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MACCHIA D’OLIO SULL’ASFALTO: E’ FONTE DI RISARCIMENTO DANNI? Luigi De Simone

Non sempre il danneggiato può chiedere il ristoro

Luigi De Simone

Abstract: Può essere risarcito il pedone che ha riportato danni scivolando su una macchia d’olio su strada, se la stessa strada è priva di illuminazione? La risposta non è semplice come sembra.

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Può essere risarcito il pedone che ha riportato danni scivolando su una macchia d’olio su strada, se la stessa strada è priva di illuminazione?

La risposta non è semplice come sembra. Istintivamente sarebbe positiva, anche perché si pensa ad una doppia mancanza dell’Ente proprietario, che non ha dotato la strada di pubblica illuminazione e non è intervenuto tempestivamente per mettere in sicurezza la strada, provvedendo alla eliminazione della macchia d’olio.

Vediamo se la risposta è effettivamente così scontata.

Prima, però, occorre premettere che in tema di risarcimento danni nel caso di strada aperta al pubblico transito, l’Ente proprietario è tenuto a fare in modo che essa non rappresenti per l’utente, il quale fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità, una situazione di pericolo occulto (c.d. “insidia o trabocchetto”), determinata dalla congiunta presenza del carattere obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo, alla stregua dell’ordinaria diligenza.

In questi casi le fonti normative a cui fare riferimento sono l’articolo 2043 c.c.1, per il quale l’azione comporta la necessità, per il danneggiato, di provare l’esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, e l’articolo 2051 c.c.2, per il quale la responsabilità del custode è prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia, potendo questi esonerarsi soltanto attraverso la gravosa dimostrazione del caso fortuito. In sostanza, nel primo caso il danneggiato dovrà attivarsi per dimostrare qualcosa (il dolo o la colpa del danneggiante), mentre nel secondo caso l’onere della prova incombera’ sul danneggiante.

In tema di circolazione stradale, poi, non sfugge l’articolo 2054 c.c.3, in combinato disposto con il comma 2 dell’art. 1227 c.c.4, che presuppone come base di partenza il concorso di colpa, in quanto ciascun conducente è considerato coautore del danno, se non prova di aver fatto di tutto per evitarlo.

Fatte queste premesse, occorre attenzionare una recentissima sentenza5 che per certi versi è strabiliante.

Il caso trattava la richiesta di risarcimento danni di una signora che era caduta sulla pubblica via, a causa di una macchia di olio sull’asfalto lasciata da un autocarro in transito. La stessa ricorreva in cassazione avverso il diniego, pronunciato nei due gradi di giudizio precedenti (Tribunale e Corte di Appello di Napoli), alla richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla caduta, nei confronti del proprietario dell’autocarro e della compagnia assicurativa. In particolare, il Tribunale adito non riconosceva il diritto al risarcimento del danno in quanto lo stesso era del tutto evitabile dalla danneggiata, la quale aveva percorso colposamente la rampa stradale nonostante non fosse illuminata. Il giudice di secondo grado confermava il rigetto.

La danneggiata davanti alla S.C. invocava l’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 2054 c.c., che recita testualmente “In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”, al fine di escludere il suo concorso colposo. La ricorrente riteneva che la locuzione “in ogni caso” riconosceva il diritto al risarcimento, al massimo contemperata da una riduzione dello stesso in virtù del richiamato comma 2 art. 1227 c.c.. Sul punto gli Ermellini rispedivano al mittente le doglianze in quanto non ritenevano applicabile il citato articolo 2054 c.c., bensì l’art. 2043 c.c., in quanto il danno era riconducibile “ad un fatto colposo del proprietario del veicolo, che in difetto di manutenzione di quest’ultimo, ha provocato la perdita di olio e che, di riflesso, la condotta sta non nella guida colposa ma nella colpevole omissione che ha consentito la fuoriuscita di olio.”

