ETHICA SOCIETAS-Rivista di scienze umane e sociali
Deborah Breda Diritto

DALLA LOGICA DEL BISOGNO ALLA PRESUNZIONE DI AUTOTUTELA ARMATA (DL 48/2025), Deborah Breda

La trasformazione del regime del porto d’armi per gli agenti di pubblica sicurezza, l’inclusione della polizia locale e le tensioni sistemiche tra sicurezza integrata, discrezionalità locale e principi costituzionali

Deborah Breda

Abstract: L’art. 28 del d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito in l. 9 giugno 2025, n. 80, introduce una significativa innovazione nel regime del porto d’armi per gli agenti di pubblica sicurezza, sostituendo il tradizionale criterio del “bisogno” individuale con una presunzione legale di autotutela fondata sullo status professionale. La successiva circolare del Ministero dell’interno del 5 febbraio 2026 estende l’interpretazione anche alla polizia locale riconosciuta quale agente di pubblica sicurezza. L’intervento normativo, tuttavia, evidenzia un persistente scarto tra ampliamento dei poteri e mancata riforma organica della legge-quadro n. 65/1986, producendo un cortocircuito sistemico tra discrezionalità locale e uniformità statale in materia di sicurezza.

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Il contenuto essenziale dell’art. 28

L’art. 28 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito in legge 9 giugno 2025, n. 80, autorizza anche gli agenti di pubblica sicurezza e non solo gli ufficiali a portare senza licenza, anche fuori servizio, le armi comuni da sparo diverse da quelle d’ordinanza, senza la licenza di cui all’art. 42 TULPS[1]. La circolare del Ministero dell’interno del 5 febbraio 2026 chiarisce che la novità centrale consiste nel superamento dell’obbligo di dimostrare un “bisogno individuale” di porto d’armi: la norma introduce una presunzione legale di esigenza di autotutela, agganciata allo status professionale e non a singole situazioni contingenti di pericolo.

Si tratta di un passaggio di rilievo sistemico: nel modello tradizionale del T.U.L.P.S., il porto d’armi costituisce eccezione al generale divieto, subordinata a un rigoroso accertamento amministrativo fondato su necessità concreta e attuale.[2] L’art. 28 modifica tale paradigma, trasformando l’eccezione individuale in una condizione presunta ex lege, connessa alla funzione esercitata.

L’efficacia del comma 1 viene espressamente riconosciuta come immediata sin dal 10 giugno 2025, indipendentemente dall’adozione del futuro regolamento di coordinamento con il T.U.L.P.S., confermando la volontà del legislatore di incidere direttamente sul regime autorizzatorio.

L’inclusione della polizia locale nel nuovo regime

La circolare ministeriale rilegge i rinvii agli artt. 17 e 18 del r.d. 6 maggio 1907, n. 690, alla luce dell’ordinamento vigente, includendo tra i destinatari dell’art. 28 anche gli agenti di pubblica sicurezza appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, riconosciuti dal prefetto e dotati di arma d’ordinanza ai sensi della l. 7 marzo 1986, n. 65[3] e del d.m. 4 marzo 1987, n. 145.[4]

Per tali operatori la disciplina consente di acquistare armi comuni ai sensi dell’art. 42 T.U.L.P.S., detenerle nel rispetto dei limiti quantitativi previsti e portarle fuori servizio per difesa personale, entro i limiti territoriali connessi al territorio dell’ente e alle eventuali missioni autorizzate.

Il porto fuori servizio resta dunque ancorato al rapporto tra qualifica di agente di pubblica sicurezza, esercizio delle funzioni e territorialità comunale, inserendo la polizia locale nel quadro della sicurezza integrata[5] e ampliandone la responsabilità nel governo della sicurezza urbana.

Il paradosso: polizia locale disarmata e discorso securitario “avanzato”

Il nodo critico emerge nel confronto tra questa innovazione normativa e la legge-quadro n. 65/1986, che lascia ampia discrezionalità agli enti locali circa l’armamento della polizia locale. In alcune realtà territoriali la polizia locale opera ancora disarmata o con armamenti limitati, per scelte politico-amministrative ispirate a una visione prevalentemente amministrativa del corpo.

