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Diritto Giurisprudenza NOTIZIE Valerio Sepiesti

IL TERMINE DI RIFERIMENTO PER L’ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AL CDS, Valerio Sepiesti

Il principio della scissione fra i diversi momenti di perfezionamento della notificazione (Corte dei Conti 112/2023)

Valerio Sepiesti
Valerio Sepiesti

Abstract: L’accertamento contabile dei proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada va fatto alla data in cui il notificante compie le formalità a lui imposte dalla legge per la notificazione degli atti. L’analisi e il commento della recente sentenza della Corte dei Conti.

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La vicenda prende origine dalla richiesta di parere, formulata dal Comune di Trani, ai sensi dell’articolo 7 della L. 5 giugno 2003, n. 131, in ordine al corretto accertamento contabile dei proventi derivanti dalle sanzioni di cui all’articolo 208 del D. Lgs. 285/1992.

In particolare, richiede il Comune, se il momento del perfezionamento del credito sia da individuare nel momento in cui il destinatario viene a conoscenza del contenuto dell’atto o invece nel momento in cui l’Ente provvede alla notifica.

Alla luce del disposto di cui all’allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, come noto, l’accertamento delle somme derivanti dalle violazioni al Codice della Strada avviene alla data di notifica del verbale e non già alla data della violazione, in quanto è la notifica del verbale o la contestazione immediata, che fanno sorgere in capo all’ente l’obbligazione attiva.  

Rimaneva tuttavia da chiarire quale fosse l’esatto momento del perfezionamento della notifica, ovvero quando l’Ente potesse correttamente iscrivere nella propria contabilità le somme divenute esigibili.

La Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Puglia, nel dare riscontro al quesito proposto dal Comune di Trani, ha preliminarmente proceduto all’inquadramento della questione sotto il profilo sistematico.

 A tal fine, il giudice contabile ha provveduto a richiamare (Corte dei Conti, Sezione Controllo, deliberazione 11 luglio 2023, n. 112):

  1. le disposizioni di cui all’articolo 179, commi 1 e 3 bis, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), le quali, congiuntamente a quanto previsto nell’Allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, in merito all’accertamento contabile delle entrate e della relativa imputazione;
  2. gli articoli 201 e 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
  3. le disposizioni di cui agli articoli 140 e 149 del Codice di procedura civile, relative alle notificazioni, in relazione al disposto dell’articolo 4, comma 3, L. 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) alla luce della sentenza della Corte costituzionale 26 novembre 2002, n. 477;
  4. L’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 (esempio n. 4): “Accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada”.
1. Il richiamo all’articolo 179 del TUEL

Circa la norma richiamata al punto 1, osserva la Corte, la nozione di accertamento è quella contenuta nell’articolo 179, comma 1, TUEL, ovvero: “l’accertamento costituisce la prima fase di gestione dell’entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza”.

Per quanto riguarda invece invece il procedimento di accertamento, è il comma 3 bis del medesimo articolo a prevedere che “l’accertamento dell’entrata è registrato quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. è vietato l’accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi”.

La corretta applicazione di tale norma, alla luce del principio generale della competenza finanziaria di cui all’Allegato 1 al D. Lgs. 118/2011, punto 16, nonché del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, par. 3.1 e 3.2, comporta che, nella fase dell’accertamento, l’attività da porre in essere è dapprima volta all’acquisizione e alla verifica o formazione della documentazione con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una somma da riscuotere e, successivamente, alla registrazione dell’accertamento e all’ imputazione contabile nell’esercizio in cui il credito viene a scadenza.

L’ attività appena descritta è dunque fondata sulla presenza, nei documenti oggetto di acquisizione, verifica o formazione, dei seguenti requisiti:

  1. ragione del credito dal quale origina il diritto a riscuotere;
  2. idoneo titolo giuridico a supporto del credito;
  3. individuazione del soggetto debitore;
  4. ammontare del credito;
  5. scadenza del credito.

Deroga a tale principio è costituita dalle entrate per le quali l’accertamento avviene per cassa, in ossequio dei casi previsti nei principi contabili.

2. L’articolo 201 del Codice della Strada

Con riferimento alla norma di cui al punto 2 del precedente elenco, ovvero l’articolo 201 del Codice della Strada, la Corte ha rammentato come tale norma preveda una serie di adempimenti, a carico dell’organo accertatore, da svolgersi nel caso in cui non sia stata eseguita la contestazione immediata, finalizzati a consentire al trasgressore di conoscere, per mezzo della notificazione del verbale, gli estremi della violazione e l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, consentendogli l’esercizio del diritto di difesa.

Alla notificazione, come specificato dall’articolo 201 comma 3, si può provvedere per mezzo degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del Codice della Strada, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal Codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, in ossequio della L. 20 novembre 1982, n. 890.

3. La normativa generale in tema di notificazioni

Tale norma, oggetto di esame da parte della Corte insieme all’articolo 149 c.p.c., per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002,  prevede che, per quanto riguarda il notificante, gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati “al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente postale n.d.r.) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo.

