Intervento dell’ANAC sulla figura del Comandante di Polizia Locale

Abstract: L’Autorità Nazionale Anticorruzione interviene, con un proprio parere, sulla richiesta di chiarimenti formulata da un comune del meridione d’Italia, circa la peculiarità delle figure del Comandante della Polizia locale e del legale dell’Ente. In particolare, il tema del contendere, evidentemente originato dalla pragmaticità italiana, sommata alla classica penuria di personale negli enti locali, punta a soddisfare il porre in essere un duplice incarico – non proprio momentaneo – con le rispettive responsabilità, in carico alla medesima persona. Si comprenderà come, a prescindere dalla effettività professionalità di taluno, i profili di opportunità, anche alla luce delle linee guida anticorruzione, inducono a un cambio di passo rispetto a questo modo, “praticone”, di pensare all’efficienza della P.A.
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Il contesto
Con una nota è stato chiesto un parere in merito alla possibilità di affidare l’incarico di
avvocato dell’Ufficio Legale, curandone quindi i contenziosi, a un dipendente dell’Ente locale, già inquadrato nella categoria dei funzionari, più specificatamente riconducibili al profilo professionale del “Funzionario Comandante di Polizia Locale E.Q.”.
Il parere di ANAC
ANAC, con il parere 5557/2025, punta a chiarire la possibilità di assolvere a un duplice incarico, sicuramente dall’animo gravoso, per entrambe le figure e altresì rispecchianti dei profili di dubbia opportunità, circa l’impiego di uno stesso funzionario.
Il funzionario, almeno per il caso in parola, è già una figura “bicefala”.
L’argomento tratta – infatti – il Comandante della Polizia locale, quindi un professionista che, contrattualmente, è di fatto ibridata, con la duplice anima di poliziotto e inquadramento da dipendente della Pubblica Amministrazione Locale.
Continuando, l’Autorità rileva che i dirigenti del Corpo di Polizia locale e dell’Avvocatura dell’Ente sono reclutati con apposite procedure concorsuali, con il fine ultimo di assolvere a funzioni tecniche e specialistiche di estrema delicatezza.
ANAC riconosce quanto accade nella quotidianità, ossia che tali figure possono prestare la propria competenza per sopperire a momentanee vacanze professionali di ranghi equipollenti, seppur dal diverso inquadramento iniziale.
La stessa Autorità però ribadisce come sia giuridicamente insostenibile per un dirigente amministrativo “qualsiasi” l’assumere le funzioni di avvocato.
Logico, per alcuni versi, che tale scelta ricada sul responsabile del servizio di polizia, chiaramente questo alla luce di un curriculum formativo e dal bagaglio esperienziale, che quello stesso Comandante abbia acquisito, abbastanza congruente, però un divieto nel senso serve a tutelare non solo l’indipendenza di entrambi i ruoli (polizia e avvocato), ma anche la particolare natura tecnica assolta dai rispettivi ruoli.
L’Autorità indipendente evidenza, infatti, come possa apparire distorta anche la funzione della difesa legale agli occhi di terzi, esponendo l’ente a consistenti conflitti d’interesse strutturali.
Un funzionario della Polizia locale, che disimpegnasse anche le funzioni devolute a un avvocato, si troverebbe, almeno potenzialmente, nelle condizioni di dover difendere atti sanzionatori che lo stesso ha condotto o coordinato concretamente. Si avrebbe un cortocircuito dell’intero sistema, insomma.
Tale groviglio si andrebbe a sostanziare ancora di più allorquando il medesimo dovrebbe astenersi (per ovvia sovrapposizione di compiti nel medesimo affare), significando la strutturalità di un problema che intacca il buon andamento della P.A., attraverso il minare la sua imparzialità.
Arrivando alla conclusione, si rimanda (sinteticamente, ndr.) alle innovazioni avute nel tempo dalla legge sul procedimento amministrativo:
- I responsabili del procedimento amministrativo sono tenuti a prestare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi, in riferimento alle quali la Legge 190/2012 ha introdotto una nuova disposizione nell’ambito della Legge 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo).
- L’Art. 1, comma 41, della Legge 190/2012 ha introdotto l’Art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato “Conflitto di interessi”. La disposizione stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.
- La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), il cui Art. 7 prevede, infatti, che “Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”.

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