La Cassazione (ordinanza 1741/2024) chiarisce l’obbligazione che permane in capo all’ente di appartenenza

Abstract: La polizia giudiziaria, in Italia, non è un corpo di polizia, piuttosto è una funzione che viene esercitata dalle Forze dell’Ordine e non solo, sia nazionali che locali. Alla funzione si affianca la presenza di sezioni e di servizi. La sentenza della Cassazione n. 28952/2025, ha chiarito che l’art. 70 del d.lgs. 165/2001 regola i rapporti finanziari tra amministrazioni e non il rapporto diretto con il dipendente e pertanto l’ente di appartenenza resta formalmente tenuto al pagamento della retribuzione, inclusi gli emolumenti accessori, salvo il diritto al rimborso, fornendo un importante chiarimento sul corretto assetto dei rapporti tra enti nell’organizzazione della polizia giudiziaria.
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Sezioni di Polizia Giudiziaria, strutture e compiti
Le Sezioni di Polizia Giudiziaria sono strutture investigative e di raccordo poste alle dipendenze dirette della magistratura. In particolare, esse sono presenti nelle Procure della Repubblica, fungendo da supporto agli Aggiunti, ai Sostituti, nonché al Procuratore capo.
Funzionamento, compiti e organizzazione, sono riconducibili alla Costituzione (art. 109), al codice di procedura penale (Titolo III – artt. 56, 58, 59), e da norme di dettaglio (art. 5 d.lgs 271/1989), oppure siano esse autocefale (quindi dettate dalle medesime Procure, con atti dispositivi a firma del Procuratore capo) o anche dei singoli corpi cui appartengono quegli operatori.
Infatti – circa quest’ultima nota – la consistenza organica delle sezioni è articolata su personale interforze, quindi appartenente a tutte le forze dell’ordine nazionali, ma anche locali, il quale viene assegnato presso le Procure tendenzialmente a domanda, sulla base delle esigenze lì insistenti.
Chi paga il personale, la pronuncia della Cassazione
Il contendere interessa, appunto, la percezioni degli emolumenti spettanti; chi paga e cosa corrisponde?
A dirimere questo dubbio (tutt’altro che scontato, evidentemente, ndr.) è stata chiamata la Cassazione, con la sentenza 28952/2025.
I fatti
Un comune siciliano disattende la pretesa di un agente della polizia locale, il quale reclama il pagamento del lavoro straordinario prestato mentre è in posizione di comando presso una Sezione di Polizia Giudiziaria.
L’Ente locale resiste – con esito positivo – in sede di Corte d’Appello, grazie all’applicazione di quanto previsto dall’art. 70 co. 12 del d.lgs. 165/2001.
Nella fattispecie, viene richiamato l’assunto per cui l’amministrazione che utilizza personale lì distaccato, rimborsa all’amministrazione di appartenenza, il trattamento fondamentale.
Ne consegue, che eventuali emolumenti accessori, quindi non oggetto di rimborso, non possono gravare sull’amministrazione originaria, bensì su quella utilizzatrice dell’operatore stesso.
La Cassazione esamina e riassume quanto prima accennato, ossia il crearsi di quelle connessioni giuridiche volte a garantire il corretto funzionamento della macchina giudiziaria.
Preliminarmente vi è da ricordare che la posizione di “comando” descrive l’impiego di un lavoratore presso un’Amministrazione differente dalla propria.
Questo rapporto d’impiego “ibridato”, si ha per un certo periodo, determinando una dissociazione tra titolarità del rapporto d’ufficio ed effettivo esercizio dei poteri di gestione, attesa una sostanziale modifica del rapporto di servizio.
Gli Ermellini, partendo dall’assunto del cardine d’impiego arrivano a cassare il verdetto d’Appello.
Parere dell’Alta Corte è l’erronea interpretazione dell’art. 70 d.lgs 165/2001, data in precedenza […] “come riferito al rapporto tra amministrazione e dipendente […] detta norma, invece, regola il rapporto tra le due amministrazioni, peraltro con il meccanismo del rimborso, che presuppone l’anticipazione da parte dell’amministrazione di appartenenza […]”.
Ancora, al netto di convezioni esistenti tra le due Amministrazioni “[…] non può consentire di ignorare la circostanza che l’ente tenuto formalmente a pagare la retribuzione del lavoratore è l’ente di appartenenza, salvo il diritto al rimborso […]”.
Il testo del provvedimento: Cassazione Civile, ordinanza 1471-2024.
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