Per effetto di tale sentenza dunque, il momento in cui la notifica deve ritenersi perfezionata per il notificante non coincide con il momento in cui essa si perfeziona per il destinatario.

In virtù del principio di scissione tra i due momenti di perfezionamento della notificazione, la Corte si dichiara vincolata, per il canone dell’interpretazione sistematica, a ritenere che, per il notificante, la notificazione si perfeziona “al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o al servizio postale abilitato alla notifica[1].

4. Il principio contabile di cui all’allegato 4/2 D. Lgs. 118/2011

La norma di cui al punto 4, infine, concerne in particolare l’accertamento contabile dei proventi da sanzione al Codice della Strada.

Nel rispetto del principio contabile n. 9 della prudenza” -stabilisce il legislatore- “Il principio applicato alla contabilità finanziaria 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l’intero importo del credito”.

Per tali entrate dunque, è esclusa la possibilità dell’accertamento per cassa ed è obbligatorio, come noto, effettuare un accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione.

Il momento in cui è possibile procedere all’accertamento contabile delle somme derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada è dunque individuabile nella data di notifica del verbale o, qualora il verbale manchi l’importo della sanzione, l’accertamento dell’entrata è effettuato alla data della notifica del successivo atto di determinazione  che quantifica la sanzione.

5. Il procedimento di accertamento dei proventi derivanti da sanzioni al C.d.S.

La Corte, a questo punto, delinea il corretto procedimento per la contabilizzazione delle entrate provenienti dalle violazioni al Codice della Strada.

Le entrate accertate per cassa negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore dei principi contabili richiamati, devono continuare ad essere accertate per cassa, a che se derivanti da ruoli coattivi, fino al loro esaurimento.

Per gli esercizi successivi, per i quali si applicano i su richiamati principi contabili, l’accertamento contabile dell’entrata derivante dalle sanzioni al Codice della Strada, deve essere operato:

  1. alla data di notifica, o di contestazione immediata, del verbale che indica l’importo della sanzione;
  2. alla data della riscossione  in caso di pagamento immediato;

Quanto sopra può essere schematicamente riproposto come segue:

  • Accertamento per cassa
  1. Pagamento verbali esercizi precedenti all’entrata in vigore dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011;
  2. Pagamento sanzioni esercizio in corso entro 60 giorni dalla notifica;
  • Accertamento per competenza (data di notifica)
  1. Verbali non pagati entro 60 giorni;
  2. Maggiori somme iscritte a ruolo.

Per quanto attiene le sanzioni non riscosse invece, l’accertamento originario deve essere integrato dalle maggiori somme iscritte a ruolo, mentre le sanzioni archiviate o annullate in autotutela, comporteranno una riduzione dell’accertamento originario. 

La competenza all’adozione dell’atto di accertamento, stabilisce infine la Corte, spetta al Responsabile del servizio a cui è attribuito il procedimento di gestione della risorsa, mentre compete al Responsabile del servizio finanziario il riscontro della documentazione da questi trasmessa e l’annotazione nelle scritture contabili.

6. Conclusioni

Ciò posto, ad esito del quesito del Comune di Trani, infine la Corte stabilisce che: “ai fini dell’accertamento, il momento perfezionativo della notifica è quello in cui il responsabile del servizio a cui è attribuito il procedimento di gestione della risorsa procede alla consegna del plico al soggetto notificatore e ciò in considerazione di quanto previsto dall’articolo 201 C.d.S. che, nel richiamare le disposizioni del Codice di procedura civile, conferma l’interpretazione data dalla Corte Costituzionale sul diverso momento di perfezionamento della notificazione delle sanzioni per violazioni al C.d.S.”.

Alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, la quale, secondo la Corte, costituisce una regola generale non disciplinata dal diritto positivo, ergendosi a principio generale della normativa in tema di notifiche a mezzo posta, dal quadro normativo posto a riferimento della questione discende che “il momento di perfezionamento della notifica di un verbale di contestazione per violazione al Codice della Strada non è univoco, ma muta in relazione ai soggetti coinvolti”.

Per il principio della scissione dunque, se per il destinatario il momento in cui si perfeziona la notifica si rinviene nella ricezione dell’atto, ovvero nel compimento delle formalità richieste nel caso in cui questi sia assente o irreperibile, per il notificante la notificazione si intende perfezionata nel momento in cui avviene la consegna del plico all’ufficio postale.

Il quesito formulato dall’Ente viene dunque risolto affermando che “l’accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al Codice della Strada deve effettuarsi nel momento in cui il Comune ha terminato le formalità che la legge prescrive a suo carico e, dunque, nel momento della consegna del verbale al messo comunale o al servizio postale o all’Ufficiale giudiziario per la notifica dello stesso, fermo restando il perfezionamento del processo notificatorio”.


NOTE

[1] Corte Costituzionale, sentenza 26 novembre 2002, n. 477

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