ETHICA SOCIETAS-Rivista di scienze umane e sociali
Codice della Strada Diritto Domenico Carola NOTIZIE

LE ULTIME NOVITÀ NEL NUOVO CODICE DELLA STRADA IN APPROVAZIONE IN PARLAMENTO, Domenico Carola

Il punto sull’iter di approvazione e sul contenuto del disegno di legge governativo di riforma del CdS

di Domenico Carola

Abstract: Le novità contenute nel testo finale del disegno di legge di riforma del Codice della Strada che sta ultimando l’iter di approvazione in parlamento dopo gli ultimi emendamenti che dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno.

Keywords: #codicedellastrada #cds #riformacds #nuovocodicedellastrada #riformacodicedellastrada #domenicocarola #ethicasocietas #ethicasocietasrivista #rivistascientifica #scienzeumane #scienzesociali #ethicasocietasupli


APPROFONDIMENTI SULLA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA

IL NUOVISSIMO CODICE DELLA STRADA

1.LA LOTTA ALLE DISTRAZIONI E ALLA GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI ALCOL E DROGA

2.I LIMITI E IL CONTROLLO DELLA VELOCITÀ

3. MICROMOBILITÀ GREEN, MONOPATTINI E BICICLETTE

4. SOSTA E SEMAFORI


L’ITER DELL’APPROVAZIONE

Si è già detto lo scorso mese di giugno dell’inizio dell’iter di approvazione del nuovo Codice della Strada, fortemente voluto dal nuovo esecutivo che ha approvato due provvedimenti:

  • un disegno di legge che introduce interventi in materia di sicurezza stradale;
  • la delega per la revisione del codice della strada.

L’esecutivo punta ad arrivare all’approvazione definitiva del testo entro la fine dell’anno.

LA STRUTTURA DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

ll disegno di legge si compone di cinque Titoli, suddivisi per Capi, e diciotto articoli che vanno ad incidere su 30 articoli del codice della strada vigente e sull’art 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativo a 11 commi sulla circolazione dei monopattini.

Dalla lettura ed esame del disegno di legge si possono evincere due direzioni di interventi di riforma:

  • il primo mirato agli interventi più urgenti in materia di sicurezza stradale e relativi, segnatamente, a micromobilità, guida in sicurezza e controlli sulla sosta degli autoveicoli;
  • il secondo tendente ad avviare una revisione organica del Codice della strada.

Vediamo quindi le principali riforme aggiornate dopo gli ultimi emendamenti.

ACCERTAMENTI DA REMOTO E AUTOVELOX

Si erano già illustrate le novità sui limiti di velocità e sul loro controllo automatico.

Si è introdotta la possibile di contestare, attraverso gli accertamenti da remoto, anche la violazione dell’obbligo di dare precedenza in corrispondenza degli attraversamenti a pedoni e ciclisti, nonché la violazione del divieto di fermata e della sosta riservata, nei soli casi in cui siano occupati gli stalli riservati a organi di Polizia stradale, Vigili del fuoco e servizi di soccorso, stalli rosa e stalli riservati a disabili, veicoli elettrici, al carico/scarico delle merci e ai servizi di trasporto pubblico.

Le immagini acquisite mediante dispositivi approvati od omologati possono essere comunque utilizzate dagli organi di polizia stradale per l’accertamento, mediante il raffronto con banche dati esterne, di altre violazioni per le quali tali immagini sono sufficienti ad accertare, che il veicolo sta circolando in assenza dei requisiti per la circolazione previsti dal codice.

Quando più violazioni delle medesime disposizioni degli articoli 6 e 7 sono accertate, senza contestazione immediata, nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada su cui insiste una stessa limitazione o uno stesso divieto, attraverso dispositivi di controllo da remoto si applica una sola sanzione per ciascun giorno di calendario, anche nel caso in cui siano previste limitazioni del traffico solo in determinate fasce orarie nella medesima giornata, nonché nel caso in cui una fascia oraria di vigenza termini il giorno successivo.

Ci sarà la stretta sugli autovelox selvaggi e non sarà quindi più possibile installare autovelox con l’obiettivo di “fare cassa”: dovranno essere omologati a livello nazionale e saranno definite con maggiore controllo le condizioni di installazione.

Resta comunque l’obbligo di adeguarsi anche alle norme sulla privacy nell’impiego dei sistemi di accertamento audiovisivo del superamento dei limiti di velocità.

CELLULARE ALLA GUIDA

Per chi ne fa uso impropriamente si prevede l’inasprimento della sanzione pecuniaria, che passa dalla fascia 165,00- 660,00 a quella di 422,00-1.697,00 euro, con sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi e decurtazione di 8 punti patente fin dalla prima violazione.

In caso di recidiva nel biennio, oltre alla sospensione della patente da 1 a 3 mesi, già prevista dal codice vigente, si prevede il pagamento di una somma da 644,00 a 2.588,00 euro e la decurtazione di 10 punti patente.

DISCIPLINA DELLA SOSTA

Si sono già illustrate le novità in tema di sosta e semafori, nel testo in approvazione si è previsto anche che i Comuni avranno la facoltà di stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma e, con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, saranno individuate le modalità di riscossione del pagamento e le caratteristiche, le modalità costruttive e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, le categorie dei veicoli esentati, nonché i massimali delle tariffe.

Le aree di sosta sono considerate ad uso pubblico anche nel caso in cui l’accesso sia indiscriminato ancorché subordinato al pagamento di una tariffa o regolato da barriere o altri dispositivi mobili. Resta valida l’esenzioni dal pagamento della sosta nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento per i veicoli dei disabili.

