione Europea, nel cui caso l’Autorità può prevedere un partenariato con Autorità straniera su base volontaria, al fine di meglio contrastare il fenomeno (articolo 2 comma 6).

Tutti i provvedimenti di disabilitazione adottati dall’Autorità Indipendente dovranno essere trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (articolo 2 comma 7).

Previsto un tavolo tecnico con tutti gli attori interessati6 al fine di predisporre e definire requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari per consentire la disabilitazione di nomi  e indirizzi IP (articolo 6 comma 2). La piattaforma dovrà essere realizzata entro sei mesi dalla convocazione del tavolo tecnico (articolo  6 comma 3).

 Ma chi potrà inviare le segnalazioni specifiche? Soltanto chi detiene i diritti di riproduzione degli eventi illegalmente trasmessi, le loro associazioni di categoria o i c.d. “segnalatori attendibili7, ovvero soggetti appositamente delegati (art. 2 comma 3).

Segnaliamo anche altre novità interessanti. La legge 93/2023 ha provvidenzialmente modificato gli articoli 171-ter  e 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, oltre che l’articolo 131-bis del codice penale rubricato “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”. Partendo da quest’ultimo articolo, il legislatore, inserendo il punto 4-bis8 al comma 3, ha escluso l’applicabilità dell’istituto appena citato, per dare più forza deterrente al contrasto del fenomeno de quo.

Per quanto concerne l’aspetto sanzionatorio, in linea generale, il legislatore ha innanzitutto ampliato le condotte illecite, inserendo al comma 1 dell’articolo 174-ter9 della legge 633/1941 dopo la locuzione “duplica” anche la “messa a disposizione” e dopo la locuzione “supporti” anche i “servizi”, mentre al comma 2, dopo la locuzione “noleggiate”, ha aggiunto il seguente periodo “o per la quantità di opere o materiali protetti resi  potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli  strumenti  di  cui  al comma 1”10.

Inoltre occorre evidenziare che in caso di recidiva nel comportamento illecito previsto dal predetto articolo 174-ter comma 1, la sanzione pecuniaria per le persone che usufruiscono illegalmente dei contenuti è aumentata nel massimo, passando da 1.032 a 5.000 euro (comma 2), oltre alla confisca del materiale e degli strumenti utilizzati.

Dulcis in fundo resta da analizzare le condotte penalmente rilevanti previste a carico dei gestori dei siti che trasmettono illegalmente. Il Legislatore anche in questo caso è stato, in linea generale, molto severo in quanto ha previsto l’applicabilità della pena di cui al comma 1 dell’articolo 171-ter, ovvero reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 2.582 a 15.493 euro, inserendo il nuovo punto h-bis11, introdotto dalla novella legislativa.

Da apprezzare la tempestività e la sistematicità del provvedimento normativo dettato da pressioni europee e interne. Ora bisogna essere fiduciosi, avere qualche mese di pazienza e sperare nella piena applicazione delle misure di contrasto previste e, perché no, auspicare un risparmio per chi ha sempre usufruito del servizio, pagando regolarmente.


NOTE

  1. Legge 14 luglio 2023 n. 93, pubblicata sulla G.U. n. 171 del 24 luglio 2023.
  2. Indagine/sondaggio IPSOS/FAPAV,
  3. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è un’ Autorità Indipendente, istituita dalla Legge 31 luglio 1997 n. 249 che ha affidato il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali degli utenti.
  4. Le Raccomandazioni consentono alle istituzioni europee di rendere note le loro posizioni e di suggerire linee di azione senza imporre obblighi giuridici a carico dei destinatari. Non hanno carattere vincolante;
  5. Raccomandazione (UE) 2023/1018 del 4 maggio 2023 pubblicata sulla GUUE il 24 maggio 2023.
  6. AGCOM, Agenzia per  la cybersicurezza  nazionale,  prestatori di servizi, dei  fornitori  di  accesso alla rete internet,  dei   detentori   di   diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi, e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte  alla  tutela  del diritto d’autore e dei  diritti  connessi.
  7. come definiti dall’articolo 22, paragrafo 2,  del  regolamento  (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  19  ottobre 2022.
  8. Codice penale, articolo 131-bis (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), «4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all’articolo 171 della medesima legge».
  9. Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 174-ter «1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies, 171 octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale».
  10. Legge 633/1941, art. 174-ter «2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 000,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell’autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale».
  11. Legge 633/1941, art. 171-ter «h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell’articolo  85-bis  del  testo  unico  delle  leggi  di   pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue  la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in  tutto o in parte, di un’opera  cinematografica,  audiovisiva  o  editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la  comunicazione  al pubblico della fissazione abusivamente eseguita».

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