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Codice della Strada Massimiliano Mancini NOTIZIE

AUTOVELOX, LA CASSAZIONE CONSOLIDA L’OBBLIGO DI OMOLOGAZIONE (ord. 13852/2026), Massimiliano Mancini

Tra continuità giurisprudenziale e chiarimento definitivo: l’omologazione resta requisito imprescindibile per la validità delle sanzioni

Massimiliano Mancini

Abstract: La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 13852 dell’8 aprile 2026 segna un ulteriore passaggio nel consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale in materia di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità mediante autovelox. Il provvedimento ribadisce in modo netto la distinzione tra omologazione e approvazione degli strumenti di rilevazione, escludendone l’equiparabilità ai fini probatori. In continuità con le precedenti pronunce, la Corte afferma che solo le apparecchiature debitamente omologate possono costituire fonte di prova dell’illecito, respingendo le interpretazioni amministrative volte a valorizzare la sola approvazione o la prassi applicativa. Ne emerge un rafforzamento del principio di legalità e della tutela del cittadino, con rilevanti implicazioni sistemiche sul piano della validità dei verbali e della responsabilità delle amministrazioni.

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Introduzione: una questione mai realmente chiusa

La vexata quaestio relativa alla validità degli autovelox privi di omologazione torna al centro del dibattito giuridico con la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 13852/2026, che ribadisce l’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte circa la necessità dell’omologazione dei dispositivi di rilevazione della velocità.

A differenza dell’ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026, che aveva generato letture equivoche per la non perfetta linearità del rapporto tra principio enunciato ed esito del caso concreto, la nuova pronuncia non lascia margini interpretativi: un dispositivo semplicemente approvato, ma non omologato, non può costituire valida fonte di prova dell’eccesso di velocità. In un contesto già segnato da oscillazioni interpretative, amplificate da letture mediatiche spesso semplificate, la decisione riafferma così, senza ambiguità, la centralità del principio di legalità nella formazione della prova.

Il caso: approvazione senza omologazione

La vicenda trae origine da un’opposizione a verbale per eccesso di velocità accertato mediante apparecchiatura fissa. Il Giudice di Pace aveva accolto il ricorso, rilevando la mancanza di omologazione, mentre il Tribunale di Belluno, in appello, aveva invece ritenuto sufficiente la sola approvazione, valorizzando una presunta equivalenza funzionale tra i due procedimenti.

È proprio questo passaggio che la Cassazione censura, riportando la questione entro i binari della legalità formale e del corretto rapporto tra fonte primaria, regolamento di attuazione e prassi amministrativa.

Il principio di diritto: solo l’omologazione attribuisce valore probatorio

Il cuore della decisione si rinviene nell’interpretazione dell’art. 142, comma 6, del Codice della Strada, disposizione che continua a stabilire che, per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate.[1]

La norma primaria non contiene alcun riferimento alle apparecchiature soltanto approvate, né consente interpretazioni estensive o equipollenti. Proprio per questo la Corte riafferma con nettezza che il requisito dell’omologazione non può ritenersi implicitamente assorbito dall’approvazione, né superato da circolari, pareri o prassi amministrative.

La distinzione non è meramente terminologica, ma sostanziale: l’omologazione riguarda prototipi conformi a caratteristiche normativamente predeterminate e abilita l’utilizzazione della strumentazione quale fonte legale di prova, mentre l’approvazione, invece, si riferisce a dispositivi le cui caratteristiche non sono integralmente tipizzate nel regolamento e, da sola, non è sufficiente a legittimarne l’uso probatorio.[2][3]

La non equiparabilità tra approvazione e omologazione

La Corte respinge esplicitamente la tesi dell’equipollenza, come già aveva sostenuto nelle precedenti pronunce (ex pluris sentenza 10505/2024, ordinanza 2857/2025, ordinanza 7374/2026), già sostenuta in sede amministrativa e in parte della giurisprudenza di merito. Anche se le due procedure possono apparire simili sotto il profilo formale, esse perseguono finalità diverse e producono effetti giuridici distinti.

Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Cassazione afferma che l’omologazione costituisce condizione necessaria per l’utilizzabilità dello strumento come fonte di prova nei confronti dell’utente della strada, mentre la sola approvazione non consente di fondare validamente la sanzione.

La Corte precisa inoltre che non assume alcun rilievo il fatto che le procedure di approvazione siano, sul piano amministrativo, modellate in parte sulla falsariga di quelle di omologazione: ciò che conta è la diversa funzione giuridica delle due figure e il dato testuale della norma primaria, che attribuisce efficacia probatoria esclusivamente alle apparecchiature omologate.

Il limite invalicabile delle circolari amministrative

Un altro passaggio di rilievo sistemico riguarda il valore delle circolari ministeriali e dei pareri amministrativi, rispetto i quali la Corte ribadisce, ancora una volta, che tali atti non possono modificare il contenuto precettivo della norma primaria, né essere utilizzati per introdurre un’equiparazione che il legislatore non ha previsto, come dovrebbe essere di tutta evidenza a chiunque abbia una seppur minima conoscenza del diritto. [4]

Si tratta di un chiarimento importante, perché negli ultimi anni una parte dell’amministrazione, attribuendosi un potere equivalente a quello legislativo, aveva tentato di colmare il vuoto regolatorio e la mancata emanazione delle specifiche tecniche di omologazione attribuendo alla sola approvazione una funzione sostanzialmente surrogatoria e la Cassazione ha escluso in modo netto questa possibilità, riaffermando la gerarchia delle fonti e il principio di legalità.

Continuità con l’orientamento precedente

L’ordinanza si colloca in linea di continuità con una giurisprudenza ormai consolidata. La Corte richiama espressamente numerose pronunce recenti tra le quali Cass. 18 aprile 2024, n. 10505, Cass. 20 agosto 2024, n. 20492, Cass. 29 agosto 2024, n. 20913, Cass. 17 gennaio 2025, n. 1332, Cass. 6 dicembre 2025, n. 31876, Cass. 10 ottobre 2025, n. 26251, Cass. 12 giugno 2025, n. 13996, tutte convergenti nel ribadire la non equiparabilità tra approvazione e omologazione.[5]

Questo elemento è decisivo: non siamo di fronte a un mutamento di orientamento, ma a un rafforzamento sistematico della linea già tracciata. Alla luce di ciò, anche le interpretazioni giornalistiche che, in occasione di precedenti ordinanze, avevano ipotizzato una sorta di “sanatoria” degli autovelox non omologati risultano oggi ulteriormente smentite.

Il tema della prova e l’onere dell’amministrazione

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda l’onere probatorio e su questo punto la Cassazione ribadisce che spetta all’amministrazione dimostrare l’illecito mediante strumenti conformi alla legge, ossia omologati.

Non è quindi sufficiente dimostrare la sola taratura, il corretto funzionamento o l’approvazione del dispositivo, poiché la prova deve derivare da uno strumento che possieda il requisito legale dell’omologazione e in assenza di tale requisito, il verbale risulta privo di base probatoria adeguata.[6]

Questo punto è essenziale anche sul piano teorico: la questione non riguarda solo l’affidabilità tecnica del dispositivo, ma il suo statuto giuridico quale fonte legale di prova. L’ordinamento non richiede soltanto che lo strumento “funzioni”, ma che sia inserito entro una procedura legale che ne garantisca l’utilizzabilità verso il cittadino.

Il corto circuito normativo e amministrativo

La pronuncia mette indirettamente in luce un problema più ampio: il ritardo normativo nell’adozione dei decreti attuativi e delle specifiche tecniche in materia di omologazione.

Come già evidenziato nei precedenti articoli, si determina così un vero e proprio corto circuito istituzionale: la legge richiede l’omologazione, lo Stato non rende ancora pienamente praticabile il relativo percorso e molti Comuni continuano a utilizzare strumenti approvati ma non omologati. La Cassazione, tuttavia, sceglie una posizione chiara: la carenza normativa o amministrativa non può giustificare deroghe al principio di legalità.

