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SOLO SE GRIDI ABBASTANZA: UNA BRUTTA RIFORMA SULLA VIOLENZA SESSUALE, Deborah Breda

Sostituire il consenso con il dissenso nella riforma dell’art. 609-bis c.p. rivela la persistenza del potere patriarcale interiorizzato anche da donne in posizioni di potere

Deborah Breda

Abstract: L’articolo analizza criticamente la recente riforma dell’art. 609-bis c.p., che sostituisce il principio del consenso libero e attuale con quello del dissenso valutato “in base al contesto”. Tale mutamento non costituisca un semplice aggiustamento tecnico, ma una scelta politico-culturale che riafferma un modello patriarcale di regolazione della sessualità. La centralità del dissenso ripristina una logica probatoria fondata sulla scrutinabilità della condotta della vittima, favorendo pratiche di victim blaming e vittimizzazione secondaria, già censurate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. La retorica delle false denunce, addotta come giustificazione a questa riforma, è smentita dai dati statistici ufficiali e rivela il ruolo dell’interiorizzazione del patriarcato anche da parte di donne in posizioni di potere. La riforma emerge così come un caso-studio paradigmatico della resistenza del diritto penale alla piena autodeterminazione sessuale.

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1. Introduzione: la riforma come caso-studio del potere patriarcale

La vicenda della riforma dell’art. 609-bis c.p. rappresenta un caso paradigmatico di interazione tra diritto penale, politica e strutture di genere. Il testo originario, approvato all’unanimità dalla Camera il 19 novembre 2025, introduceva un principio di rottura: «Chiunque compie atti sessuali in assenza del consenso libero e attuale della persona offesa è punito con la reclusione da 6 a 12 anni».

Questo modello, allineato alla Convenzione di Istanbul e a recenti legislazioni europee, ridefiniva l’oggetto dell’accertamento penale, spostando il paradigma dalla violenza fisica all’autodeterminazione sessuale come criterio centrale di liceità dell’atto. Il testo unificato approvato dal Senato nel gennaio 2026 sostituisce tale impianto con la formula: «Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali…», precisando che la volontà contraria vada valutata «tenendo conto della situazione e del contesto».

Questo mutamento semantico non è un tecnicismo, ma una precisa scelta politico-culturale: il ripristino di una valutazione giudiziaria discrezionale della condotta della vittima.

Esso rivela la resilienza del patriarcato come sistema normativo (Walby, 1990), fondato sulla messa in dubbio strutturale della parola femminile.

2. La paura della parola delle donne: il mito delle false denunce

La principale giustificazione politica dell’abbandono del consenso positivo è stata la presunta necessità di proteggere gli uomini dal rischio di false accuse. Il consenso è stato descritto come uno strumento capace di “incastrare innocenti”. Questa retorica riattiva un trope patriarcale di lunga durata (Gavey, 2005): la figura della donna menzognera e vendicativa.

Nel mito di Fedra, narrato da Euripide, la donna respinta accusa falsamente di stupro il figliastro, provocandone la morte. Questa figura non è una semplice analogia letteraria, ma una matrice simbolica di lunga durata, ciclicamente riattivata per giustificare la sfiducia verso la parola delle donne.

Questa costruzione discorsiva:

  • sposta il focus dalla violenza subita dalle donne al rischio ipotetico degli uomini;

  • funziona come dispositivo dissuasivo, scoraggiando le denunce.

I dati smentiscono radicalmente questa narrazione: le false denunce rappresentano una percentuale residuale (1–2%), mentre solo una minoranza delle violenze sessuali viene denunciata, soprattutto per paura di non essere credute.

3. Dal consenso al dissenso: cristallizzazione del victim blaming

Il cuore patologico della riforma risiede nella trasformazione della logica probatoria. Il consenso positivo presupponeva un’etica della reciprocità sessuale: solo un sì esplicito, positivo e revocabile poteva fondare la liceità dell’atto. In questo quadro, l’accertamento giudiziario si concentrava sull’esistenza del consenso, e non sulla resistenza della vittima.

