ETHICA SOCIETAS-Rivista di scienze umane e sociali
Criminologia Intelligenza Artificiale Silvestro Marascio

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, BIOMETRIA E INDAGINI DI POLIZIA, UN VELOCE ABSTRACT, Silvestro Marascio

Identificazione biometrica e IA tra Italia e Francia: un confronto normativo e investigativo

Silvestro Marascio

Abstract: Il riconoscimento facciale assume sempre più  importanza nel contesto della sicurezza, chiaramente per l’identificazione di taluno, e questo, è indubbio, anche grazie alle potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale e dalla relativa semplicità di alcuni linguaggi di programmazione, come python, che permettono di accedere alle potenzialità offerte da svariate librerie. Alla base di sistemi enterprise, invero, vi sono dei tratti assolutamente comuni tra le varie realtà europee, nella fattispecie: le impronte digitali e l’identificazione biometrica già rilevata circa un individuo – evidentemente – d’interesse. Argomento in parte già affrontato dallo scrivente in altro scritto[1], ma che qui sarà scandagliato in modo differente.

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INDICE: 1. Premessa. – 2. Identificazione biometrica e paralleli con la Francia. – 3. Perché la Francia? – 4. Conclusioni


1. Premessa

L’identificazione personale è una prassi che viene posta in essere quotidianamente, basta pensarci un attimo per rendersene conto facilmente.

Chiunque ha infatti bisogno di accreditarsi nell’arco della giornata, per esempio, per accedere a una struttura, per usufruire di servizi (si pensi, tra gli altri, a una mail oppure a un social), tutto ciò si riduce nel dichiarare:

  • chi si è (nome utente/password o declinando le proprie generalità);
  • utilizzando qualcosa che si ha (una smart card, un token, un documento d’identità o di riconoscimento);
  • utilizzando qualcosa che si è (un dato biometrico, chiaramente, un elemento biologico proprio: impronte digitali/palmari, iride).

Dalla combinazione di questi tre elementi (chi si è, cosa si ha, chi si dice di essere) è possibile arrivare a una identità, ma anche a un alias, ossia una identità fittizia.

La differenza tra questi due aspetti dipende dalla certezza del dato iniziale utilizzato, oppure dall’essere nelle condizioni di poter recuperare quanto comparare, informazione dall’importantissimo valore per il mondo della sicurezza e della giustizia.

A questo tema si affianca l’IA – con varie declinazioni di carattere tecnico: spaziando dal deep learning al  machine learning, per esempio – perché ovvio moltiplicatore di forza, utile nel massimizzare le ricerche in database di notevoli dimensioni, chiaramente riducendo i tempi del trattamento stesso.

L’argomento, quindi, identificazione biometrica e IA, rappresenta un connubio d’indubbio interesse, perché spazia su vari campi, ma sempre avendo, quale aspetto essenziale, la centralità del dato.

Ovviamente l’interesse maggiore – si direbbe oggi un hype – va alla facial recognition, ma questo per la velocità e facilità di catturare l’elemento che sarà oggetto del successivo processo: il viso, considerando la sua naturale ostensione.

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2. Identificazione biometrica e paralleli con la Francia

La centralità del dato, si diceva, è oggetto di un complesso sistema di norme, le quali si sono stratificate nel corso del tempo andando anche a intersecarsi tra differenti branche del sapere.

Quando si parla di facial recognition, infatti, il lettore si limita a indagare la componente tecnica, come il software con cui vengono equipaggiate le videocamere, oppure quelli con cui si realizzeranno gli studi antroposomatici successivi alla cattura di quell’informazione.

In realtà questo universo è assai più complesso.

L’identificazione facciale, con un approccio alla sicurezza non può prescindere dalle impronte digitali, e, queste ultime, sono l’ideale volano per ulteriori investigazioni, coinvolgendo sia le analisi genetiche (marginalmente, ovviamente) che l’offrire una buona base su cui lanciare comparazioni facciali.

Andando per ordine, in Italia la tematica è scandita dal codice di procedura penale, dal TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza), dal TUI (Testo Unico Immigrazione), dal GDPR (Regolamento UE sulla privacy), e annesso “decreto polizia”  (Direttiva 2016/680 per il trattamento dei dati da parte delle autorità competenti a fini di giustizia penale), norme ISO, cui si aggiungono pareri espressi da componenti tecnici (NIST, ENFSI, tra gli altri), disposizioni speciali (si pensi ai vari “decreti sicurezza”) e arricchita da giurisprudenza di merito e di legittimità.

