Profili di interesse per la polizia locale tra sicurezza pubblica, prevenzione urbana, ordine pubblico e funzioni di controllo

Abstract: Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026, interviene in modo esteso su sicurezza pubblica, attività di indagine in presenza di cause di giustificazione, funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, immigrazione e protezione internazionale. Il provvedimento si articola in quattro Capi e presenta numerose disposizioni di diretto interesse per la polizia locale, con particolare riguardo alla disciplina del porto di strumenti atti ad offendere, alla prevenzione della violenza giovanile, alla sicurezza urbana, alle manifestazioni pubbliche, alla sicurezza stradale e al rafforzamento di poteri amministrativi e prefettizi. Il contributo propone una lettura sistematica del decreto, evidenziandone le principali ricadute operative e i più rilevanti profili di bilanciamento costituzionale, soprattutto in rapporto ai principi di legalità, proporzionalità, ragionevolezza e tutela dei diritti fondamentali.
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Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026. Il testo si compone di quattro Cap:
- Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica.
- Disposizioni urgenti in materia di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione e di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno.
- Ulteriori disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’interno, nonché misure in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata.
- Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale.
Il governo ha ritenuto la necessità e urgenza di:
- prevedere misure volte a potenziare le attività di prevenzione e contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere, della violenza giovanile e di ulteriori reati di particolare allarme sociale;
- introdurre disposizioni per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana e a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché in materia di pubbliche manifestazioni;
- prevedere disposizioni in materia di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione;
- prevedere misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di immigrazione e protezione internazionale
Dal punto di vista delle funzioni della polizia locale, il provvedimento presenta uno specifico interesse in almeno sei aree: disciplina degli strumenti atti ad offendere, contrasto della violenza giovanile, ordine pubblico e manifestazioni, sicurezza urbana, sicurezza stradale e potenziamento di misure accessorie e preventive a competenza prefettizia e questorile. In questa prospettiva, il decreto conferma la tendenza a considerare la polizia locale non solo come apparato di vigilanza amministrativa, ma come soggetto stabilmente inserito nell’architettura multilivello della sicurezza integrata.
Di seguito riportiamo tutte le riscritture, modificazione, aggiornamenti ed integrazioni alle leggi e decreti richiamati nel provvedimento de quo e d’interesse della polizia locale
Stretta su armi bianche e strumenti atti ad offendere
Gli articoli 1 e 2 del decreto incidono in modo significativo sulla legge 18 aprile 1975, n. 110, ampliando la disciplina relativa al porto di strumenti da punta o da taglio e introducendo nuove fattispecie, sanzioni accessorie e divieti di vendita ai minori. In particolare, il decreto modifica gli artt. 4 e 4-bis della legge n. 110/1975 e inserisce gli artt. 4-ter e 4-quater, prevedendo un irrigidimento del quadro sanzionatorio e un ampliamento dell’area di rilevanza di strumenti con lama, anche pieghevoli, a scatto, a farfalla o dotati di specifiche caratteristiche di offensività.
La logica dell’intervento è chiaramente preventiva: non si rafforza soltanto la repressione del porto ingiustificato, ma si costruisce un sistema di controllo anticipato sulla circolazione di oggetti potenzialmente offensivi, anche attraverso il coinvolgimento del prefetto e l’applicazione di sanzioni amministrative accessorie, tra cui la sospensione della patente o della licenza di porto d’armi. Parallelamente, viene introdotto un divieto rafforzato di vendita ai minori, anche online, con obblighi di verifica dell’età dell’acquirente a carico dei commercianti e dei gestori di piattaforme.
Sotto il profilo operativo, la novità interessa direttamente la polizia locale sia nell’attività di controllo del territorio sia nella contestazione degli illeciti e nella trasmissione degli atti all’autorità competente. Sotto il profilo sistematico, la riforma si colloca in una logica di anticipazione della tutela dell’ordine pubblico e di contenimento del rischio connesso alla disponibilità diffusa di strumenti atti ad offendere.