Questo passaggio merita di essere sottolineato poiché la Corte non ignora le difficoltà operative delle amministrazioni, ma riafferma che l’efficienza amministrativa non può essere costruita in deroga alla legge, né può essere il cittadino a sopportare le conseguenze dell’incompletezza dell’apparato normativo secondario.

Conclusioni: fine delle ambiguità interpretative

Con l’ordinanza n. 13852/2026, la Corte di Cassazione compie un ulteriore passo verso la stabilizzazione dell’assetto interpretativo.

Tre sono i punti fermi che emergono. In primo luogo, si ribadisce che l’omologazione è requisito imprescindibile per la validità della prova dell’illecito, si conferma che l’approvazione non è sufficiente e non può essere equiparata all’omologazione e infine si riafferma, come dovrebbe essere ovvio in uno Stato di diritto, che circolari amministrative e prassi ministeriali non possono derogare alla legge.

La questione degli autovelox non omologati non è dunque formalmente chiusa, ma appare ormai chiaramente orientata in senso garantista. Non si tratta di favorire l’elusione delle sanzioni, ma di riaffermare un principio fondamentale: la legittimità dell’azione amministrativa passa attraverso il rispetto rigoroso delle regole che essa stessa è chiamata ad applicare.

In questo senso, la Cassazione non interviene solo su un tema tecnico, ma su un nodo più profondo: il rapporto tra cittadino e Stato, tra potere e legalità, tra efficienza e garanzia ed è proprio su questo equilibrio che si misura, oggi più che mai, la credibilità dell’ordinamento.

SCARICA IL PROVVEDIMENTO: Cassazione, Civile, Sez. II, ordinanza 08 aprile 2026 n. 13852


NOTE:

[1] D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Codce della Strada, art. 142 (Limiti di velocità): «6. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento..»

[2] D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, art. 192 (Omologazione ed approvazione: «2. L’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole.
L’interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell’istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. 3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.»

[3] D.P.R. 495/1992, art. 345 (Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità): «2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.»

[4] Sulla gerarchia delle fonti e sull’impossibilità per circolari e atti amministrativi generali di innovare l’ordinamento in contrasto con la legge, v. anche art. 12 disp. prel. c.c.

[5] Cass., civ., sez. II, 18 aprile 2024, n. 10505; Cass., civ., sez. II, 20 agosto 2024, n. 20492; Cass., civ., sez. II, 29 agosto 2024, n. 20913; Cass., civ., sez. II, 17 gennaio 2025, n. 1332; Cass., civ., sez. II, 12 giugno 2025, n. 13996; Cass., civ., sez. II, 10 ottobre 2025, n. 26251; Cass., civ., sez. II, 6 dicembre 2025, n. 31876; Cass., pen., sez. IV, 14 marzo 2025, n. 10365.

[6] Cass., civ., sez. II, ord. 8 aprile 2026, n. 13852; cfr. anche Cass., civ., sez. II, 6 dicembre 2025, n. 31876; Cass., civ., sez. II, n. 3335/2024; Cass., civ., sez. II, n. 18022/2018; Cass., civ., sez. II, n. 9645/2016.crea una versione fotorealistica

GIURISPRUDENZA ULTERIORE

Corte costituzionale, sent. 18 giugno 2015, n. 113.

Cassazione civile, sez. II, sent. 22 febbraio 2010, n. 4242.

Cassazione civile, sez. II, sent. 3 giugno 2020, n. 10463.

Cassazione civile, sez. II, ord. 26 maggio 2021, n. 14597.

Cassazione civile, sez. II, ord. 20 settembre 2022, n. 27401.

Cassazione civile, sez. II, ord. 27 marzo 2026, n. 7374. 

Decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2002, n. 168.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Decreto ministeriale prot. n. 4708 del 1° agosto 2016.


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