
Abstract: La Corte di Cassazione interviene sul rispetto delle zone rosse, in particolare – la trattazione del contendere – ha interessato l’indagare la sussistenza della pericolosità a carico di un parcheggiatore abusivo e, di conseguenza, il decidere sulla validità del provvedimento questurile già notificato ed evidentemente non rispettato.
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Premessa, un richiamo alle origini delle zone rosse
Gli ermellini hanno statuito, a seguito di ricorso avverso a una sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che è importante riportare tutti gli elementi a supporto delle decisioni assunte – e fin qui non ci sarebbe nulla di strano, anzi, tutt’altro – elemento d’interesse, tratto dalla medesima sentenza, è il tratteggiare il profilo di pericolosità che può esprimere il parcheggiatore abusivo, ideale piattaforma su cui fondare l’operatività del provvedimento interdittivo.
Breve inciso, le zone rosse sono aree urbane interdette allo stazionamento di quei soggetti la cui pericolosità è nota alle forze di polizie, vuoi sulla base del comportamento assunto, nella specifica circostanza nella quale il controllo su quell’individuo si è realizzata, o a seguito di pregresse conoscenze, perché già destinatari di segnalazioni all’Autorità giudiziaria e che assumano atteggiamenti aggressivi o semplicemente molesti.
Significatamene, le zone rosse non sono qui richiamate come al tempo del covid-19 o del G8 di Genova, ma è la ricerca di un “DASPO allargato”, questo allo scopo di garantire la sicurezza dei cittadini.
La sentenza
Il provvedimento questurile impugnato da O.M., prevedeva il divieto – a carico dello stesso – di accesso a determinate aree urbane, per nove mesi.
La Corte di Appello confermava la responsabilità penale del ricorrendo, evidentemente già individuata precedentemente dal Tribunale, avendo l’imputato violato tale divieto, ma il medesimo opponeva ricorso per Cassazione giacché, come rilevato dalla propria difesa, la condotta tenuta – poiché reiterata – non integrava il reato contestato, dato un provvedimento di polizia generico e non adeguatamente motivato, quantomeno circa la pericolosità rilevabile.
Posto quanto sopra, gli Ermellini (Presidente: Filippo casa, Relatore: Gaetano Di Giuro, sen. n. 35966/2025) ritengono inammissibile il ricorso, in quanto generico e aspecifico.
Entriamo nello specifico: intanto non è nemmeno in discussione la violazione del divieto, tant’è che la parte appellante non si confronta minimamente sull’individuazione, da parte della polizia locale, del ricorrente nei luoghi interdetti, il nocciolo del contendere è infatti la genericità della pericolosità del medesimo, insussistente a parere della difesa.
La Cassazione ribadisce un concetto valevole in astratto sul particolare profilo, in due passaggi:
- segnatamente si è ritenuta la sicurezza collettiva esposta a rischio in ragione della abituale e pervicace condotta dell’imputato e della conseguente sacrificata fruibilità dell’area di parcheggio da parte degli utenti, destinatari di indebite richieste di pagamento;
- la prerogativa questurile di disporre il divieto di accesso ad aree urbane, nel caso di condotte reiterate di cui all’art. 9, commi 1 e 2, esprime la volontà del legislatore di prevenire ab origine ogni rischio per la pubblica sicurezza.
I Giudici hanno considerato che i possibili rifiuti, da parte degli utenti dei parcheggi, a fronte delle insistenti richieste, avrebbe potuto innescare contrasti, il cui potenziale degenerare, avrebbe coinvolto anche terzi lì presenti, attentando alla sicurezza pubblica.
Marginalmente, la difesa ha sollevato dubbi sulla comprensione della lingua italiana da parte dell’imputato.
A tale – ultima – contestazione, la Corte, ha dato seguito richiamando il casellario giudiziale di O.M., dal quale si evince la presenza sul territorio nazionale almeno dal 2012, il che fa ritenere la sua ampia dimestichezza con l’idioma nazionale.

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