Ulteriore doglianza era riferita alla circostanza che i giudici di merito avevano riconosciuto il concorso di colpa della danneggiata per il fatto di aver percorso la rampa non illuminata senza nessuno strumento idoneo come una torcia o altro. La parte ribadiva che non era esperienza comune camminare con una torcia. Tale motivo di ricorso veniva dichiarato inammissibile in quanto la Cassazione riteneva giusta la decisione dei giudici di merito, sul presupposto che chi percorre una strada buia si assume il rischio di ostacoli o pericoli non visibili, che, vista la natura carrabile e aperta al pubblico della strada, non potevano dirsi neanche imprevedibili. La ricorrente veniva condannata alle spese di giudizio pari a 4.200 euro.

Leggendo la sentenza de qua le domande nascono spontanee. Ma come mai non è stato citato l’Ente proprietario della strada? Che esito avrebbe avuto, in questo caso, il giudizio? Il Comune sarebbe stato condannato per non aver tempestivamente messo in sicurezza la strada in virtù di numerose norme di legge, tra cui l’art. 2051 c.c., già citato, ed ovviamente l’art. 14, comma 1, CdS6?.

A proposito della responsabilità dell’Ente proprietario, nel 2019 la Corte di Cassazione7 aveva  bacchettato i giudici di merito i quali, sbagliando, avevano respinto la richiesta di risarcimento danni avanzata da un motociclista caduto a causa di una macchia d’olio sull’asfalto. Infatti il centauro aveva denunciato la mancata applicazione dell’art. 2051 c.c., da parte della Corte di Appello,  che secondo la parte aveva disatteso la regola probatoria prevista, sostenendo che, una volta che il danneggiato abbia provato il nesso di causa tra la cosa ed il danno, compete al custode (nella maggioranza dei casi coincidente con il proprietario della strada) fornire la prova liberatoria del caso fortuito. Nel caso concreto la Corte di Appello avrebbe esonerato il custode, attraverso una erronea interpretazione della norma, dalla dimostrazione del caso fortuito, ritenendo apoditticamente o presuntivamente che la macchia d’olio fosse caso fortuito di per sé, senza pretendere dal proprietario della strada la prova della estraneità di quella macchia alla condotta di custodia.

In conclusione, ribaltando la decisione della Corte di Appello romana che aveva ritenuto onere della parte dimostrare che la macchia d’olio era presente solo da poco tempo, la Corte di Cassazione stabiliva che la prova della presenza recente di una macchia d’olio, non prevedibile e dunque non evitabile da parte del Comune, incombe sullo stesso Ente/custode che deve allegare elementi, anche semplicemente fonti di presunzioni, tali da consentire di affermare l’incidenza del fortuito nella causazione dell’evento, al fine di provare  un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa.

Pertanto la Cassazione annullava la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello che doveva attenersi ai principi stabiliti dalla sentenza per la nuova decisione.

In definitiva, solo la dimostrazione che la macchia d’olio sia presente da pochissimo tempo, consente al Comune di uscire indenne da richieste di risarcimenti dei danni patiti dagli utenti della strada.

Un’ultima domanda nasce spontanea e provocatoria: ma a questo punto, all’Ente proprietario della strada “conviene” avere una pubblica illuminazione mancante o non funzionante per evitare di dover risarcire i danni agli utenti della strada vittime di sinistri causati dalla presenza di insidie e trabocchetti?


NOTE

  1. Codice Civile, art.2051 (Danno cagionato da cosa in custodia) “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia,, salvo che provi il caso fortuito”.

  2. Codice Civile, art. 2054 (Circolazione di veicoli) “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”.

  3. Codice Civile, art.1127 (Concorso del fatto colposo del creditore) “2. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.

  4. Cassazione civile, sezione III, Sentenza n. 24491 del 8 maggio 2023 e depositata il 10 agosto 2023.

  5. Codice della Strrada, art. 14 (Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade) “1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. (omissis)”.

  6. Cassazione civile,  sezione III, Sentenza n. 7361 del 21 gennaio 2019 e depositata il 15 marzo 2019.

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