Ordinanza sindacale i motivi del ricorso

Abstract: Il potere di ordinanza dei sindaci si scontra – ancora una volta – con la dura realtà amministrativa: illegittima, infatti, è quell’ordinanza che propone soluzioni ridondanti rispetto a quanto già in essere, magari con istituti differenti, andando a prefigurare condizioni oltremodo afflittive ai consociati. La sentenza n. 20099/2025 della Seconda Sezione Bis del TAR Lazio ha annullato un’ordinanza comunale volta a disciplinare l’accesso dei cani ad aree verdi pubbliche, introducendo un divieto assoluto nelle zone destinate al gioco dei bambini e prescrizioni differenziate in base alla taglia degli animali censurando l’eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché il vizio di motivazione derivante dalla genericità e indeterminatezza delle prescrizioni.
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I fatti
Un comune laziale ha provveduto a emanare una ordinanza ad hoc per disciplinare l’accesso ad un’area verde pubblica. Nella stessa viene esplicitato:
- il divieto di accesso ai cani (“aree giochi per bambini, site su spazi pubblici del territorio comunale”);
- obbligo, per la loro conduzione (…dei cani, ndr.), in funzione della taglia, di museruola e guinzaglio.
Posto che l’argomento è stato più volte affrontato – a livello nazionale – sia dall’opinione pubblica che dal legislatore, sia esso “tirato per la giacchetta” per motivi di carattere sanitario che riconducibili alla sicurezza pubblica, è interessante la disamina della seconda sezione bis del TAR del Lazio (n. 20099/2025) – sul punto – perché ribadisce paletti degni di nota.
Il ricorrente, nell’impugnare l’ordinanza, esprime le proprie perplessità in ordine ad argomenti “canonici” per il diritto amministrativo:
- eccesso di potere, per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità;
- vizio motivazionale, per la genericità del precetto contenuto nell’ordinanza.
Sostanzialmente, ritornando a breve sulle motivazioni assunte dalla corte amministrativa, le doglianze sono apparse fondate.
A parere di questo redattore, l’analisi condotta dal TAR del Lazio, prescindendo dalla natura dell’atto impugnato e men che meno dell’argomento dibattuto, rappresenta un piccolo bignami per il buon amministratore locale (in particolare), considerando i principi di ragionevolezza cui riconduce, circa il potere discrezionale esercitabile.
L’intervento del TAR
I giudici amministrativi hanno attuato un fine ragionamento di logica giuridica, al fine di dirimere il contendere, attingendo a giurisprudenza – anche recente – e connessioni tra norme.
Il divieto assoluto di condurre cani in zone dove vi sia intrattenimento ludico dei bambini è apparso oltremodo sovrabbondante, considerando che il bene richiamato (sicurezza fisica degli utenti e sanità collettiva) è già tutelato da disposizioni già in essere.
Il Tribunale, nel richiamare quanto previsto dall’art. 1 della legge 241/1990, ricorda che l’amministratore deve considerare, nel suo regolamentare, in modo proporzionato, sia l’interesse pubblico che quelli potenzialmente concorrenti.
D’altronde già il Consiglio di Stato si è espresso in questi termini, con la sent. n. 746/2017, andando a dettagliare quali sono i parametri che debbono essere osservati per giungere a una regolamentazione ottimale, considerando:
- Idoneità e adeguatezza: ossia il rapporto tra mezzo utilizzato (adozione di un provvedimento) e bene tutelato;
- Necessarietà del dato provvedimento adottato;
- Il provvedimento amministrativo deve essere calibrato in modo da risultare meno affliggente l’utenza interessata.
In funzione delle doglianze è possibile considerare come l’ente locale, nell’imporre la propria decisione, non abbia considerato che la materia, il divieto di accesso a determinate aree per evitare che i cani potessero vagare e, incuranti, rilasciare le proprie deiazioni, era già sanzionata.
Il giudice amministrativo ricorda, infatti che:
- art. 2052 c.c. (danni cagionati da animali)[1];
- Ordinanza Ministero della salute del 03.03.2009;
- Ordinanza Ministero Salute del 06.08.2013;
già tutelano i beni oggetto ordinanza, e a questi si sarebbe potuto aggiungere il canonico potere di vigilanza nelle prerogative dell’ente.
A quanto sopra si aggiunge l’effettiva indeterminatezza della norma generata, visto che le prescrizioni interessano la taglia del cane, lasciando – a parere del TAR – una vaghezza tale da mettere in difficoltà la polizia locale nella sua effettività sanzionatoria, stante, una delle richiamate ordinanze ministeriali riconduca al contesto di pericolo potenziale, e non già alla taglia, l’uso della museruola (obbligatoria al seguito di qualunque conduttore).

NOTE
[1] Codice Civile, art. 2052 (Danno cagionato da animali) «1.
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