In Francia il contesto normativo, e anche operativo, è assai speculare a quello italiano, dovendo, le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria, riferirsi alla FNAEG (banca dati DNA), TAJ (equivalente banca dati SDI) e FAED (banca dati AFIS).

Stante quanto sopra è opportuno ricordare – a fattor comune – che le banche dati forensi presentano tutte dei tratti comuni tra di loro:

  • presenza di profili noti e ignoti;
  • presenza di uno score, quindi di un punteggio rispetto a quanto in esame (non vincolante);
  • presenza di una necessità: quella di effettuare una comparazione per comprendere “qualcosa”, questo sia su profili fisiologici (impronte, DNA) che su “cose” (materiale esploso, si pensi a IBIS).

Infatti, il CODIS è la banca dati del DNA, e contiene sia profili genetici di individui sottoposti a fotosegnalamento che profili ignoti, repertati su scene del reato. Simile struttura logica è quella dell’AFIS, il database delle impronte papillari (digitali e palmari), avendo sia cartellini segnaletici completi (anagrafica dichiarata, fotografie, connotati e contrassegni, impronte) che ignoti, significando i contatti papillari repertate sui reati.

Ancora, anche il SARI, il sistema automatico per la ricerca immagini, fruisce della base informativa di AFIS, appunto dalle fotografie rilevate durante il fotosegnalamento, con cui sarà possibile cercare di dare un nome al volto di un ignoto rapinatore, ladro, o comunque un ricercato che viene ripreso da una videocamera.

3. Perché la Francia?

La scelta di uno studio comparativo con la Francia non deve meravigliare.

Prescindendo dagli approcci utilizzati, molto simili, almeno per quanto attiene alla gestioni degli applicativi, alla genesi normativa che cura taluni aspetti, vi è da ricordare che la criminalistica e, in particolare, lo studio antroposomatico del sospetto, nasce con il “Bertillonage”.

Si è nella Parigi dell’ultimo scorcio dell’ottocento, sublimando tale tecnica con la prima identificazione avvenuta Il 20 febbraio 1883.

Da ricordare che il bertillonage prendeva il nome dal suo ideatore.

Bertillon, un solerte funzionario della Prefettura di Parigi, arrivò ad alimentare gli archivi di polizia con complessi sistemi di misurazione del soma degli individui rei, con l’obiettivo di individuare i recidivi, senza limitarsi alle anagrafiche declinate.

L’evoluzione delle tecniche investigative portò a creare database che prediligevano le impronte digitali a causa della:

  • maggiore facilità di rilevamento;
  • possibilità di classificazione e condivisione informativa (inizialmente via telegrafo, ora tramite canale SIENA – EUROPOLSIS II, grazie al file .nist);
  • maggiore accuratezza del dato, perché immutabili nel tempo a fronte di una osteobiografia mutevole fino al 20esimo anno di vita.

Oggi la Francia ha dovuto adottare un disciplinare per “sfoltire” la banca dati AFIS, attenzione, anche l’Italia, ma più di recente.

Il problema delle basi dati è infatti sempre la retention. Questa si scontra con la minimizzazione e trasparenza richieste dal Regolamento Privacy, ma – nel contempo – ha modo di impattare sulle indagini?

“Scontro” tra alterni diritti che interessano anche la collezione delle informazioni d’interesse.

4. Conclusioni

Prescindendo dal GDPR e dallo IA Act, è interessante considerare anche le limitazioni rinvenibili nelle linee guida EDPB 05/2022, sul riconoscimento facciale, e nelle problematiche tecniche richiamate dal facial & iris identification subcommitee NIST,.

Il tutto da calarsi nell’ottica investigativa e preventiva: non solo norme, ma realtà concrete, con necessità trasversali alle esigenze dei paesi.

Ma si continuerà a discutere, meglio, e più approfonditamente, di tutto questo, nel prosieguo di questo studio comparativo , meglio scandagliando aspetti tecnici e normativi.


NOTE

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