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Diritto Massimiliano Mancini NOTIZIE Privacy

NON SI POSSONO REGISTRARE LE RIUNIONI SINDACALI, Massimiliano Mancini

Il legittimo interesse di una parte trova il limite invalicabile nell’opposizione degli interessati

Massimiliano Mancini

Abstract: Le riunioni tra la parte datoriale e le parti sindacali non sono pubbliche e i partecipanti non sono tutti pubblici ufficiali, quindi mancando dell’obbligo legale della trasparenza e della pubblicità, senza il consenso degli interessati ovvero con la loro opposizione viene meno qualsiasi base giuridica che consenta di trattare i dati degli altri partecipanti e, a maggior ragione, di registrare la sessione acquisendo quindi dati biometrici.

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Il fatto

In una riunione tra la rappresentanza datoriale di un ente pubblico e le RSU aziendali, una rappresentanza sindacale hapreteso di registrare la seduta con il proprio cellulare e al rifiuto degli altri presenti, inclusi le altre RSU, hanno abbandonato la riunione ritenendosi lesi in un loro asserito -e non spiegato- diritto.

La legittimità del trattamento

Rientra nella definizione di “dato personale” e quindi nel campo di applicazione materiale (art. 2 par. 1 Reg. UE 2016/679[1]) della vigente normativa europea sul trattamento dei dati «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;» (art. 4 par. 1 punto 1 Reg. UE 2016/679[2]).

Nel caso di specie la registrazione della seduta implica che siano citati i nomi o comunque informazioni riferibili alle persone presenti e quindi ciò costituisce indiscutibilmente un trattamento di dati personali soggetto alle norme sulla protezione dei dati e al GDPR in particolare, anche in considerazione che lo stesso tono di voce è un dato biometrico ossia informazioni «[…omissis…] relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca,[…omissis…]» (art. 4 par. 1 punto 14 Reg. UE 2016/679).

Il trattamento dei dati personali è lecito quanto rispetta i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione (art. 5 Reg. UE 2016/679[3]) e quando ha una base giuridica che ne legittimi il trattamento (art. 6 Reg. UE 2016/679[4]).

La base giuridica del trattamento

La mancanza del consenso degli interessati, che costituisce la base giuridica principale (art. 6 par. 1 lett. a Reg. UE 2016/679), il trattamento potrebbe essere basato sul legittimo interesse dei richiedenti (art. 6 par. 1 lett. f Reg. UE 2016/679), che si può invocare a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli interessati e si impone comunque di verificare le condizioni di cui al par. 4 dell’art. 6 Reg. UE 2016/679. Trattandosi però dati che rivelano l’appartenenza sindacale, ossia una delle categorie particolari di dati (art. 9 Reg. UE 2016/679[5]), il legittimo interesse non rientra tra le basi giuridiche del trattamento.

In ogni caso l’opposizione anche solo di uno dei presenti, che in quell’occasione è stato espresso immediatamente, rende inapplicabile immediatamente tale la base giuridica (art. 21 par. 1 Reg. UE 2016/679[6]).

Peraltro era comunque dovere dei soggetti che volevano registrare la riunione fornire preliminarmente, anche verbalmente, tutte le informazioni relative al trattamento (art. 13 Reg. UE 2016/679) e loro non hanno indicato nemmeno la finalità del trattamento o comunicato se il titolare fossero loro stessi come singoli ovvero l’organizzazione sindacale territoriale o nazionale.

Quindi non si può legittimamente procedere alla registrazione, mancando di qualsiasi base di legittimità e liceità, e se si fosse registrato anche solo parzialmente l’incontro il trattamento è illecito e soggetto sia alle sanzioni previste dalle norme (art. 83 Reg. UE 2016/679) e sia al diritto al risarcimento dei danni da parte degli interessati presenti (art. 82 Reg. UE 2016/679).

Eccezioni per la tutela personale (e non istituzionale) di diritti

La registrazione, anche occulta, è invece consentita quando è finalizzata alla raccolta delle prove per la difesa di un diritto in ambito giurisdizionale, in questo caso è possibile trattare persino i c.d. “dati sensibili” ovvero le categorie particolari di dati quindi anche quelli che, tra l’altro, possano rivelare l’appartenenza politica o sindacale (art. 9 par. 2 lett. f Reg. UE 2016/679).

Evidentemente il diritto d’iniziativa spetta al privato titolare del diritto soggettivo ovvero dell’interesse legittimo non certo alle organizzazioni sindacali che hanno il potere di rappresentanza dei lavoratori iscritti ma non di patrocinio legale. Quindi i rappresentanti sindacali non possono opporre nemmeno questa condizione per legittimare la propria pretesa di registrazione, a meno che i sindacalisti, individualmente (uti singuli) non ritengano che sia stato leso un proprio diritto soggettivo o un interesse legittimo.

Questa posizione è confermata  Tribunale di Venezia (sentenza 2 dicembre 2021) che conferma, che la registrazione in ambito aziendale di conversazioni a insaputa dei colleghi sia un legittimo strumento di raccolta delle prove, laddove il lavoratore abbia subito la lesione di un diritto o veda minacciata la propria posizione aziendale, richiamando l’indirizzo della Suprema Corte di Cassazione per cui la registrazione occulta è lecita se risulta funzionale «per precostituirsi un mezzo di prova» ed è «pertinente alla tesi difensiva». Tuttavia, la registrazione si deve muovere in questi ristretti ambiti e non eccedere la finalità di strumento di difesa da poter utilizzare in un contenzioso a fronte della minaccia o della lesione ad un diritto.


NOTE

[1] Reg. UE 2016/679 GDPR art. 2 (Ambito di applicazione materiale) «1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.».

[2] Reg. UE 2016/679 GDPR art. 4 (Definizioni) «1.Ai fini del presente regolamento s’intende per: 1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;».

[3] Reg. UE 2016/679 GDPR art. 5 (Principi applicabili al trattamento di dati personali) «1. I dati personali sono: a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»); c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato («limitazione della conservazione»); f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). 2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).».

[4] Reg. UE 2016/679 GDPR art. 6 (Liceità del trattamento) «1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica; e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore. La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell’esecuzione dei loro compiti.».

[5] Reg. UE 2016/679 GDPR art. 9 (Diritto di opposizione) «.1. È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. 2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: […omissis…]».

[6] Reg. UE 2016/679 GDPR art. 21 (Diritto di opposizione) «.1. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.».

[7] Reg. UE 2016/679 GDPR art. 9 (Diritto di opposizione) «.2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: […omissis…] f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali; […omissis…]».


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