Violenza giovanile, ammonimento e responsabilità genitoriale
L’articolo 2 del decreto estende la disciplina dell’ammonimento e introduce nuove sanzioni amministrative a carico dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, nei casi in cui determinati reati siano commessi da minori e risultino successivi all’ammonimento stesso. Il decreto interviene sia sull’art. 5 del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, sia sull’art. 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71, ampliando il catalogo dei reati rilevanti e rafforzando il ruolo del prefetto nell’irrogazione delle sanzioni.
Questa scelta legislativa valorizza il principio di corresponsabilità educativa, attribuendo rilevanza giuridica al contesto familiare di riferimento e al dovere di vigilanza sui minori. Tuttavia, l’estensione di strumenti di prevenzione personale e amministrativa a fasce di età particolarmente basse pone questioni non marginali in termini di proporzionalità, minima offensività e superiore interesse del minore. La tensione tra istanze di sicurezza e finalità educative è, in questo ambito, particolarmente evidente.
Ordine pubblico, manifestazioni e flagranza differita
Gli articoli 3, 4, 9 e 10 si muovono lungo una direttrice comune: rafforzare gli strumenti di prevenzione e repressione nei contesti di ordine pubblico e nelle manifestazioni in luogo pubblico. In particolare, il decreto amplia l’impiego della flagranza differita, già sperimentata in altri ambiti, consentendo l’arresto sulla base di documentazione video o fotografica acquisita successivamente ai fatti in ipotesi tipizzate di particolare rilievo.
Al tempo stesso, il provvedimento modifica il TULPS, sostituendo in più casi la tradizionale risposta penale con un sistema di sanzioni amministrative pecuniarie elevate per condotte connesse al mancato preavviso delle riunioni, alla violazione delle prescrizioni di itinerario o all’ostacolo ai servizi di soccorso. Viene inoltre introdotto il divieto di partecipazione a riunioni o assembramenti in luogo pubblico quale misura accessoria conseguente a sentenze di condanna per determinati reati commessi in occasione o a causa di pubbliche manifestazioni.
Dal punto di vista costituzionale, queste disposizioni si collocano nello spazio di bilanciamento tra tutela dell’ordine pubblico e garanzie di cui agli artt. 17 e 21 Cost. La loro tenuta sistemica dipenderà dalla concreta applicazione, dalla proporzionalità degli interventi e dal rigoroso controllo giurisdizionale. Il rischio, altrimenti, è che il rafforzamento degli strumenti di prevenzione si traduca in una compressione eccessiva delle libertà pubbliche.
Zone a vigilanza rafforzata e DASPO urbano
L’articolo 4 modifica il d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, introducendo la possibilità per il prefetto di individuare specifiche zone urbane a vigilanza rafforzata, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o illegalità, nelle quali può essere disposto l’allontanamento di soggetti denunciati per determinati reati che tengano comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti. La disposizione rafforza e amplia il modello del DASPO urbano, assegnando al prefetto e al questore un ruolo ancora più incisivo nella gestione preventiva di porzioni di territorio urbano.
Questa innovazione rileva direttamente per la polizia locale, che opera quale soggetto di primo presidio nelle aree urbane e che potrà essere coinvolta nell’accertamento dei presupposti e nell’attuazione delle misure di allontanamento, nell’ambito del coordinamento con le altre Forze di polizia. Dal punto di vista sistemico, il decreto rafforza il modello della sicurezza urbana come spazio di cooperazione istituzionale tra Stato e autonomie locali.
Sicurezza urbana, risorse e straordinario della polizia locale
Particolarmente rilevante per gli enti locali è l’articolo 6, che incrementa risorse già destinate alla sicurezza urbana e consente di utilizzarle anche per la remunerazione del lavoro straordinario della polizia locale e per assunzioni a tempo determinato, in deroga ad alcuni limiti ordinari di spesa. Viene così rafforzata la dimensione operativa dei patti per la sicurezza urbana e viene riconosciuta, sul piano legislativo e finanziario, la necessità di un maggiore investimento nei servizi territoriali di controllo e presidio.