L’estensione del regime di favore agli agenti di polizia locale – proprio mentre alcuni servizi rimangono disarmati – evidenzia un divario tra il discorso securitario statale, che configura l’agente come soggetto esposto a rischio elevato e quindi titolare di una autotutela armata presunta, e una realtà locale che lo tratta come figura ibrida, sospesa tra polizia amministrativa e polizia di sicurezza.

Ne derivano disomogeneità territoriali, potenziali tensioni rispetto al principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost.[6] e criticità in relazione ai principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa⁷.

Un cortocircuito temporale e sistemico

Dopo quasi quarant’anni di attesa di una riforma organica della polizia locale, la prima innovazione incisiva non interviene sul piano strutturale, ma su quello dell’autotutela armata. L’art. 28 presuppone che l’agente di polizia locale sia già stabilmente integrato nel sistema di sicurezza pubblica, mentre per molti corpi tale integrazione non risulta pienamente realizzata sul piano organizzativo, formativo e contrattuale.

Si attribuisce così un diritto incisivo – il porto d’armi fuori servizio senza licenza – a una figura ancora definita da un quadro normativo risalente al 1986. L’intervento agisce come acceleratore selettivo, incidendo sulla difesa personale dell’agente senza una parallela revisione delle fondamenta identitarie e garantistiche del corpo.

Perché la riforma della polizia locale non è più rinviabile

Una riforma organica dovrebbe chiarire il ruolo della polizia locale nel sistema della sicurezza, fissare standard minimi nazionali vincolanti in materia di armamento, selezione, formazione e supporto psicologico, e allineare l’ampliamento dei poteri con adeguate garanzie giuridiche ed economiche, in coerenza con i principi costituzionali di legalità, buon andamento e imparzialità ex art. 97 Cost.[8]

La vicenda dell’art. 28 costituisce un caso emblematico per una riflessione etico-giuridica sulle politiche della sicurezza: una riforma pensata per rafforzare la protezione degli operatori rischia di amplificare le contraddizioni di un sistema che non ha ancora definito con chiarezza la natura della polizia locale. L’intervento sulla legge-quadro del 1986 appare dunque non più rinviabile, se si vuole evitare che la polizia locale resti sospesa tra un passato amministrativo e un futuro securitario costruito in modo frammentario e sbilanciato prevalentemente sul versante dell’armamento.


NOTE

[1]  R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), art. 42: «1.Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d’armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. […omissis…]»

[2] Cons. Stato, sez. III, 22 gennaio 2015, n. 287; Cons. Stato, sez. III, 3 febbraio 2020, n. 874, in tema di valutazione discrezionale del “bisogno” nel rilascio del porto d’armi.

[3] Legge 7 marzo 1986, n. 65, Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale.

[4] D.M. 4 marzo 1987, n. 145, Regolamento concernente l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale.

[5] D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, conv. in l. 18 aprile 2017, n. 48, in materia di sicurezza integrata.

[6] Corte cost., 15 luglio 2010, n. 236, sul principio di uguaglianza sostanziale nell’organizzazione dei servizi pubblici.

[7] Corte cost., 7 aprile 2011, n. 115; sul principio di proporzionalità nell’azione amministrativa v. anche M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, Il Mulino, ult. ed.è+ 8

Art. 97 Cost.; G. Falcon, Il principio di buon andamento, in Dig. pubbl., Torino, UTET.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Barbera, Augusto, e Carlo Fusaro. 2023. Corso di diritto costituzionale. Bologna: Il Mulino.

Bin, Roberto, e Giovanni Pitruzzella. 2022. Diritto costituzionale. Torino: Giappichelli.

Pelissero, Marco. 2018. “Sicurezza pubblica e diritti fondamentali.” Rivista italiana di diritto e procedura penale 61 (1): 123–150.

Zagrebelsky, Gustavo. 1992. Il diritto mite. Torino: Einaudi.

Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48. Legge 9 giugno 2025, n. 80. Legge 7 marzo 1986, n. 65. Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Regio decreto 6 maggio 1907, n. 690. Decreto del Ministro dell’interno 4 marzo 1987, n. 145.


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