Gestire la piazza e tutelare i diritti: i dubbi che si assommano sulle possibili limitazioni

Abstract: All’indomani dei violenti tafferugli di Torino, avvenuti a ridosso del primo week end di febbraio, la politica si interroga sull’opportunità di rimettere mano ai codici esistenti, istituire nuovi reati oppure inasprire le pene, così spunta l’ipotesi di un “fermo preventivo” per il facinoroso, idea non particolarmente felice, almeno rispetto a impianto normativo già in essere e per i concreti dubbi sulla sua costituzionalità.
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Askatasuna: cosa è successo
I fatti di Torino sono argomento oramai capillarmente noto: una manifestazione organizzata a supporto del centro sociale Askatasuna (“libertà”, in lingua basca), che ha richiamato nel capoluogo piemontese sui 20.000 attivisti e simpatizzanti, è degenerata in una serata di scontri tra le frange più violente e i Reparti/Battaglioni mobili della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
Alla base degli scontri vi è lo sgombero del centro sociale, realizzatosi nel dicembre scorso, dopo 30 anni di occupazione abusiva, e l’interruzione del processo di coprogettazione che era stato avviato dall’amministrazione comunale torinese con i rappresentanti di Askatasuna, appunto.
L’apice degli scontri, almeno da un punto di vista dell’impatto mediatico avuto, si è raggiunto allorquando un gruppo di facinorosi ha sorpreso un Agente della Polizia di Stato, rimasto isolato, evidentemente dopo una carica di alleggerimento, e preso ripetutamente a calci e a colpi di martello dai manifestanti, finché non è stato soccorso da alcuni colleghi, tra l’altro sopraggiunti sotto una fitta sassaiola.
La Procuratrice Generale di Torino, dottoressa Musti, facendo riferimento alla compiacenza di una parte della borghesia, e quindi dei salotti buoni, del capoluogo piemontese verso il noto centro sociale, definisce i contorni di una “area grigia” dove la violenza espressa da Askatasuna trova una forma marcata di acquiescenza, quindi di sostanziale giustificazione della medesima. Sulla falsa riga di quanto detto è possibile interpretare le parole del Ministro dell’Interno, Piantedosi, che – in Parlamento – il 3 febbraio, ha informato circa la sussistenza di una nuova forma di terrorismo urbano, per le modalità esecutive condotte e per la sua organizzazione a monte.
D’altronde, bisogna ricordarlo, aleggia su Askatasuna l’interrogativo giuridico sull’esser, o meno, sussistente l’associazione a delinquere a carico di quel sodalizio. Sicuramente, dando una lettura al comunicato su web, successivo alla manifestazione, e quindi agli scontri, l’istigazione a delinquere è realmente possibile ipotizzarla.
I tanti dubbi…
Regolare la piazza è un risiko non facile da approcciare, sono tanti, infatti, i diritti che vengono a essere “toccati”, spaziando dall’ovvia libertà di manifestazione e del riunirsi, arrivando alla conseguente libertà di circolazione, stante la creazione di nuovi reati non risolva conflitti sociali in essere.
L’esigenza dell’esecutivo sposa le ovvie necessità delle Forze di Polizia, ossia quello di lavorare sull’anticipazione degli scontri, intervenendo sulla prevenzione, ecco perché si parla di “fermi preventivi”, i dubbi – però – interessano il “come” (anche intervenendo sul nome che potranno avere i nuovi strumenti).
Andando per ordine, intanto tutto ciò che è “prevenzione” significa far ricondurre le decisioni che saranno assunte, nelle disponibilità dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, quindi andando sostanzialmente in deroga, ovviamente, all’Autorità Giudiziaria, salvo nel caso di fermo, appunto.
Esempi possono essere l’art. 4 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza oppure l’art. 11 della legge 191/1978, sicuramente non sarà possibile considerare in questo novero l’arresto, giacché è una misura pre-cautelare che sottende l’intervento necessario della Magistratura, ex art. 3 e 13 della Costituzione .
Quando si parla di “prevenzione”, quindi, si pone in evidenza l’anticipazione di un reato oppure la raccolta di informazioni, anche di carattere biometrico (foto, impronte, connotati, contrassegni), a carico di un certo individuo, sulla base di taluni dati di fatto.
