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OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE (Cass. n. 18834/2023), Luigi De Simone

E’ sussistente anche quando il fatto è avvenuto alla presenza di altri pubblici ufficiali?

di Luigi De Simone

Abstract: Il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale sussiste solo se la condotta è avvenuta alla presenza di almeno due persone estranee sia esse “civili” o altri pubblici ufficiali non impegnati per il fatto oggetto di contestazione.

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Il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale1 sussiste solo se tra la pluralità di persone che la norma richiede, non siano considerati altri pubblici ufficiali2 presenti per ragioni di ufficio o persone completamente estranee alla pubblica amministrazione.

Questo è quanto è stato deciso  con la sentenza della Corte di Cassazione n. 18834 del 16.03.2023, depositata il  04.05.2023. In realtà il concetto di pluralità, ai fini della sussistenza del reato di oltraggio al pubblico ufficiale, è stato ben delineato da una serie di sentenze3.

In particolare, con la sentenza 6604 del 23.02.2022 i Giudici hanno ritenuto indispensabile che la frase oltraggiosa raggiunga persone estranee non soltanto ai pubblici ufficiali direttamente investiti dalle offese, ma anche alle pubbliche funzioni in corso di svolgimento, atteso che solo in tali condizioni può crearsi il pericolo alla considerazione sociale ed all’autorevolezza della pubblica amministrazione. Quindi,  il requisito della pluralità di persone, alla cui presenza deve tenersi la condotta oltraggiosa, sussiste solo se siano presenti persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai “civili”) ovvero soggetti estranei al contesto.

Inoltre gli Ermellini hanno stabilito che, solo ove risulti accertata la circostanza di fatto relativa alla presenza di una pluralità di persone, il reato potrà ritenersi integrato dalla mera possibilità della percezione dell’offesa da parte dei presenti.

Tornando ad occuparci della recente sentenza depositata il mese scorso, segnaliamo che i fatti riguardano il ricorso avverso la decisione della Corte di Appello di Catania che aveva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, l’autore della condotta di oltraggio al p.u.. In particolare, il condannato chiedeva l’annullamento per due motivi, di cui solo uno rilevante per il presente elaborato.

Con il primo motivo, infatti, i legali denunciavano l’erronea applicazione dell’art. 341 bis codice penale e il travisamento della prova, per avere la predetta Corte di secondo grado considerato tra le più persone presenti al fatto anche due carabinieri presenti in ufficio.  I predetti legali sostenevano che i due pp.uu. non potevano concorrere a raggiungere la pluralità richiesta per potersi integrare la fattispecie  penale. Inoltre, era stata considerata la presenza di un’altra persona che in realtà si era allontanata, come chiaramente indicato nell’annotazione di servizio della polizia giudiziaria.

Per tale motivo il ricorso è stato considerato fondato in quanto la condotta in esame era avvenuta alla presenza di una sola persona “estranea”.

La Corte di Cassazione prendeva  in esame l’orientamento della stessa Autorità secondo cui in tema di oltraggio, l’offesa all’onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall’offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai “civili”), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d’ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall’agente.

La Corte concludeva, pertanto, per l’annullamento della condanna senza rinvio perché il fatto non sussiste.

In definitiva  il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale sussiste solo se la condotta è avvenuta alla presenza di almeno due persone estranee, sia esse “civili” o sia esse altri pubblici ufficiali che non devono essere impegnati per il fatto oggetto di contestazione, come il caso di offese udibili dai colleghi di altri uffici. Non sussistente la condotta penalmente rilevante, invece, quando è solo una persona ad avere cognizione dell’offesa o quando a percepire l’offesa siano i colleghi dell’ufficio impegnati per la stessa operazione.


NOTE

  1. Codice Penale, art. 341bis c.p. (Oltraggio a pubblico ufficiale) «Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in  presenza  di più  persone,  offende  l’onore  ed  il  prestigio  di  un  pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei  mesi  a  tre anni.  La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’ attribuzione  di  un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se  per  esso l’ufficiale  a  cui  il  fatto  è  attribuito  è  condannato   dopo l’attribuzione  del  fatto  medesimo,  l’autore  dell’offesa  non  è  punibile.    Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato  interamente  il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della  persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto».
  2. Codice Penale, art. 357 c.p.p. (Nozione di pubblico ufficiale) «Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».
  3. Cassazione, sezione IV, sentenza n. 6604 del 23.02.2022.

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