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Diritto Luigi De Simone NOTIZIE

IL PROVVEDIMENTO IN AUTOTUTELA DI ANNULLAMENTO DEL TITOLO EDILIZIO, Luigi De Simone

È illegittimo l’atto del comune se emanato oltre i termini di legge 

Luigi De Simone

Abstract: Il punto cruciale della questione è se il principio dell’autotutela amministrativa, contenuto nell’articolo 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241,  possa essere applicato senza limiti di tempo.

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Il TAR Marche1 ha recentemente affrontato il caso prospettato da parte dei ricorrenti che chiedevano l’intervento dei Giudici per l’illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela di un permesso di costruire rilasciato nel 2020 a loro favore, per un intervento di ristrutturazione e di ampliamento nella misura del 20% dell’esistente.

Il punto cruciale della questione è l’applicabilità del principio dell’autotutela amministrativa contenuto nell’articolo 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 2412, ovvero il potere riconosciuto alla Pubblica Amministrazione di annullare e revocare propri provvedimenti amministrativi già adottati3, comunque contemperando l’interesse pubblico concreto e i confliggenti interessi privati oramai consolidati4.

In sostanza il Comune aveva annullato un permesso di costruire, a seguito di numerose segnalazioni, esposti, relazioni tecniche di parte rese dai tecnici dei denuncianti, ben oltre i termini previsti dal comma 1 dell’art. 21 citato5. I destinatari dell’annullamento avevano proposto ricorso per una serie infinita di motivi tra cui, appunto, l’intempestività del provvedimento di annullamento emesso in autotutela, ovvero  oltre il termine perentorio di dodici mesi previsto dalla legge.

Al fine di dimostrare il corretto utilizzo dello strumento di autotutela, il Comune aveva citato il comma 2-bis dell’art. 21-nonies6, che contiene l’unica deroga al termine perentorio, ovvero quando i provvedimenti amministrativi a favore sono stati conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni false o mendaci.

Veniamo ai fatti esaminati dal Tribunale amministrativo marchigiano.

Un comune marchigiano, nel mese di settembre 2020,   rilasciava un permesso di costruire  per ristrutturazione con ampliamento in attuazione di una Legge Regionale  (piano casa); successivamente, a seguito di  un controllo della Polizia Municipale e della sospensione dei lavori avvenuta nel mese di marzo 2021, i proprietari presentavano nello stesso mese di marzo una variante al titolo edilizio per sanare piccole difformità riscontrate durante il sopralluogo, che poi veniva accettata dal Comune.

Nel mese di agosto 2021 veniva inviata nuova segnalazione al Comune contenente una relazione tecnica di parte che segnalava un presunto eccesso volumetrico rispetto al piano casa. Il Comune, nel mese di settembre, sospendeva nuovamente i lavori, benchè sostanzialmente ultimati ed il mese successivo comunicava l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento in autotutela, ex art. 10-bis Legge sul procedimento amministrativo7, del permesso di costruire rilasciato nel 2020 e della variante richiesta con SCIA nel 2021. Poi, all’inizio del mese di dicembre 2021, veniva notificato il provvedimento di annullamento in autotutela preannunciato, dopo quindici mesi dal rilascio del titolo edilizio.

In sede di giudizio il Comune a sua difesa, rispetto ai termini scaduti, invocava l’applicazione della deroga, prevista dal predetto comma 2-bis, in quanto l’atto favorevole ai ricorrenti era stato rilasciato sulla base di false rappresentazioni dei fatti, deroga che, rilevavano i Giudici, non era nemmeno stata citata nel provvedimento di annullamento in autotutela.

Effettivamente vi erano stati degli errori di calcolo del tecnico, ma dovuti ad una diversa interpretazione della norma di settore e non certamente per dolo o volontà. I Giudici sul punto hanno precisato che la falsa rappresentazione dei fatti, se da un lato non deve essere stata già accertata in sede penale, dall’altro deve essere addebitabile esclusivamente al dolo della parte privata e non anche alla colpa semplice o ad un errore scusabile. Deve in sostanza sussistere l’elemento soggettivo affinché possa parlarsi di false rappresentazione dei fatti. Nel caso di specie, non solo c’è stato sicuramente un comportamento inconcludente e altamente fuorviante del Comune, ma è anche assente l’elemento soggettivo in capo ai ricorrenti, ossia il dolo inteso come chiara rappresentazione e consapevolezza della difformità dello stato dei luoghi rappresentato rispetto all’immobile originariamente autorizzato.

Proseguivano i Giudici amministrativi evidenziando che “L’assoluta buona fede degli attuali proprietari traspare chiaramente anche dalla relazione tecnica illustrativa allegata alla domanda di rilascio del titolo edilizio, nella quale i conteggi riportati partono da volumetrie dichiarate conformi a quelle depositate presso il Comune di …………., passate al vaglio del competente ufficio comunale più volte e che non aveva mai rilevato difformità volumetriche rispetto alla originaria concessione edilizia”.

Inoltre, proprio per rincarare la dose rispetto al comportamento fuorviante del Comune, il Tribunale adito evidenziava anche il fatto che “è abbastanza facile concludere nel senso che dalla mera visione delle planimetrie della originaria lottizzazione era agevole per il Comune avvedersi dell’errata interpretazione in cui era incorso il progettista di fiducia dei ricorrenti. In effetti, come è stato facile per il tecnico di parte (ossia per un tecnico esterno che non ha avuto nemmeno la possibilità di effettuare un sopralluogo nella proprietà) avvedersi di tale errore a seguito dell’accesso agli atti, altrettanto agevole era per i tecnici comunali individuare l’errata impostazione del progetto. Ed era pertanto ben possibile segnalare tali errori al progettista in modo che egli potesse provvedere ad apportare le dovute modifiche, onde rendere approvabile l’intervento.

In conclusione per la mancanza dei presupposti per l’applicazione della deroga del termine perentorio di dodici mesi entro cui emanare un provvedimento di annullamento in autotutela, avendo argomentato l’assoluta buona fede dei proprietari, o quantomeno l’assenza di dolo, e l’atteggiamento fuorviante del Comune, il Tribunale Amministrativo annullava il provvedimento di autotutela in quanto illegittimo, essendo stato adottato dopo il decorso del termine di 12 mesi dal rilascio del titolo, decretando, di conseguenza, l’annullamento per illegittimità derivata anche l’ordinanza di rimessione in pristino dell’immobile, che nel frattempo era stata emanata nel mese di marzo del 2022, dopo tre mesi dall’annullamento del titolo edilizio successivamente annullato.


NOTE

  1. TAR Marche, sez. I, sentenza n° 265 del 22 marzo 2023 e depositata il 22 aprile 2023.
  2. Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-nonies – (Annullamento d’ufficio) «1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
  3. Ultimo articolo dell’intero Capo IV interamente aggiunto dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, comprendente gli articoli dal 21-bis al 21-nonies, e successivamente modificato e integrato;
  4. TAR Campania, sentenza n° 673 del 11 febbraio 2020;
  5. Termine inizialmente pari a 18 mesi e poi ridotto a 12 mesi dall’art. 63 della Legge 29 luglio 2021, n. 108;
  6. Comma aggiunto dall’ 6, comma 1, Legge 7 agosto 2015, n. 124 e poi modificato dall’art. 63 della Legge 29 luglio 2021, n. 108;
  7. Legge 7 agosto 1990, n. 241, 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza) «1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione».

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