Tipicamente, gli articoli che sono già stati qui enucleati, si riferiscono a soggetti ignoti, oppure della cui identità non si è certi. Quindi il fermo – inteso in senso stretto – assume quei contorni momentanei e necessari per verificare, specie per il tramite di dati biometrici, la veridicità delle dichiarazioni che sono state già rese alle Forze di Polizia, e tali accertamenti – anche con il supporto della Cooperazione Internazionale di Polizia – debbono rispettare degli ovvi obblighi temporale (max 24 h).
Nel caso di specie, oggi, l’interrogativo che aleggia è se utilizzare strumenti già in essere o crearne di nuovi, come “il fermo preventivo”, che già la sua definizione impatta nella forma gergale con cui gli operatori di polizia, e del diritto, individuano il fermo di pubblica sicurezza e – peggio ancora – con il fermo per identificazione (riferibile, invero, alla faretra della polizia giudiziaria, ex art. 349 c.p.p., dove è possibile anche il prelievo del DNA).
Vero anche che la tematica può essere affrontata utilizzando strumenti amministrativi di differente caratura, seppur contigui, come il DASPO e le zone rosse.
Andando con ordine:
- il fermo, nella eccezione odierna, si riferisce o a soggetti di cui si ignora l’identità, oppure che si trovino in presenza di gravi indizi di reità e che necessitano di ulteriori approfondimenti investigativi, specie davanti al possibile pericolo di fuga del soggetto e di sua reiterazione del reato;
- il DASPO, mutuato dal successo avuto in campo calcistico, è un divieto di partecipare a determinate manifestazioni o, con la creazione delle zone rosse in ambito urbano, dispone l’interdizione a determinati settori della cittadina.
L’operatore di Polizia, quindi, nel caso di potenziale “facinoroso manifestante” – a oggi – potrebbe optare – al massimo – per il fermo di pubblica sicurezza quando, notando un individuo d’interesse (per le condizioni di tempo e luogo), magari nei giorni precedenti la manifestazione considerata, e nei pressi dell’itinerario concordato, e magari, ancora, a seguito di “perquisizione sul posto” (art. 4 legge 152/1975), con esito negativo, non sia possibile appurare la sua effettiva identità o comunque la sua identificazione biometrica è più che mai opportuna.
Di contro, per l’applicazione del DASPO urbano è necessario che il soggetto, che nell’esempio precedente era ignoto, sia – in questo caso – conosciuto dalle Forze di Polizia, per gli ovvi precedenti d’interesse, e quindi, proprio in funzioni degli stessi, quell’individuo è destinatario di una particolare interdizione.
Eccoli, i dubbi.
Ideare un “fermo” a priori, rispetto a un reato da commettere, seppur in forma potenziale, viene – giustamente – percepito come una sostanziale violazione dei minimali paradigmi costituzionali: motivo per cui si è infranta l’idea di un decreto sicurezza permeato da unità nazionale, con anche interventi correttivi da parte della Presidenza della Repubblica.
L’idea di arrestare anche qualcuno sulla base dei propri precedenti non può (ovviamente) trovare alcun fondamento, mancando l’attualità del pericolo che non si è ancora realizzato, esponendo il potere politico alla nullità di tutti gli atti conseguenti. Quindi una strada non percorribile.
Il fermo quindi potrebbe sostanziarsi in una specie di DASPO, fero restando che molti dei facinorosi che hanno contribuito al ferimento di un centinaio di operatori delle forze dell’ordine a Torino, era in realtà non conosciuto ai database investigativi, significando che non vi potevano essere dei precedenti in ragione dei quali il DASPO avrebbe potuto aversi.
A quanto sopra si aggiunge la numerosa partecipazione di soggetti stranieri, questo farebbe pensare che l’Italia potrebbe optare (sarebbe auspicabile, ndr.) che in occasione di particolari manifestazioni sia sospeso il trattato di Schengen (già fatto in passato in occasione del G20 nel 2021, ma anche nel 2017, per il G7 a Taormina e nel 2009 per il G8 all’Aquila, recentemente con l’attacco Israeliano su Gaza) con ritorno ai controlli di frontiera, intensificando, anche, le verifiche congiunte mediante i Centri di Coordinamento di Polizia e Doganale.

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