Aumento delle sanzioni per chi parcheggia nelle corsie riservati allo stazionamento e alla fermata dei mezzi di trasporto pubblico locale: per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote tra 87,00 a 328,00 euro (ora tra 41,00-168,00 euro) e tra 165,00- 660,00 euro per i restanti veicoli (ora tra 87,00 a 344,00 euro).

ZONE A TRAFFICO LIMITATO

Si prevede di risolvere la forte criticità di accertamenti multipli in corrispondenza di ZTL, attraverso l’introduzione di una regola semplice e inequivocabile: evitare di sanzionare all’uscita l’utente, posto che potrebbe verificarsi che eventi eccezionali potrebbero determinare l’involontaria permanenza nella medesima zona.

Nel caso di controllo del tempo di permanenza in una ZTL si applica una tolleranza pari al 10% del tempo di permanenza consentito.

Resta comunque l’obbligo di adeguarsi anche alle norme sulla privacy nell’impiego dei sistemi di videosorveglianza per l’accertamento delle violazioni dei transiti nelle aree ZTL.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E SISTEMA ALCOLOCK

Si è detto già della stretta che il nuovo testo intende operare sulle distrazioni alla guida e sulla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto delle sostanze psicotrope.

La novità è anche l’introduzione, per i conducenti condannati per i reati di guida in stato d’ebbrezza e quindi con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, del codice unionale 68 sulla patente che impone il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche prima di mettersi alla guida.

Il codice 68 permane sulla patente per un periodo di almeno due anni, se la condanna è derivata da tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l, e di almeno tre anni, se la condanna è derivata da tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, che decorrono dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. Tale codice fa aumentare di un terzo le sanzioni previste per la guida sotto l’influenza di alcool.

I titolari di patente rilasciata in Italia, rispetto ai quali è imposto il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida ai sensi del codice unionale 68, possono guidare, sul territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N, solo se su questi veicoli è stato installato a proprie spese il dispositivo alcolock, che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui risulti alterato o manomesso ovvero risultino rimossi o manomessi i sigilli del dispositivo alcolock.

GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE PSICOTROPE

L’inasprimento della guida sotto l’effetto delle sostanze psicotrope include anche l’eliminazione della necessità che il soggetto sia colto in stato di alterazione psico-fisica derivante da assunzione di sostanze stupefacenti, poiché per il perfezionamento del reato diventa quindi sufficiente che un soggetto si metta alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Gli organi di polizia stradale avranno la possibilità di effettuare direttamente sul luogo del controllo stradale un prelievo di liquido salivare che è sempre obbligatorio in caso di incidente.

AUMENTO DELLE LIMITAZIONI PER I NEOPATENTATI

Stretta anche per chi ha preso da poco la patente, cambia la definizione di neopatentato: non più chi ha la patente da meno di un anno ma chi l’ha conseguita da meno di 3 anni. Per i neopatentati e per i giovani fino a 21 anni è introdotto il divieto assoluto di assumere alcolici.

MONOPATTINI

Tra le novità già illustrate per la disciplina del monopattini, è stato introdotto il divieto di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica senza contrassegno e copertura assicurativa e, inoltre, viene inoltre esteso l’obbligo di uso del casco alla guida dei monopattini a tutti i conducenti, oggi previsto esclusivamente per gli under 18.

Obbligo per il gestore del servizio di noleggio di monopattini elettrici di installare sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei veicoli al di fuori delle aree della città in cui ne è consentita la circolazione.

L’ambito di circolazione dei monopattini elettrici è limitato esclusivamente alle strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h con il divieto assoluto di circolazione contromano e sui marciapiedi, ferma restando la possibilità di conduzione a mano.

SISTEMI ANTIABBANDONO

Il testo del progetto di legge prevede un rafforzamento delle norme sui dispositivi antiabbandono per i bambini di età inferiore ai 3 anni, in modo da garantire la piena e completa efficacia, anche attraverso la progressiva integrazione degli stessi con l’autoveicolo, si promuoveranno anche campagne di informazione e comunicazione, con particolare riferimento all’obbligo di installazione dei dispositivi antiabbandono e a quello di indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori.


ALTRI ARTICOLI DELLO STESSO AUTORE

IL TRAM NON HA SEMPRE LA PRECEDENZA

NON È AUTOMATICA LA CONDANNA ALLE SPESE DELLA PARTE SOCCOMBENTE (Giudice di Pace Rodi Garganico 22/2023)

IL CONDUCENTE ABBAGLIATO DEVE FERMARSI (Cassazione 4155/2023)

DANNI UNICI E ABUSO DEL PROCESSO (Cassazione 2278/2023)

IMPORTANZA DEL NUMERO CIVICO SUL VERBALE (Cassazione 37851/2022)

GLI ULTIMI 5 ARTICOLI PUBBLICATI

IL DISTURBO BORDERLINE DI PERSONALITÀ

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E DEROGHE PNRR

ILLEGITTIME E OMISSIVE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI IN TEMA DI RIFIUTI

IL DIRETTORE DEI LAVORI DEVE DIMOSTRARE LA FINE DELL’INCARICO FIDUCIARIO CON IL CLIENTE (Consiglio di Stato n. 7227/23)

INTERVISTA A ORNELLA GAMBI, PRIMA VIGILESSA IN ITALIA [CON VIDEO]


Copyright Ethica Societas, Human&Social Science Review © 2023 by Ethica Societas UPLI onlus.
ISSN 2785-602X. Licensed under CC BY-NC 4.0   

Related posts

LA MOVIDA NON È UNA LIBERA SCELTA DELL’AMMINISTRAZIONE, Domenico Carola

@Direttore

PILLOLE DI PRIVACY 4-I droni e la disciplina privacy [CON VIDEO], Francesco Mancini

@Direttore

SETTIMANA LAVORATIVA DI 4 GIORNI PER FAVORIRE LE DONNE, Federica D’Arpino

@Direttore