Il dissenso contestualizzato ribalta questa logica: la vittima deve dimostrare un “no” sufficientemente univoco e ragionevole, valutato ex post. Questo meccanismo legittima giuridicamente il victim blaming (Benedet, 2007), aprendo la porta a domande come: perché non hai urlato? perché non sei scappata? perché eri ubriaca?

Tale impostazione ignora le neuroscienze del trauma: freezing, dissociazione e sottomissione automatica sono risposte neurobiologiche documentate, non segnali di consenso implicito. Il risultato è una vittimizzazione secondaria sistemica, più volte censurata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

4. Complessità probatoria e gerarchia delle violenze

Il consenso positivo avrebbe orientato le indagini verso la verifica dell’accordo sessuale, riducendo arbitrarietà e revittimizzazione. Il dissenso contestualizzato impone invece una valutazione soggettiva della “ragionevolezza” del no, aumentando bias e archiviazioni.

La riduzione della cornice edittale (da 6–12 a 4–10 anni), insieme alla riserva dell’aggravante ai soli casi di violenza fisica esplicita, produce un effetto normativo e simbolico chiaro: la svalutazione giuridica delle violenze sessuali prive di coercizione fisica, che sono le più diffuse. Si rafforza così lo stereotipo del “vero stupro”, minimizzando coercizione psicologica e pressione relazionale.

5. Patriarcato al femminile: interiorizzazione dell’ordine simbolico

Il patriarcato non è un complotto maschile, ma un ordine simbolico interiorizzato (Bourdieu, 1998). Chiunque ne assuma le categorie può amministrarlo, indipendentemente dal genere. In questo senso, alcune donne in posizioni di potere possono divenire agenti di stabilizzazione del sistema, spesso senza consapevolezza o per calcolo istituzionale.

6. Conclusione: il diritto come campo di battaglia culturale

Sostituire il consenso con il dissenso significa resistere simbolicamente all’autodeterminazione sessuale femminile (West, 2018). L’Italia rischia così una regressione culturale e giuridica, riaffermando un diritto penale ancora violenza-centrico.

La via d’uscita richiede:

  1. il ripristino del consenso positivo;

  2. protocolli processuali anti-bias;

  3. educazione affettiva e sessuale strutturale.

Senza questo cambio di paradigma, il messaggio consegnato alle future generazioni sarà chiaro: il tuo corpo non ti appartiene finché non riesci a dimostrare di aver detto no nel modo giusto.


Il testo del resoconto sommario n. 357 del 22/01/2026 pubblicato sul sito del Senato nel quale la presidente Giulia Bongiorno (LSP-PSd’Az), in qualità di relatore ha presentato una proposta di testo unificato del precedente testo approvato dalla Camera.


NOTE:

  • Benedet, J. (2007). Hearing the sexual assault complaints of women. McGill Law Journal, 52(3), 399–434.

  • Bourdieu, P. (1998). Il dominio maschile. Milano: Feltrinelli.

  • Camera dei Deputati (2025). Disegno di legge C. 1693. Roma.

  • Corte europea dei diritti dell’uomo (2009). M.C. c. Bulgaria, ricorso n. 39272/98.

  • Euripide (428 a.C.). Ippolito.

  • Gavey, N. (2005). Just sex? The cultural scaffolding of rape. London: Routledge.

  • ISTAT (2024). La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia. Roma.

  • L’Espresso (22 gennaio 2026). Ddl stupri, ecco il nuovo testo: dal “consenso” al “dissenso”.

  • MacKinnon, C. A. (2016). Sex equality (3rd ed.). New York: Foundation Press.

  • Millett, K. (1971). La politica del sesso. Milano: Rizzoli.

  • Ministero della Giustizia (2023). Relazione annuale sulle false denunce. Roma.

  • OPL (s.d.). Dossier sul victim blaming. Letteratura grigia.

  • Senato della Repubblica (2026). Testo unificato del disegno di legge in materia di violenza sessuale. Roma.

  • van der Kolk, B. (2014). The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma. New York: Viking.

  • Walby, S. (1990). Theorizing patriarchy. Oxford: Blackwell.

La bibliografia integra fonti teoriche, giuridiche e istituzionali, nonché fonti primarie legislative e giurisprudenziali, al fine di coniugare analisi normativa e interpretazione sociologica del diritto.


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