Questa previsione conferma che il legislatore considera la polizia locale una componente strutturale del sistema di sicurezza delle città. Al tempo stesso, pone una questione di equilibrio tra deroghe finanziarie, sostenibilità organizzativa e rischio di un utilizzo emergenziale e non strutturale del personale. L’incremento dello straordinario e delle assunzioni temporanee può rispondere a esigenze contingenti, ma non sostituisce una riflessione più ampia sul fabbisogno stabile di personale e sul rafforzamento ordinario dei servizi locali di sicurezza.
Sicurezza stradale e fuga pericolosa
L’articolo 8 introduce una nuova fattispecie nell’art. 192 del codice della strada, prevedendo che chi, violando l’obbligo di fermarsi, si dia alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l’altrui incolumità sia punito con la reclusione, la sospensione della patente e la confisca del veicolo. La disposizione si collega inoltre all’estensione della flagranza differita in presenza di determinate condizioni.
Per la polizia locale, che è istituzionalmente impegnata nel controllo della circolazione stradale e nelle attività di polizia giudiziaria su strada, questa novità comporta un ampliamento significativo del rilievo probatorio delle attività di documentazione e di ricostruzione successiva del fatto. Sotto il profilo sostanziale, la norma esprime la volontà di rafforzare la risposta punitiva verso condotte di fuga che non costituiscono mera inosservanza, ma condotta concretamente pericolosa per la sicurezza pubblica e individuale.
Cause di giustificazione e annotazione preliminare
Tra le innovazioni più delicate del decreto figurano gli articoli 12 e 13, che introducono una disciplina speciale per l’attività di indagine nei casi in cui appaia evidente la presenza di una causa di giustificazione. In tali ipotesi, il pubblico ministero può procedere a una annotazione preliminare in separato modello, distinta dall’iscrizione ordinaria nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p.
La ratio dichiarata è quella di evitare gli effetti reputazionali e procedurali immediati nei confronti di soggetti che abbiano agito, prima facie, nell’adempimento di un dovere, in legittima difesa o in stato di necessità. Si tratta di una innovazione che riduce l’automatismo investigativo, ma che apre un rilevante problema di bilanciamento con il principio di obbligatorietà dell’azione penale e con la necessità di un controllo giurisdizionale effettivo su una fase preliminare che rischia, altrimenti, di collocarsi in una zona grigia del procedimento.
Tutela delle Forze di polizia e nuove misure di protezione
Gli articoli 14 e 15 rafforzano la tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia sul piano della tutela legale e del rimborso delle spese difensive, sia attraverso l’estensione di particolari strumenti investigativi. Anche se la disciplina è rivolta principalmente ai corpi statali, il significato sistemico dell’intervento è chiaro: il decreto intende rafforzare il sostegno istituzionale agli operatori della sicurezza, soprattutto nei casi in cui l’attività di servizio li esponga a procedimenti o ritorsioni.
Considerazioni conclusive
Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 conferma una linea legislativa fondata su tre direttrici: anticipazione della soglia di tutela, rafforzamento delle misure amministrative preventive e inasprimento della risposta sanzionatoria. Per la polizia locale, il provvedimento è rilevante non solo per singole novità settoriali, ma perché consolida una trasformazione di ruolo: da polizia amministrativa di prossimità a soggetto stabilmente coinvolto nelle politiche integrate di sicurezza, ordine pubblico urbano e controllo del territorio.
Rimane tuttavia un punto essenziale: la sicurezza, per essere costituzionalmente compatibile, non può essere perseguita solo attraverso l’espansione dei poteri e delle sanzioni. La tenuta sistemica del decreto dipenderà dalla sua applicazione proporzionata, dal rispetto delle garanzie procedimentali e dalla capacità dell’ordinamento di evitare che l’esigenza di protezione si traduca in una compressione eccessiva delle libertà fondamentali.

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